§ 1.6.1413 - Regolamento 28 luglio 2006, n. 1156.
Regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione recante fissazione, per il 2006, dei massimali di bilancio per l'attuazione parziale o [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/2006
Numero:1156


Sommario
Art. 1.      1. I massimali di bilancio per il 2006, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.
Art. 2.      L’importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell’olio d’oliva, ai sensi dell’articolo 110 decies, [...]
Art. 3.      Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.6.1413 - Regolamento 28 luglio 2006, n. 1156.

Regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione recante fissazione, per il 2006, dei massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico, delle dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie e dei massimali per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, nonché modifica del precitato regolamento

(G.U.U.E. 29 luglio 2006, n. L 208).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 in particolare l’articolo 41, paragrafi 1 e 1 bis, l’articolo 64, paragrafo 2, l’articolo 70, paragrafo 2, l’articolo 71, paragrafo 2, l’articolo 110 decies, paragrafi 3 e 4, l’articolo 110 terdecies, paragrafo 1, l’articolo 143 ter, paragrafo 3, l’articolo 145, lettera i), e l’articolo 155,

     considerando quanto segue:

     (1) Per gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in funzione delle informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 145, lettera i), del medesimo regolamento, è opportuno rivedere i massimali nazionali indicati nell’allegato VIII dello stesso.

     (2) Il contributo della Comunità al finanziamento dei programmi di sostegno delle misure specifiche a favore delle produzioni animali nelle regioni ultraperiferiche è previsto, a decorrere dall’anno 2006, dall’articolo 23 del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. È quindi necessario che gli Stati membri interessati deducano dai massimali nazionali indicati nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’importo di tale contributo corrispondente alle suddette misure specifiche inizialmente incluse nel precitato allegato VIII.

     (3) È opportuno modificare i massimali nazionali indicati nell’allegato VII, parte K, punto 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto dei dati più recenti relativi alla cicoria, e modificare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell’allegato VIII del medesimo regolamento, senza tuttavia modificare gli importi globali.

     (4) È opportuno modificare i massimali indicati nell’allegato VII, parte K, punto 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto altresì dei quantitativi compresi nella quota zucchero e nella quota sciroppo di inulina che sono stati prodotti in uno Stato membro utilizzando barbabietola e cicoria coltivate in un altro Stato membro nel corso delle campagne 2000/2001- 2005/2006. Occorre modificare di conseguenza i massimali nazionali indicati negli allegati VIII e VIII bis del suddetto regolamento.

     (5) Per gli Stati membri che applicano nel 2006 il regime di pagamento unico previsto dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 del medesimo regolamento, alle condizioni previste nella sezione 2 del titolo suddetto.

     (6) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2006 dell'opzione prevista dall'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

     (7) Per gli Stati membri che si avvalgono del periodo transitorio previsto dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2006 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti elencati nell'allegato VI del medesimo regolamento.

     (8) È opportuno modificare l’importo massimo dell’aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione del valore del coefficiente di cui all’allegato VII, parte H, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati, e rivedere di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII del medesimo regolamento. Nessun importo deve essere stabilito per gli Stati membri che hanno deciso di fissare a 1 il coefficiente di cui all’allegato VII, parte H.

     (9) È opportuno stabilire l’importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell’olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.

     (10) È opportuno modificare l’importo massimo dell’aiuto totale per il tabacco di cui all'articolo 110 terdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione del valore del coefficiente di cui all’allegato VII, parte I, notificato dagli Stati membri interessati e modificare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII del medesimo regolamento. Nessun importo deve essere stabilito per gli Stati membri che hanno deciso di fissare a 1 il coefficiente di cui all’allegato VII, parte I.

     (11) A fini di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2006 una volta detratti, dai massimali rivisti di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.

     (12) È opportuno fissare l’importo massimo dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e che applicheranno nel 2006 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.

     (13) Per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e che applicheranno nel 2006 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2006, in conformità dell'articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

     (14) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. I massimali di bilancio per il 2006, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

     2. I massimali di bilancio per il 2006, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

     3. I massimali di bilancio per il 2006, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

     4. I massimali di bilancio per il 2006, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n.

     1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

     5. Le dotazioni finanziarie annue per il 2006 di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.

     6. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2006, di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato VI del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     L’importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell’olio d’oliva, ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:

     (milioni di EUR)

     Grecia 11,098

     Francia 0,576

     Italia 35,991

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

     1) all'articolo 110 decies, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

     (milioni di EUR)

     Spagna 103,14

     Cipro 2,93

     Malta 0,07

     Slovenia 0,17

     2) all'articolo 110 terdecies, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

     (milioni di EUR) 2006-2009

     Germania 21,287

     Spagna 70,599

     Francia 48,217

     Italia (esclusa la Puglia) 189,366

     Portogallo 8,468

     3) la tabella 1 riportata nell’allegato VII, parte K, punto 2, è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato VII del presente regolamento;

     4) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente regolamento;

     5) l'allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE

AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

 

Esercizio 2006

 

(migliaia di EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

 

Fiandre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scozia

Pagamenti per superficie per i seminativi

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

Pagamento supplementare per il grano duro

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

Premio per vacca nutrice

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

Supplemento al premio per vacca nutrice

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

Premio speciale per i bovini

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

24 420

37 446

 

Premio all'abbattimento, animali adulti

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

Premio all'abbattimento, vitelli

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

Premio per pecora e per capra

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

600

 

 

Premio per pecora

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

Premio supplementare per pecora e per capra

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

200

 

 

Premio supplementare per pecora

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

Aiuto per superficie per il luppolo

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

 

 

 

Articolo 69, tutti i settori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 020

 

Articolo 69, seminativi

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

5 840

 

 

Articolo 69, riso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

Articolo 69, carni bovine

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

10 118

 

29 800

Articolo 69, carni ovine e caprine

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

Articolo 69, cotone

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69, olio di oliva

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

Articolo 69, tabacco

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 69, zucchero

 

 

 

 

1 794

16 150

 

6 389

 

 

1 005

 

 

 

Articolo 69, prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

 

Esercizio 2006

 

 

(migliaia di EUR)

 

Belgio

Grecia

Spagna

Francia

Italia

Paesi Bassi

Portogallo

Finlandia

Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuto alle sementi

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726 272

1 150

 

Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagamenti per i seminativi

 

 

23

 

 

 

 

 

Aiuto per i legumi da granella

 

 

1

 

 

 

 

 

Pagamento specifico per il riso

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Aiuto per il tabacco

 

 

 

 

 

 

166

 

 

 

ALLEGATO III

MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

 

Esercizio 2006

 

 

 

(migliaia di EUR)

 

Malta

Slovenia

Pagamenti per superficie per i seminativi

203

14 550

Aiuto alle sementi

34

40

Premio per vacca nutrice

31

6 050

Supplemento al premio per vacca nutrice

4

730

Premio speciale per i bovini

235

6 780

Premio all'abbattimento, animali adulti

168

4 510

Premio all'abbattimento, vitelli

 

630

Premio per l'estensivizzazione degli allevamenti bovini

 

6 250

Pagamenti supplementari ai produttori di carni bovine

22

1 040

Premio per pecora e per capra

62

610

Premio supplementare per pecora e per capra

21

210

Pagamenti supplementari ai produttori di carni ovine e caprine

3

30

Olio di oliva

47

120

Aiuto per superficie per il luppolo

 

350

Zucchero

 

2 284

 

 

ALLEGATO IV

MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

 

Esercizio 2006

 

 

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Belgio

475 641

Danimarca

981 539

Germania

5 644 898

Grecia

2 041 887

Spagna

3 529 453

Francia

6 060 555

Irlanda

1 335 311

Italia

3 593 132

Lussemburgo

36 602

Paesi Bassi

325 103

Austria

540 440

Portogallo

365 645

Finlandia

519 628

Svezia

630 451

Regno Unito

3 914 945

 

 

ALLEGATO V

DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

 

Esercizio 2006

 

 

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Repubblica ceca

310 457

Estonia

35 150

Cipro

17 236

Lettonia

48 429

Lituania

128 534

Ungheria

445 499

Polonia

997 483

Repubblica slovacca

128 640

 

 

ALLEGATO VI

IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA

CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI

ALL’ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

 

Esercizio 2006

 

 

(migliaia di EUR)

Stato membro

 

Repubblica ceca

19 130

Lettonia

4 219

Lituania

6 547

Ungheria

26 105

Polonia

99 135

Slovacchia

11 813

 

 

ALLEGATO VII

 

     «Tabella 1

     Massimali per gli importi da includere nell’importo di riferimento degli agricoltori

 

 

 

 

 

(migliaia di EUR)

Stato membro

2006

2007

2008

2009 e anni successivi

Belgio

47 429

60 968

74 508

81 752

Repubblica ceca

27 851

34 319

40 786

44 245

Danimarca

19 314

25 296

31 278

34 478

Germania

154 974

203 607

252 240

278 254

Grecia

17 941

22 455

26 969

29 384

Spagna

60 272

74 447

88 621

96 203

Francia

152 441

199 709

246 976

272 259

Irlanda

11 259

14 092

16 925

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

Lettonia

4 219

5 164

6 110

6 616

Lituania

6 547

8 012

9 476

10 260

Ungheria

26 105

31 986

37 865

41 010

Paesi Bassi

41 743

54 272

66 803

73 504

Austria

18 971

24 487

30 004

32 955

Polonia

99 135

122 906

146 677

159 392

Portogallo

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovenia

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovacchia

11 813

14 762

17 712

19 289

Finlandia

8 255

10 332

12 409

13 520

Svezia

20 809

26 045

31 281

34 082

Regno Unito

64 340

80 528

96 717

105 376»

 

 

ALLEGATO VIII

 

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all'articolo 41

 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di EUR)

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010 e anni successivi

Belgio

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danimarca

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grecia

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Spagna

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Francia

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlanda

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portogallo

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Finlandia

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Svezia

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Regno Unito

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849»

 

 

ALLEGATO IX

 

«ALLEGATO VIII bis

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(migliaia di EUR)

Anno civile

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Slovenia

Slovacchia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

anni successivi

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189»