Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 27/12/2004 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.1.512 – Decisione 27 dicembre 2004, n. 7/2005.
Decisione n. 2005/7/CE della Commissione relativa all’autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro.
(G.U.U.E. 5 gennaio 2005, n. L 2).
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa del suino; l’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del
(2) Il governo di Cipro ha chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati della prova di dissezione eseguita in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85.
(3) Dall’esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del suddetto metodo di classificazione.
(4) A Cipro la prassi commerciale non richiede che la lingua e i rognoni siano asportati dalla carcassa del suino; di ciò si dovrà tener conto adeguando il peso della presentazione standard.
(5) Non può essere autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di classificazione se non mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84, a Cipro è autorizzato l’impiego del seguente metodo:
— l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e i relativi metodi di stima, le cui particolarità figurano nell’allegato.
Fatta salva la presentazione standard di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, a Cipro le carcasse di suino possono essere presentate con la lingua e i rognoni al momento della pesata e della classificazione. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è diminuito di 0,8 kg.
Non è autorizzata alcuna modifica dell’apparecchio o del metodo di stima.
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO [1]
Metodo di classificazione delle carcasse di suino a Cipro
Hennessy Grading Probe (HGP 4)
1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».
2. L’apparecchio comprende una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR, di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
y = 61,436 – 0,815 X + 0,144 W
in cui:
y = percentuale stimata di carne magra della carcassa,
X = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terzultima e la quartultima costola,
W= spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di X.
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 55 e 120 kg.
[1] Allegato così modificato dall’art. 1 della