Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.2 regolamentazione doganale generale |
Data: | 10/04/2001 |
Numero: | 718 |
Sommario |
Art. 1. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il testo: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.2.90 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 718.
Regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi alle noci di arec (o di betel) e alle noci di cola
(G.U.C.E. 11 aprile 2001, n. L 100)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il testo:
«ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 30»
è sostituito dal seguente:
«ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.