Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio |
Data: | 27/06/2005 |
Numero: | 1056 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 19.4.97 – Regolamento 27 giugno 2005, n. 1056.
Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
(G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) Il Patto di stabilità e crescita, nella sua versione iniziale, era composto dal
(2) Il 20 marzo 2005, il Consiglio ha adottato una relazione intitolata «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita», che mira a rafforzare la governance e la responsabilizzazione nazionale del quadro di bilancio tramite il rafforzamento dei fondamenti economici e dell’efficacia del patto, sia nell’aspetto preventivo che in quello correttivo, a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine, a promuovere la crescita e a evitare di imporre oneri eccessivi alle generazioni future. Nelle sue conclusioni del 23 marzo 2005, il Consiglio europeo ha approvato la relazione, affermando che essa aggiorna e completa il Patto di stabilità e crescita, del quale forma attualmente parte integrante.
(3) Secondo la relazione del Consiglio Ecofin del 20 marzo 2005, approvata dal Consiglio europeo di primavera, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l’impegno ad attuare il trattato e il Patto di stabilità e crescita in modo efficace e tempestivo, mediante un sostegno reciproco e una pressione reciproca, e a cooperare in modo serrato e costruttivo nel processo di sorveglianza economica e di bilancio, al fine di garantire la certezza e l’efficacia delle norme del Patto.
(4) Per consentire la piena applicazione dei miglioramenti decisi in ordine all’attuazione del Patto di stabilità e crescita, il regolamento (CE) n. 1467/97 deve essere modificato.
(5) Il principio guida per l’applicazione della procedura di disavanzo eccessivo è la rapida correzione di tale disavanzo. La procedura dovrebbe rimanere semplice, trasparente ed equa.
(6) Il concetto di superamento eccezionale del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica deve essere rivisto. In questo ambito, occorre tenere conto del grado di eterogeneità economica dell’Unione europea.
(7) La Commissione dovrebbe sempre preparare una relazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato. In essa si dovrebbe esaminare se sono applicabili le eccezioni previste dall’articolo 104, paragrafo 2. La relazione della Commissione, di cui all’articolo 104, paragrafo 3, dovrebbe opportunamente rispecchiare l’evoluzione della posizione economica a medio termine e l’evoluzione della posizione di bilancio a medio termine. Vanno inoltre tenuti nella debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento.
(8) In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, si dovrebbe prestare particolare attenzione a un superamento vicino al valore di riferimento che rispecchi l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, in quanto tali riforme comportano un deterioramento di breve periodo delle finanze pubbliche, mentre la sostenibilità a lungo termine migliora in modo evidente. In particolare, nell’esaminare, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, se sia stato corretto il disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio dovrebbero valutare l’evoluzione dei dati del disavanzo nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, tenendo inoltre conto del costo netto della riforma per il pilastro pubblico.
(9) I termini procedurali per le decisioni del Consiglio nel contesto della procedura di disavanzo eccessivo, dovrebbero essere prolungati per consentire allo Stato membro di inquadrare meglio la propria azione nell’ambito della procedura di bilancio nazionale e di elaborare un pacchetto di misure più coerente. In particolare, il termine entro il quale il Consiglio deve decidere in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato dovrebbe essere stabilito, di norma, a quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del
(10) Per assicurare la rapida correzione dei disavanzi eccessivi, è indispensabile che gli Stati membri in situazione di disavanzo eccessivo adottino provvedimenti efficaci e che ogni anno realizzino un miglioramento minimo nel loro saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum. Come valore di riferimento, ai paesi che presentano un disavanzo eccessivo sarà richiesto un aggiustamento di bilancio annuale minimo in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.
(11) I termini entro i quali gli Stati membri devono adottare azioni e misure efficaci devono essere estesi per consentire un migliore inserimento delle azioni nel quadro delle procedure di bilancio nazionali e lo sviluppo di pacchetti di misure più articolati.
(12) Se lo Stato membro interessato ha dato seguito effettivo ad una raccomandazione di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, o ad un’intimazione di cui all’articolo 104, paragrafo 9, ed eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le sue finanze pubbliche gli impediscono di correggere il suo disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, il Consiglio deve poter formulare una raccomandazione riveduta a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, o un’intimazione riveduta a norma dell’articolo 104, paragrafo 9.
(13) L’attuale periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra le date per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 e la decisione di irrogare sanzioni sarebbe incompatibile con la modifica dei termini di ciascuna fase della procedura e la possibilità di formulare raccomandazioni rivedute di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, o intimazioni rivedute di cui all’articolo 104, paragrafo 9. Il periodo massimo complessivo deve pertanto essere adeguato in funzione di queste modifiche.
(14) Le disposizioni applicabili al Regno Unito per l’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1467/97, devono essere anch’esse adeguate in funzione di tali modifiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 1467/97 è modificato come segue:
1) All’articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti paragrafi:
«2. La Commissione e il Consiglio, nel valutare e decidere sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, a norma dei paragrafi da 3 a 6 dell’articolo 104 del trattato, possono considerare eccezionale, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, un superamento del valore di riferimento determinato da una grave recessione economica se tale superamento è dovuto a un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o a una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.
3. Nel preparare la relazione di cui all’articolo 104, paragrafo 3, del trattato, la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo. La relazione deve opportunamente riflettere l’evoluzione della posizione economica a medio termine (in particolare la crescita potenziale, le condizioni congiunturali prevalenti, l’attuazione delle politiche nel contesto dell’agenda di Lisbona e delle politiche intese a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione) e l’evoluzione della posizione di bilancio a medio termine (in particolare l’impegno per il risanamento del bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, la sostenibilità del debito, gli investimenti pubblici e la qualità complessiva delle finanze pubbliche). Inoltre, la Commissione tiene nella debita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo gli Stati membri interessati, sono significativi per valutare complessivamente in termini qualitativi il superamento del valore di riferimento e che tali Stati membri hanno sottoposto alla Commissione e al Consiglio. A questo riguardo, è riservata particolare attenzione agli sforzi di bilancio intesi ad aumentare o a mantenere a un livello elevato i contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche europee, segnatamente l’unificazione dell’Europa, se ha ripercussioni negative sulla crescita e sul bilancio di uno Stato membro. Una valutazione globale equilibrata deve comprendere tutti questi fattori.
4. Se si soddisfa pienamente la duplice condizione del principio informatore secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo, tali fattori sono altresì presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo, conformemente all’articolo 104, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato. La valutazione globale equilibrata che deve essere fatta dal Consiglio deve comprendere tutti questi fattori.
5. In tutte le valutazioni finanziarie nel quadro della procedura di disavanzo eccessivo, la Commissione e il Consiglio tengono nella debita considerazione l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione.
6. Se il Consiglio ha deciso, a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, la Commissione e il Consiglio tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 anche nelle successive fasi della procedura di cui all’articolo 104, compreso quanto indicato nell’articolo 3, paragrafo 5, e nell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 104, paragrafi da 6 a 9 e 11.
7. Nel caso di Stati membri il cui disavanzo superi il valore di riferimento, pur rimanendo prossimo ad esso, e qualora tale superamento rispecchi l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione, la Commissione e il Consiglio, nel valutare l’evoluzione delle cifre del disavanzo nell’ambito della procedura di disavanzo eccessivo, prendono in considerazione anche il costo della riforma per il pilastro pubblico. A tal fine, si tiene conto del costo netto della riforma in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio di cinque anni. Di tale costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 104, paragrafi da 6 a 9 e 11, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento.»
2) L’articolo 3 è modificato come segue:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Il Consiglio decide, di norma, in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93. Quando il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato.»;
b) il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi:
«4. La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell’anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari. Nella raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.
5. Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare la raccomandazione riveduta di cui all’articolo 104, paragrafo 7. Tale raccomandazione riveduta, che tiene conto dei fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.»
3) L’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. L’eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità dell’articolo 104, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell’intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell’intimazione.
2. Se è stato dato seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare l’intimazione riveduta di cui all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato. Tale intimazione riveduta, che tiene conto dei fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.»
4) All’articolo 6, seconda frase, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «quattro mesi».
5) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafi 7 e 9, del trattato, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità dell’articolo 104, paragrafo 11, è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93. In caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è modificato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.»
6) L’articolo 9 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Il periodo di sospensione della procedura non è considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 4, prima frase, e del termine di cui all’articolo 6, seconda frase, del presente regolamento, la Commissione informa il Consiglio se ritiene che le misure adottate sembrino sufficienti per assicurare progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro i termini fissati dal Consiglio, purché tali misure siano attuate appieno e gli sviluppi della situazione economica siano conformi alle previsioni. La dichiarazione della Commissione è resa pubblica.»
7) In tutto il testo del regolamento, i riferimenti agli articoli 104 C, 109 E, 109 F e 201 del trattato sono sostituiti rispettivamente con riferimenti agli articoli 104, 116, 117 e 269. Il riferimento all’articolo D del trattato sull’Unione europea è sostituito con il riferimento all’articolo 4.
8) L’allegato del regolamento (CE) n. 1467/97 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO
«ALLEGATO
TEMPI LIMITE APPLICABILI AL REGNO UNITO
1. Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data d’inizio dell’esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell’esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.
2. Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.
Colonna I |
Colonna II |
“di norma, quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio” (Articolo 3, paragrafo 3) |
“di norma, sei mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo” |
“nell’anno successivo alla sua constatazione” (articolo 3, paragrafo 4) |
“nell’esercizio finanziario successivo alla sua constatazione” |
“di norma, sedici mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93” (Articolo 7) |
“di norma, diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo” |
“nell’anno precedente” (Articolo 12, paragrafo 1) |
“nell’esercizio finanziario precedente” » |