§ 18.3.52 - Direttiva 14 giugno 2006, n. 49.
Direttiva n. 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:14/06/2006
Numero:49


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.      1. Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti subordinati di cui all'articolo 13, paragrafo 4 qualora ritengano che ciò [...]
Art. 15.      Le attività non liquide di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera d) comprendono:
Art. 16.      Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 22 calcolano i loro fondi propri conformemente agli articoli da 13 a 15, fatte salve le [...]
Art. 17.      1. Quando un ente calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio ai fini dell'allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva n. [...]
Art. 18.      1. Gli enti detengono fondi propri costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:
Art. 19.      1. Ai fini del punto 14 dell'allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0 % può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle entità elencate [...]
Art. 20.      1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e l'articolo 34 della presente direttiva, i requisiti di cui all'articolo 75 della direttiva n. 2006/48/CE si applicano alle imprese di [...]
Art. 21.      Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente.
Art. 22.      1. Le autorità competenti tenute a esercitare la vigilanza su base consolidata o incaricate della vigilanza di gruppi di cui all'articolo 2 possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei [...]
Art. 23.      Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 22 notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi [...]
Art. 24.      1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati stabiliti in tale articolo, a condizione che [...]
Art. 25.      In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati stabiliti in tale articolo, a condizione che [...]
Art. 26.      1. Qualora non sia applicata la deroga di cui all'articolo 22, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e V e delle esposizioni [...]
Art. 27.      1. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 65 della direttiva n. 2006/48/CE.
Art. 28.      1. Gli enti effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva n. 2006/48/CE.
Art. 29.      1. Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando gli elementi seguenti:
Art. 30.      1. Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in [...]
Art. 31.      Le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei limiti fissati agli articoli da 111 a 117 della direttiva n. 2006/48/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Art. 32.      1. Le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori [...]
Art. 33.      1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo regole di valutazione prudenti conformemente all'allegato VII, parte B. Dette regole obbligano gli enti ad assicurare [...]
Art. 34.      Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva n. 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli [...]
Art. 35.      1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per [...]
Art. 36.      1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione [...]
Art. 37.      1. Il titolo V, capo 4 della direttiva n. 2006/48/CE si applica mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:
Art. 38.      1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente quando i servizi di investimento sono espletati in [...]
Art. 39.      Si applicano alle imprese di investimento i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva n. 2006/48/CE.
Art. 40.      Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte ai sensi della presente direttiva e per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito [...]
Art. 41.      1. La Commissione delibera sugli eventuali adattamenti tecnici da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:
Art. 42.      1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in prosieguo «il comitato») istituito con decisione n. 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003.
Art. 43.      L'articolo 152, paragrafi da 1 a 7 della direttiva n. 2006/48/CE si applica, conformemente all'articolo 2 e al capo V, sezioni 2 e 3 della presente direttiva, alle imprese di investimento che [...]
Art. 44.      Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese di investimento il cui indicatore pertinente per l'area di attività «trading and sales» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori pertinenti [...]
Art. 45.      1. Le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento di superare i limiti dei grandi fidi di cui all'articolo 111 della direttiva n. 2006/.48/CE. Gli eventuali superamenti [...]
Art. 46.      In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti possono decidere, caso per caso, di non applicare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera [...]
Art. 47.      Fino al 31 dicembre 2009 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico [...]
Art. 48.      1. Le disposizioni riguardanti i requisiti patrimoniali di cui alla presente direttiva e alla direttiva n. 2006/48/CE non si applicano alle imprese d'investimento la cui attività principale sia [...]
Art. 49.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 11, 13, 17, 18, [...]
Art. 50.      1. L'articolo 152, paragrafi da 8 a 14 della direttiva n. 2006/48/CE si applica mutatis mutandis ai fini della presente direttiva, fatte salve le seguenti disposizioni che si applicano qualora [...]
Art. 51.      Entro il 1°
Art. 52.      La direttiva n. 93/6/CEE, modificata dalle direttive menzionate nella parte A dell'allegato VIII è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel [...]
Art. 53.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 54.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 18.3.52 - Direttiva 14 giugno 2006, n. 49. [1]

Direttiva n. 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)

(G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     visto il parere della Banca centrale europea

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione.

     (2) Uno degli obiettivi della direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, è di permettere alle imprese di investimento autorizzate dalle autorità competenti del loro Stato membro di origine e sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità di stabilire succursali e di prestare liberamente servizi negli altri Stati membri. Detta direttiva prevede un coordinamento delle norme per quanto riguarda l'autorizzazione e la continuazione delle attività delle imprese di investimento.

     (3) La direttiva n. 2004/39/CE, tuttavia, non stabilisce norme comuni per i fondi propri delle imprese di investimento né l'entità del capitale iniziale di dette imprese e non fissa neppure un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato cui sono esposte le medesime.

     (4) È opportuno realizzare soltanto l'armonizzazione essenziale necessaria e sufficiente a garantire il reciproco riconoscimento dell'autorizzazione e dei sistemi di vigilanza prudenziale; per la realizzazione del riconoscimento reciproco nel quadro del mercato interno finanziario, è opportuno adottare misure di coordinamento per quanto riguarda la definizione dei fondi propri delle imprese di investimento, la fissazione dell'entità del capitale iniziale e la determinazione di un quadro comune per l'osservazione dei rischi di mercato delle imprese di investimento.

     (5) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la fissazione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, delle regole per calcolarli e delle regole per la loro vigilanza prudenziale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (6) È opportuno stabilire importi di capitale iniziale differenti sulla base dell'insieme di attività che le imprese di investimento sono autorizzate ad effettuare.

     (7) Le imprese di investimento già esistenti dovrebbero essere autorizzate, a talune condizioni, a continuare la loro attività anche se non soddisfano gli importi minimi di capitale iniziale fissati per le nuove imprese d'investimento.

     (8) È opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire norme più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

     (9) Per il buon funzionamento del mercato interno sono necessarie non solo disposizioni legislative, ma anche una stretta e regolare cooperazione e una convergenza sensibilmente più accentuata delle prassi di regolamentazione e di vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri.

     (10) Nella comunicazione della Commissione dell'11 maggio 1999 dal titolo «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione» sono menzionati i vari obiettivi che devono essere raggiunti per la realizzazione del mercato interno dei servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di attuare il piano d'azione entro il 2005. La rifusione delle disposizioni sui fondi propri costituisce un elemento essenziale del piano d'azione.

     (11) Poiché le imprese di investimento corrono, per quanto riguarda il loro portafoglio di negoziazione, gli stessi rischi degli enti creditizi, è opportuno che le pertinenti disposizioni della direttiva n. 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, si applichino anche alle imprese di investimento.

     (12) I fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi (in appresso, collettivamente, «enti») possono servire ad assorbire perdite che non sono compensate da un volume sufficiente di utili, per assicurare la continuità degli enti e tutelare gli investitori. I fondi propri costituiscono inoltre per le autorità competenti un importante criterio per valutare, in particolare, la solvibilità degli enti e per altri fini prudenziali. Inoltre nel mercato interno gli enti sono in diretta concorrenza tra loro. Di conseguenza, per rafforzare il sistema finanziario comunitario e per prevenire distorsioni di concorrenza, è opportuno definire norme di base comuni in materia di fondi propri.

     (13) Ai fini del considerando 12 è opportuno prendere come base di partenza la definizione di «fondi propri» contenuta nella direttiva n. 2006/48/CE e definire norme specifiche supplementari che tengano conto della diversa portata dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di mercato.

     (14) Per quanto concerne gli enti creditizi, norme comuni per la vigilanza e l'osservazione dei rischi creditizi sono già state stabilite dalla direttiva 2000/12/CE.

     (15) Sotto tale profilo, le disposizioni sui requisiti patrimoniali minimi vanno considerate unitamente ad altri strumenti specifici intesi anch'essi ad armonizzare le tecniche fondamentali di vigilanza sugli enti.

     (16) È necessario sviluppare norme comuni relative ai rischi di mercato degli enti creditizi e creare un quadro complementare per la vigilanza dei rischi degli enti, in particolare i rischi di mercato, i rischi di posizione, i rischi di regolamento/controparte e i rischi di cambio.

     (17) È necessario utilizzare il concetto di portafoglio di negoziazione, che include le posizioni nei titoli e in altri strumenti finanziari detenuti a scopi di transazione e principalmente soggetti ai rischi di mercato e alle esposizioni connesse a taluni servizi finanziari prestati ai clienti.

     (18) Per ridurre gli oneri amministrativi per gli enti con scarse attività di portafoglio di negoziazione, tanto in termini assoluti quanto in termini relativi, è opportuno che tali enti possano applicare la direttiva n. 2006/48/CE piuttosto che i requisiti di cui agli allegati I e II della presente direttiva.

     (19) È importante tener conto, nella sorveglianza del rischio regolamento/consegna, dell'esistenza di sistemi che offrono una protezione adeguata, riducendo tali rischi.

     (20) Comunque gli enti dovrebbero conformarsi alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda la copertura del loro rischio di cambio sulla loro attività totale. Si debbono esigere minori requisiti patrimoniali relativamente alle posizioni in valute strettamente correlate, sia confermate statisticamente, sia derivanti da intese tra stati che siano vincolanti.

     (21) I requisiti patrimoniali per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi i negoziatori attualmente esentati dall'applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2004/ 39/CE, saranno riesaminati ove opportuno in concomitanza con la revisione della suddetta esenzione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 3 della stessa direttiva.

     (22) L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica è importante per la Comunità sia sul piano economico che sia su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti patrimoniali e le altre norme prudenziali che devono essere applicati alle imprese che operano in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione di cui al considerando 21.

     (23) L'esistenza di sistemi interni di osservazione e di controllo del rischio tasso d'interesse, in tutte le attività degli enti, è uno strumento di particolare rilievo per minimizzare tale rischio. Di conseguenza è opportuno che tali sistemi siano soggetti alla vigilanza delle autorità competenti.

     (24) Poiché la direttiva n. 2006/48/CE non stabilisce norme comuni in merito alla sorveglianza e al controllo dei grandi fidi relativi ad attività soggette principalmente a rischi di mercato, è opportuno provvedere a definire dette norme.

     (25) Il rischio operativo è un rischio significativo al quale sono esposti gli enti e che deve quindi essere coperto mediante fondi propri. È essenziale tenere conto della diversità degli enti nell'UE offrendo soluzioni alternative.

     (26) La direttiva n. 2006/48/CE stabilisce il principio del consolidamento, ma non definisce norme comuni in merito al consolidamento di enti finanziari coinvolti in attività principalmente soggette a rischi di mercato.

     (27) Perché sia garantita una adeguata solvibilità degli enti facenti parte di un gruppo è essenziale che i requisiti patrimoniali minimi si applichino sulla base della situazione finanziaria consolidata del gruppo. Per assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti all'interno del gruppo e disponibili per proteggere gli investimenti là dove sono necessari, è opportuno che i requisiti patrimoniali minimi si applichino ai singoli enti facenti parte del gruppo, a meno che tale obiettivo possa essere efficacemente conseguito in altro modo.

     (28) La direttiva n. 2006/48/CE non si applica a gruppi che comprendono imprese d'investimento ma nessun ente creditizio. Occorre quindi definire un quadro comune per l'introduzione della vigilanza su base consolidata delle imprese di investimento.

     (29) Occorre che gli enti dispongano di un capitale interno che, rispetto ai rischi cui sono o potrebbero essere esposti, sia adeguato sotto il profilo quantitativo, qualitativo e della distribuzione. Di conseguenza, gli enti dovrebbero possedere strategie e processi per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno.

     (30) È opportuno che le autorità competenti valutino l'adeguatezza dei fondi propri degli enti con riferimento ai rischi ai quali questi sono esposti.

     (31) Affinché il mercato interno nel settore bancario possa funzionare efficacemente, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva e alla convergenza delle prassi di vigilanza in tutta la Comunità, e riferire annualmente alle istituzioni comunitarie sui progressi realizzati.

     (32) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo sempre più efficiente è essenziale una convergenza sensibilmente accentuata del recepimento e dell'applicazione delle disposizioni di armonizzazione della legislazione comunitaria.

     (33) Per lo stesso motivo e per assicurare che gli enti comunitari che operano in più Stati membri non debbano sopportare oneri sproporzionati a causa del fatto che le autorità dei singoli Stati membri continuano ad essere competenti in materia di autorizzazione e di vigilanza, è essenziale accrescere sensibilmente la cooperazione tra autorità competenti. In questo contesto occorre rafforzare il ruolo dell'autorità responsabile della vigilanza consolidata.

     (34) Affinché il mercato interno possa funzionare in modo sempre più efficiente ed i cittadini dell'Unione possano godere di adeguati livelli di trasparenza è necessario che le autorità competenti rendano pubblico, sì da consentire un confronto significativo, il modo in cui le disposizioni della presente direttiva vengono applicate.

     (35) Per rafforzare la disciplina di mercato e incoraggiare gli enti a migliorare le loro strategie di mercato, il controllo dei rischi e l'organizzazione gestionale interna, occorre che essi siano tenuti ad un'opportuna informativa al pubblico.

     (36) Le misure di esecuzione della presente direttiva andrebbero adottate a norma della decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (37) Nella propria risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari, il Parlamento chiedeva che il Parlamento e il Consiglio potessero partecipare allo stesso titolo al controllo delle modalità secondo cui la Commissione esercita le proprie competenze esecutive, al fine di tener conto dei poteri legislativi attribuiti al Parlamento dall'articolo 251 del trattato. Nella solenne dichiarazione pronunciata lo stesso giorno dinanzi al Parlamento dal suo Presidente, la Commissione si dichiarava favorevole a tale richiesta. In data 11 dicembre 2002, la Commissione presentava modifiche della decisione 1999/468/CE, e presentava quindi una proposta modificata il 22 aprile 2004. Il Parlamento ritiene che tale proposta non garantisca le proprie prerogative legislative. Il Parlamento è del parere che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero avere l'opportunità di valutare il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione entro un determinato periodo. È quindi opportuno limitare il periodo in cui la Commissione può adottare misure di attuazione.

     (38) Il Parlamento europeo dovrebbe disporre di un periodo di tre mesi a decorrere dalla prima trasmissione dei progetti di modifica e di misure di attuazione, in modo tale da avere la possibilità di esaminarli ed esprimere il proprio parere. uttavia, in casi urgenti e debitamente giustificati, dovrebbe essere possibile ridurre tale periodo. Se, durante tale periodo, una risoluzione viene approvata dal Parlamento europeo, la Commissione dovrebbe riesaminare i progetti di modifica o di misure.

     (39) Per evitare perturbazioni dei mercati ed assicurare la continuità dei livelli generali dei fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie.

     (40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario.

     (41) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali rispetto alle direttive precedenti. 'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza discende dalle direttive precedenti.

     (42) Occorre che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato VIII, parte B.

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

 

Sezione 1

Oggetto e campo d'applicazione

 

     Art. 1.

     1. La presente direttiva stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, le regole per calcolarli e le regole per la loro vigilanza prudenziale. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 3.

     2. Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.

 

     Art. 2.

     1. Subordinatamente agli articoli 18, 20, da 22 a 32, 34 e 39 della presente direttiva, gli articoli da 68 a 73 della direttiva n. 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis alle imprese d'investimento. Allorché si applicano gli articoli da 70 a 72 della direttiva n. 2006/48/CE alle imprese di investimento, i riferimenti agli enti creditizi imprese madri in uno Stato membro sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri in uno Stato membro e i riferimenti a enti creditizi imprese madri nell'Unione europea sono intesi come riferimenti a imprese di investimento madri nell'Unione europea.

     Quando un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un ente creditizio, solo tale impresa di investimento madre è soggetta ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva n. 2006/48/CE.

     Quando un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro è l'impresa madre di un'impresa di investimento, solo tale ente creditizio impresa madre è soggetto ai requisiti su base consolidata a norma degli articoli da 71 a 73 della direttiva n. 2006/48/CE.

     Quando una società di partecipazione finanziaria ha per filiazioni sia un ente creditizio, sia un'impresa d'investimento, i requisiti basati sulla situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria si applicano all'ente creditizio.

     2. Se un gruppo di cui al paragrafo 1 non comprende enti creditizi, la direttiva n. 2006/48/CE si applica con i seguenti adeguamenti:

     a) tutti i riferimenti a «enti creditizi» sono considerati come riferimenti a «imprese d'investimento»;

     b) all'articolo 125 e all'articolo 140, paragrafo 2 della direttiva n. 2006/48/CE, i riferimenti ad altri articoli della stessa direttiva sono considerati come riferimenti alla direttiva n. 2004/39/CE;

     c) ai fini dell'articolo 39, paragrafo 3 della direttiva n. 2006/48/CE i riferimenti al Comitato bancario europeo sono considerati come riferimenti al Consiglio e alla Commissione;

     d) in deroga all'articolo 140, paragrafo 1 della direttiva n. 2006/48/CE, quando un gruppo non comprende un ente creditizio, la prima frase di detto articolo stesso è sostituita dal seguente testo: «Qualora un'impresa d'investimento, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più filiazioni che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti e le autorità alle quali è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione cooperano strettamente.»

 

Sezione 2

Definizioni

 

          Art. 3.

     1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

     a) «Ente creditizio»: gli enti creditizi secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva n. 2006/48/CE;

     b) «Impresa di investimento»: gli enti definiti all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva n. 2004/39/CE soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:

     i) degli enti creditizi;

     ii) delle imprese locali definite alla lettera p);

     iii) delle imprese che sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti e/o a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.

     c) «Ente»: gli enti creditizi e le imprese di investimento;

     d) «Impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo»: le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

     i) sono imprese che, qualora fossero stabilite nella Comunità, rientrerebbero nella definizione di «impresa di investimento»;

     ii) sono imprese autorizzate in un paese terzo;

     iii) sono imprese soggette e rispondenti a norme prudenziali giudicate dalle autorità competenti di livello almeno equivalente a quelle prescritte nella presente direttiva;

     e) «Strumento finanziario»: qualsiasi contratto che dia origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;

     f) «impresa d'investimento madre in uno Stato membro»: un'impresa d'investimento che ha come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in siffatte entità e che non è essa stessa una filiazione di un altro ente autorizzato nel medesimo Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria costituita nel medesimo Stato membro;

     g) «impresa d'investimento madre nell'UE»: un'impresa di investimento madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in uno Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria costituita in uno Stato membro;

     h) «Strumenti derivati negoziati fuori borsa (over the counter- OTC)»: le voci comprese nell'elenco all'allegato IV della direttiva n. 2006/48/CE diverse dalle voci per le quali il valore di esposizione viene considerato pari a zero ai sensi del punto 6 della parte 2 dell'allegato III di detta direttiva;

     i) «Mercato regolamentato»: un mercato secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 punto 14 della direttiva n. 2004/39/CE;

     j) «Titolo convertibile»: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare;

     k) «Warrant»: un titolo che attribuisce al detentore il diritto di acquistare un titolo o una merce sottostante ad un prezzo convenuto fino alla data o alla data di scadenza del warrant stesso e che può essere liquidato mediante consegna dei titoli o della merce sottostanti o in contanti;

     l) «Finanziamento delle scorte»: la posizione che risulta quando una scorta di merce è venduta a termine ed il costo del finanziamento è bloccato fino alla data di consegna;

     m) «Operazione di vendita con patto di riacquisto e “operazione di acquisto con patto di rivendita”:a»: l'operazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli o merci, dove la garanzia sia emessa da una borsa valori riconosciuta che detenga i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consenta all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'obbligo di riacquistarli — o di riacquistare titoli o merci della stessa specie — ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento; essa costituisce un'operazione di vendita con patto di riacquisto per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'operazione di acquisto con patto di rivendita per chi li acquista;

     n) «Concessione e assunzione di titoli o merci in prestito»: la transazione con la quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci contro adeguata garanzia con l'impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per l'ente che trasferisce i titoli o le merci e un'assunzione di titoli o merci in prestito per l'ente a cui tali titoli o merci sono trasferiti;

     o) «Membro della stanza di compensazione»: il membro di una borsa o di una stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato);

     p) «Impresa locale»: un'impresa che operi per conto proprio sui mercati dei financial future o dei contratti a premio o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati o che operi per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sia garantita dai membri della stanza di compensazione dei mercati medesimi;

     q) «Coefficiente delta»: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo dello strumento sottostante;

     r) «Fondi propri»: i fondi propri ai sensi della direttiva n. 2006/48/CE;

     s) «Capitale»: i fondi propri.

     Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata, il termine impresa d'investimento include le imprese d'investimento di paesi terzi.

     Ai fini della lettera e), gli strumenti finanziari includono sia gli strumenti finanziari primari o strumenti a pronti, sia gli strumenti finanziari derivati il cui valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante, da un tasso, da un indice o dal prezzo di un altro elemento sottostante e includono come minimo gli strumenti indicati nella sezione C dell'allegato I della direttiva n. 2004/39/CE.

     2. «Impresa madre», «impresa figlia» «società di gestione patrimoniale» e «ente finanziario»: questi termini includono le imprese definite nell'articolo 4 della direttiva n. 2006/48/CE.

     I termini «società di partecipazione finanziaria», «società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro», «società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione europea» e «impresa di servizi ausiliari» includono le imprese definite nell'articolo 4 della direttiva n. 2006/48/CE, fermo restando che qualsiasi riferimento agli enti creditizi va interpretato come un riferimento agli enti.

     3. Ai fini dell'applicazione della direttiva n. 2006/48/CE ai gruppi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che non comprendono un ente creditizio si applicano le seguenti definizioni:

     a) «società di partecipazione finanziaria»: un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o altri enti finanziari, quando almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

     b) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un'impresa di investimento o da una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva n. 2002/87/CE, tra le cui filiazioni figura almeno una impresa di investimento;

     c) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle imprese d'investimento.

 

CAPO II

Capitale iniziale

 

          Art. 4.

     Ai fini della presente direttiva «capitale iniziale» comprende gli elementi di cui all'articolo 57, lettera a) e b) della direttiva n. 2006/48/CE.

 

     Art. 5.

     1. È richiesto un capitale iniziale di 125 000 EUR per le imprese di investimento che non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari ma che detengono denaro e/o titoli dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:

     a) la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

     b) l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari,

     c) la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari.

     2. Le autorità competenti possono autorizzare imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che:

     a) siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto,

     b) il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa,

     c) l'impresa soddisfi i requisiti di cui agli articoli 18, 20 e 28,

     d) siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

     La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione relativamente ai servizi di cui al paragrafo 1 o ai fini del paragrafo 3.

     3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli.

 

     Art. 6.

     Il capitale iniziale delle imprese locali è pari a 50 000 EUR se si tratta di imprese che beneficiano della libertà di stabilimento o prestano servizi ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva n. 2004/39/CE.

 

     Art. 7.

     Le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii):

     a) hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR, o

     b) hanno un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo, o

     c) dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

     Gli importi di cui al primo comma sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva n. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

 

     Art. 8.

     Quando un'impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera b), punto iii) è registrata anche ai sensi della direttiva n. 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre:

     a) avere un capitale iniziale di 25 000 EUR;

     b) sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;

     c) disporre di una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).

 

     Art. 9.

     Il capitale iniziale delle imprese di investimento diverse da quelle di cui agli articoli da 5 a 8 è pari a 730 000 EUR.

 

     Art. 10.

     1. In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9, gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 6 esistenti prima del 31 dicembre 1995 i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9.

     I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva n. 93/6/CEE. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.

     2. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 1 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa raggiungono almeno il livello indicato all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9, tranne in caso di primo trasferimento per successione dopo il 31 dicembre 1995, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data del trasferimento.

     3. In presenza di determinate circostanze particolari e con l'approvazione delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento e/o imprese di cui all'articolo 6, non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il relativo livello indicato all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9. Per il periodo in cui il livello previsto all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 6 e 9 non è ancora stato raggiunto, fondi propri della nuova impresa non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione.

     4. I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 6 non possono scendere al di sotto del livello previsto all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, agli articoli 6 e 9 e ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.

     Tuttavia, se i fondi propri di tali imprese e delle imprese di investimento dovessero scendere al di sotto di tale livello, le autorità competenti hanno facoltà di concedere a tali imprese, laddove le circostanze lo giustifichino, un periodo limitato per rettificare la loro situazione o cessare la loro attività.

 

CAPO III

Portafoglio di negoziazione

 

          Art. 11.

     1. Il portafoglio di negoziazione di un ente consiste nell'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci, detenute per la negoziazione o la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio, strumenti che devono essere esenti da ogni clausola che ne limiti la negoziabilità o, in alternativa, poter essere coperti.

     2. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle intenzionalmente destinate a una successiva vendita a breve termine e/o assunte allo scopo di beneficiare a breve termine di differenze effettive o attese di prezzo tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. Per posizioni si intendono le posizioni in proprio (proprietary positions) e le posizioni derivanti da servizi alla clientela (client servicing) o di supporto agli scambi (market making).

     3. La destinazione alla negoziazione è dimostrata facendo riferimento alle strategie, alle politiche e alle procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente all'allegato VII, parte A.

     4. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per la gestione del loro portafoglio di negoziazione conformemente all'allegato VII, punti B e D.

     5. Le coperture interne possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione; in tal caso si applica l'allegato VII, parte C.

 

CAPO IV

Fondi propri

 

          Art. 12.

     Per «fondi propri di base» si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c) meno la somma degli elementi di cui alle lettere da i) a k) dell'articolo 57 della direttiva n. 2006/48/CE.

     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2009, un'opportuna proposta di modifica del presente capo.

 

     Art. 13.

     1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e gli articoli da 14 a 17, i fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi sono determinati in conformità della direttiva del Consiglio 2006/48/CE.

     Il primo comma si applica, inoltre, alle imprese d'investimento che non hanno una delle forme giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

     2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti tenuti a soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I e da III a VI di determinare i fondi propri, per questi soli fini, secondo una modalità. Nessuna parte dei fondi propri utilizzati a tal fine può essere utilizzata contemporaneamente per soddisfare altri requisiti patrimoniali.

     La modalità di determinazione alternativa consiste nel sommare gli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma e detrarre l'elemento di cui alla lettera d); la detrazione di tale elemento è lasciata alla discrezione delle autorità competenti.

     a) i fondi propri quali sono definiti nella direttiva n. 2006/48/ CE, ad esclusione delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 di detta direttiva per le imprese di investimento tenute a detrarre dal totale degli elementi di cui alle lettere da a), a c) l'elemento di cui alla lettera d) del presente comma;

     b) gli utili netti del portafoglio di negoziazione dell'ente, al netto di prevedibili oneri o dividendi meno le perdite nette sulle loro altre attività, sempre che nessuno di tali importi sia già stato incluso di cui alla lettera a) del presente paragrafo in quanto compreso fra gli elementi di cui alle lettere b) o k) dell'articolo 57 della direttiva n. 2006/48/CE;

     c) i prestiti subordinati e/o gli elementi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e all'articolo 14;

     d) le attività non liquide quali specificate all'articolo 15.

     3. I prestiti subordinati di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c) hanno una durata iniziale di almeno due anni. Essi sono interamente versati e nel contratto di prestito non è prevista alcuna clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'ente, il rimborso prima della scadenza convenuta, tranne qualora le autorità competenti vi acconsentano. Né il capitale né gli interessi del prestito subordinato possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'ente in questione ad un livello inferiore al 100 % della copertura patrimoniale complessiva dell'ente stesso.

     Inoltre, l'ente notifica alle autorità competenti qualsiasi rimborso del prestito subordinato non appena i suoi fondi propri scendono ad un livello inferiore al 120 % della copertura patrimoniale complessiva ad esso richiesta.

     4. I prestiti subordinati di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), non possono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 21 e agli articoli da 28 a 32 nonché agli allegati da I a VI e possono avvicinarsi a questo limite massimo soltanto in particolari circostanze considerate accettabili dalle autorità competenti.

     5. Le autorità competenti possono permettere agli enti di sostituire i prestiti subordinati di cui al paragrafo 2), secondo comma, lettera c) con gli elementi di cui alle lettere da d) ad h) dell'articolo 57 della direttiva n. 2006/48/CE.

 

     Art. 14.

     1. Le autorità competenti possono permettere alle imprese d'investimento di superare il limite massimo per i prestiti subordinati di cui all'articolo 13, paragrafo 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti subordinati e degli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo 5 non superi il 200 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 21, agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I e agli allegati da III a VI oppure il 250 % di detto importo, laddove le imprese d'investimento detraggano l'elemento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), nel computo dei fondi propri.

     2. Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di superare il limite massimo per i prestiti subordinati di cui all'articolo 13, paragrafo 4 qualora ritengano che ciò sia compatibile con norme prudenziali e a condizione che il totale di tali prestiti subordinati e degli elementi di cui alle lettere da d) ad h) della direttiva n. 2006/48/CE non superi il 250 % dei fondi propri di base destinati a soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 28 a 32 nonché all'allegato I e agli allegati da III a VI della presente direttiva.

 

     Art. 15.

     Le attività non liquide di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera d) comprendono:

     a) le immobilizzazioni materiali, tranne il caso in cui terreni e fabbricati possano figurare come contropartita dei prestiti di cui costituiscono garanzia;

     b) partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in enti creditizi o enti finanziari, facenti parte dei fondi propri di tali enti, salvo se detratti a norma delle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva n. 2006/48/CE o dell'articolo 16, lettera d) della presente direttiva;

     c) partecipazioni e altri investimenti in imprese diverse dagli enti creditizi e dagli enti finanziari, non prontamente negoziabili;

     d) perdite di esercizio nelle filiazioni;

     e) depositi effettuati, esclusi quelli rimborsabili entro 90 giorni, ed esclusi anche pagamenti connessi con contratti futuri e per i quali è previsto un deposito di garanzia o contratti a premio;

     f) prestiti e altri importi dovuti, non rimborsabili entro 90 giorni;

     g) giacenze in natura, a meno che esse siano già soggette agli obblighi di copertura patrimoniale almeno altrettanto rigorosi di quelli stabiliti negli articoli 18 e 20.

     Ai fini della lettera b), qualora azioni o quote siano detenute temporaneamente in un ente creditizio o ente finanziario in connessione con un intervento finanziario finalizzato alla ristrutturazione e al salvataggio di detto ente, le autorità competenti possono concedere una deroga dall'obbligo di cui al presente articolo. Esse possono parimenti concedere una deroga laddove si tratti di partecipazioni contenute nel portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento.

 

     Art. 16.

     Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 22 calcolano i loro fondi propri conformemente agli articoli da 13 a 15, fatte salve le seguenti rettifiche:

     a) le attività non liquide di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d) sono detratte;

     b) l'esclusione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) non comprende le componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della direttiva n. 2006/48/CE che l'impresa di investimento detiene nei confronti di imprese incluse nel consolidamento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 della presente direttiva;

     c) i limiti di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva n. 2006/48/CE sono calcolati in riferimento ai fondi propri di base con detrazione delle componenti di cui alle lettere da l) a p) dell'articolo 57 della stessa direttiva di cui alla precedente lettera b) che costituiscono elementi dei fondi propri di base di tali imprese;

     d) le componenti di cui all'articolo 57, lettera da l) a p) della direttiva n. 2006/48/CE di cui alla lettera c) del presente articolo sono detratte dai fondi propri di base anziché dal totale di tutti gli elementi, come stabilito all'articolo 66, paragrafo 2, della medesima direttiva, in particolare ai fini dell'articolo 13, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 14 della presente direttiva.

 

     Art. 17.

     1. Quando un ente calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio ai fini dell'allegato II della presente direttiva conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva n. 2006/48/CE, ai fini del calcolo di cui alla direttiva n. 2006/48/CE, allegato VII, parte 1, sottoparte 4 si applicano le disposizioni seguenti:

     a) le rettifiche di valore compiute per tener conto della qualità creditizia della controparte possono essere incluse nella somma delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati per le esposizioni di cui all'allegato II;

     b) previa approvazione delle autorità competenti, se il rischio di credito della controparte è preso adeguatamente in considerazione nella valutazione di una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione al rischio di controparte è pari a zero.

     Ai fini della lettera a), per gli enti in questione, tali rettifiche di valore non sono incluse nei fondi propri a fini diversi da quelli previsti nelle disposizioni del presente paragrafo.

     2. Ai fini del presente articolo, si applicano gli articoli 153 e 154 della direttiva n. 2006/48/CE.

 

CAPO V

 

Sezione 1

Copertura dei rischi

 

     Art. 18.

     1. Gli enti detengono fondi propri costantemente superiori o pari alla somma dei seguenti elementi:

     a) copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli articoli da 28 a 32 e agli allegati I, II e VI e, se del caso, all'allegato V, per il loro portafoglio di negoziazione;

     b) copertura patrimoniale, calcolata secondo i metodi e le opzioni di cui agli allegati III e IV e, se del caso, all'allegato V, per tutte le loro attività.

     2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono permettere agli enti di calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione secondo l'articolo 75, lettera a) della direttiva n. 2006/48/CE e i punti 6, 7 e 9 dell'allegato II della presente direttiva a condizione che:

     a) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino di norma il 5 % dell'insieme delle loro operazioni;

     b) l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi di norma l'importo di 15 milioni di EUR;

     c) le operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione degli enti in questione non superino in nessun momento il 6 % dell'insieme delle loro operazioni e l'insieme delle loro posizioni in portafoglio di negoziazione non superi in nessun momento l'importo di 20 milioni di EUR.

     3. Per calcolare la parte rappresentata dal portafoglio di negoziazione rispetto al totale delle attività ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e c), le autorità competenti possono riferirsi al totale delle operazioni in bilancio e fuori bilancio, al conto profitti e perdite o ai fondi propri dell'ente in questione, o a una combinazione di questi importi. Nella valutazione dell'entità delle operazioni in e fuori bilancio, gli strumenti di debito sono valutati al loro prezzo di mercato o al loro valore nominale, gli strumenti di capitale al prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato degli strumenti sottostanti. Si sommano le posizioni lunghe e corte, indipendentemente dal loro segno.

     4. Se un ente supera per più di un breve periodo uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) o supera uno o entrambi i limiti di cui al paragrafo 2, lettera c), ha l'obbligo di soddisfare i requisiti fissati al paragrafo 1, lettera a) , per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione, e di darne notifica all'autorità competente.

 

     Art. 19.

     1. Ai fini del punto 14 dell'allegato I, a discrezione delle autorità nazionali, una ponderazione dello 0 % può essere applicata agli strumenti di debito emessi dalle entità elencate nell'allegato I, tabella 1, quando tali strumenti di debito sono denominati e finanziati in valuta locale.

     2. In deroga ai punti 13 e 14 dell'allegato I, gli Stati membri possono stabilire, per le obbligazioni di cui all'allegato VI, parte 1, punti da 68 e 70 della direttiva n. 2006/48/CE, una copertura patrimoniale per rischio specifico pari alla copertura patrimoniale per rischio specifico fissata per una voce qualificata con la stessa durata residua di tali obbligazioni, ridotta applicando le percentuali indicate nell'allegato VI, parte 1, punto 71 della stessa direttiva.

     3. Se, come previsto al punto 52 dell'allegato I, un'autorità competente riconosce come ammissibile un organismo d'investimento collettivo di un paese terzo, un'autorità competente di un altro Stato membro può far proprio tale riconoscimento senza procedere essa stessa ad una valutazione.

 

     Art. 20.

     1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e l'articolo 34 della presente direttiva, i requisiti di cui all'articolo 75 della direttiva n. 2006/48/CE si applicano alle imprese di investimento.

     2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare i servizi di investimento che figurano al punto 3 e al punto 6 dell'allegato I, sezione A della direttiva n. 2004/39/CE di detenere fondi propri che siano costantemente pari o superiori al maggiore dei seguenti elementi:

     a) la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva n. 2006/48/CE;

     b) l'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva.

     3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme alle disposizioni dell'articolo 9, ma che rientrano nelle categorie che seguono, di detenere fondi propri che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti patrimoniali calcolati secondo i requisiti di cui all'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva n. 2006/48/CE e dell'importo stabilito nell'articolo 21 della presente direttiva.

     a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;

     b) imprese di investimento:

     i) che non detengono denaro o titoli della clientela;

     ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;

     iii) che non hanno clienti esterni;

     iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.

     4. Le imprese di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 rimangono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo contenute nell'allegato V della direttiva n. 2006/48/CE.

     5. L'articolo 21 si applica unicamente alle imprese di investimento alle quali si applicano il paragrafo 2 o il paragrafo 3 o l'articolo 46 e alle condizioni ivi specificate.

 

     Art. 21.

     Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente.

     Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa rispetto all'esercizio precedente.

     Quando il precedente periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno intero, compreso il giorno d'inizio dell'attività, tale copertura è pari a un quarto delle spese fisse generali del piano di attività preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.

 

Sezione 2

Applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata

 

     Art. 22.

     1. Le autorità competenti tenute a esercitare la vigilanza su base consolidata o incaricate della vigilanza di gruppi di cui all'articolo 2 possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata a condizione che:

     a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizzi il calcolo dei fondi propri di cui all'articolo 16;

     b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino nelle categorie di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;

     c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfi i requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale e deduca al tempo stesso dai suoi fondi propri ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati;

     d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro impresa di investimento facente parte del gruppo detenga un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 57 della direttiva n. 2006/48/CE, di entità pari alla somma del valore contabile integrale delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 57 di detta direttiva in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati, e dell'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati.

     Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari facenti parte del gruppo.

     2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire alle società di partecipazione finanziaria che siano società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento del gruppo di utilizzare un valore inferiore al valore calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera d) purché non sia inferiore alla somma dei requisiti prescritti negli articoli 18 e 20 su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione patrimoniale e alle imprese di servizio ausiliari che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni impegno eventuale nei confronti di imprese di investimento, istituti finanziari, società di gestione patrimoniale e imprese di servizi ausiliari che verrebbe altrimenti consolidato. Ai fini del presente paragrafo il requisito patrimoniale per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione patrimoniale e le imprese di servizi ausiliari di paesi terzi è un requisito patrimoniale nazionale.

 

     Art. 23.

     Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 22 notifichino loro i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti di capitale e finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese. Se le autorità competenti ritengono che la situazione finanziaria delle suddette imprese di investimento non sia sufficientemente tutelata, prescrivono che queste ultime adottino opportune misure, ivi comprese, se necessario, limitazioni nei trasferimenti di capitale da tali imprese alle entità del gruppo.

     Qualora le autorità competenti deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 22, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente i grandi fidi, in tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in nessuno degli Stati membri.

     Quando le autorità competenti derogano all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata previsti dall'articolo 22, i requisiti di cui all'articolo 123 e al titolo V, capo 5 della direttiva n. 2006/48/CE si applicano su base individuale e i requisiti di cui all'articolo 124 della stessa direttiva si applicano alla vigilanza delle imprese di investimento su base individuale.

 

     Art. 24.

     1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati stabiliti in tale articolo, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e il gruppo non comprenda enti creditizi.

     2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti importi, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre e in conformità della sezione 3 del presente capo:

     a) la somma dei requisiti patrimoniali indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva n. 2006/48/CE;

     b) l'importo prescritto all'articolo 21 della presente direttiva.

     3. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari al più elevato dei due seguenti importi, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria e in conformità della sezione 3 del presente capo:

     a) la somma dei requisiti patrimoniali indicati nell'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva n. 2006/48/CE;

     b) l'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva.

 

     Art. 25.

     In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati stabiliti in tale articolo, a condizione che tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e il gruppo non comprenda enti creditizi.

     Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti indicati nelle lettere da a) a c) dell'articolo 75 della direttiva n. 2006/48/CE e dell'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata dell'impresa di investimento madre e in conformità della sezione 3 del presente capo.

     Quando le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria è tenuta a detenere fondi propri a livello consolidato che siano costantemente superiori o pari alla somma dei requisiti indicati nell'articolo 75, lettere da a) a c) della direttiva n. 2006/48/CE e dell'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva, calcolati in base alla posizione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria e in conformità della sezione 3 del presente capo.

 

Sezione 3

Calcolo della copertura patrimoniale su base consolidata

 

     Art. 26.

     1. Qualora non sia applicata la deroga di cui all'articolo 22, le autorità competenti possono, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale di cui agli allegati I e V e delle esposizioni verso i clienti di cui agli articoli da 28 a 31 e all'allegato VI, su base consolidata, consentire la compensazione di posizioni del portafoglio di negoziazione di un ente con posizioni che un altro ente detenga nel proprio portafoglio di negoziazione in conformità delle disposizioni degli articoli da 28 a 32 e degli allegati I, V e VI.

     Inoltre le autorità competenti possono consentire la compensazione di posizioni in cambi detenute da un ente con posizioni in cambi detenute da un altro ente, a norma dell'allegato III e/o dell'allegato V. Esse possono altresì consentire la compensazione di posizioni in merci detenute da un ente con le posizioni in merci detenute da un altro ente, a norma dell'allegato IV e/o dell'allegato V.

     2. Le autorità competenti possono consentire la compensazione relativamente al portafoglio di negoziazione e alle posizioni in cambi e in merci, rispettivamente, di imprese stabilite in paesi terzi, se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva n. 2006/48/CE o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

     b) dette imprese soddisfano, su base individuale, norme sull'adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelle della presente direttiva;

     c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

     3. Le autorità competenti possono inoltre consentire la compensazione di cui al paragrafo 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e che sono stati autorizzati dallo Stato membro in questione, a condizione che:

     a) all'interno del gruppo esista una ripartizione adeguata dei fondi propri;

     b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti sia tale da garantire solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

     4. Inoltre, le autorità competenti possono consentire la compensazione descritta nel paragrafo 1 fra enti che fanno parte di un gruppo e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 3 ed altri enti che fanno parte dello stesso gruppo e che sono stati autorizzati in un altro Stato membro, a condizione che l'ente sia tenuto a rispettare su base individuale i requisiti patrimoniali previsti dagli articoli 18, 20 e 28.

 

     Art. 27.

     1. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base consolidata si applica l'articolo 65 della direttiva n. 2006/48/CE.

     2. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili agli enti interessati ai sensi del capo IV ai fini del calcolo dei loro fondi propri su base consolidata.

 

Sezione 4

Sorveglianza e controllo dei grandi fidi

 

     Art. 28.

     1. Gli enti effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi conformemente agli articoli da 106 a 118 della direttiva n. 2006/48/CE.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli enti che calcolano la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione a norma degli allegati I e II e, se del caso, all'allegato V della presente direttiva, effettuano la sorveglianza e il controllo dei loro grandi fidi a norma degli articoli da 106 a 118 della direttiva n. 2006/48/CE, fatte salve le modifiche di cui degli articoli da 29 a 32 della presente direttiva.

     3. Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento della presente sezione, corredata, se del caso, di opportune proposte.

 

     Art. 29.

     1. Le esposizioni verso singoli clienti risultanti dal portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando gli elementi seguenti:

     a) la differenza — se positiva — tra le posizioni lunghe dell'ente rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui all'allegato I;

     b) in caso di sottoscrizione di strumenti di debito o di capitale, l'esposizione netta;

     c) le esposizioni dovute a transazioni, accordi e contratti di cui all'allegato II, con il cliente in questione, calcolate come stabilito nel suddetto allegato ai fini del calcolo dei valori delle esposizioni stesse.

     Ai fini della lettera b) l'esposizione netta è calcolata deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base a un contratto formale, applicandovi i coefficienti di riduzione di cui al punto 41 dell'allegato I.

     Ai fini della lettera b), in attesa di ulteriore coordinamento, le autorità competenti impongono agli enti di istituire sistemi di sorveglianza e controllo delle loro esposizioni in impegni irrevocabili di acquisto tra il momento dell'impegno iniziale ed il giorno lavorativo 1 tenendo conto dei rischi sui mercati in questione.

     Ai fini della lettera c), gli articoli da 84 a 89 della direttiva n. 2006/48/CE sono esclusi dal rinvio contenuto nel punto 6 dell'allegato II della presente direttiva.

     2. Le esposizioni verso gruppi di clienti collegati comprese nel portafoglio di negoziazione sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti in un gruppo, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 30.

     1. Le esposizioni totali verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati sono calcolate sommando le esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in questo, tenuto conto degli articoli da 112 a 117 della direttiva n. 2006/48/CE.

     Per calcolare l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione, gli enti considerano pari a zero l'esposizione derivante da attività detratte dai loro fondi propri ai sensi del secondo comma, lettera d) dell'articolo 13, paragrafo 2.

     2. Le esposizioni totali degli enti verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati, calcolate secondo il paragrafo 4, sono segnalate conformemente all'articolo 110 della direttiva n. 2006/48/CE.

     Per le operazioni diverse dalle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, il calcolo dei grandi fidi verso singoli clienti e gruppi di clienti collegati a fini di notifica non include il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito.

     3. La somma delle esposizioni verso un singolo cliente o un gruppo di clienti collegati di cui al paragrafo 1 è limitata conformemente agli articoli da 111 a 117 della direttiva n. 2006/48/CE.

     4. In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse di strumenti finanziari riconosciute siano soggette allo stesso trattamento riservato alle esposizioni verso enti creditizi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, punto i), all'articolo 115, paragrafo 2 e all'articolo 116 della direttiva n. 2006/48/CE.

 

     Art. 31.

     Le autorità competenti possono autorizzare un superamento dei limiti fissati agli articoli da 111 a 117 della direttiva n. 2006/48/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) l'esposizione fuori portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti in questione non supera i limiti fissati negli articoli da 111 a 117 della direttiva n. 2006/48/CE, essendo tali limiti calcolati in riferimento ai fondi propri di cui alla stessa direttiva, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

     b) l'ente dispone di una copertura patrimoniale aggiuntiva per detto superamento rispetto ai limiti indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 111 della direttiva n. 2006/48/CE, calcolata conformemente all'allegato VI di tale direttiva;

     c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti collegati di cui trattasi non supera il 500 % dei fondi propri dell'ente;

     d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % dei fondi propri dell'ente;

     e) l'ente comunica ogni tre mesi alle autorità competenti tutti i casi di superamento dei limiti di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 della direttiva n. 2006/48/CE verificatisi nel trimestre precedente.

     Per quanto riguarda la lettera e), per ogni caso di superamento sono indicati il relativo importo e il nome del cliente in questione.

 

     Art. 32.

     1. Le autorità competenti stabiliscono procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2 della direttiva n. 2006/48/CE qualora tali esposizioni siano di durata superiore a 10 giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni e crearne una nuova.

     Le autorità competenti notificano dette procedure al Consiglio e alla Commissione.

     Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento effettuato al fine di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

     2. Le autorità competenti possono consentire agli enti autorizzati a ricorrere alla modalità alternativa di determinazione dei fondi propri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di applicare tale modalità di determinazione ai fini dell'articolo 30, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 31, purché gli enti interessati siano tenuti a soddisfare tutti gli obblighi fissati agli articoli da 110 a 117 della direttiva n. 2006/48/CE, per quanto riguarda le esposizioni fuori portafoglio di negoziazione, utilizzando fondi propri ai sensi della stessa direttiva.

 

Sezione 5

Valutazione delle posizioni a fini di notifica

 

     Art. 33.

     1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione sono valutate secondo regole di valutazione prudenti conformemente all'allegato VII, parte B. Dette regole obbligano gli enti ad assicurare che il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione rispecchi correttamente il valore di mercato corrente. Il valore indicato per ciascuna delle posizioni del portafoglio di negoziazione comporta un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione.

     2. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono oggetto di una nuova valutazione almeno quotidianamente.

     3. In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, le autorità competenti hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui a paragrafi 1 e 2; in tal caso impongono agli enti l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle autorità competenti.

 

Sezione 6

Gestione del rischio e valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

 

     Art. 34.

     Le autorità competenti esigono che ciascuna impresa di investimento, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 13 della direttiva n. 2004/39/CE, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 22 e 123 della direttiva n. 2006/48/CE, fatte salve le disposizioni sul livello di applicazione di cui agli articoli da 68 a 73 della suddetta direttiva.

 

Sezione 7

Obblighi di notifica

 

     Art. 35.

     1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese d'investimento e gli enti creditizi comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i processi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili degli enti consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

     2. Le imprese di investimento trasmettono le notifiche alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 9, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

     3. In deroga al paragrafo 2, le imprese di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 9 sono tenute a fornire informazioni su base consolidata o subconsolidata soltanto semestralmente.

     4. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le notifiche alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva n. 2006/48/CE.

     5. Le autorità competenti impongono agli enti di notificare immediatamente i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita) o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi.

 

CAPO VI

 

Sezione 1

Autorità competenti

 

     Art. 36.

     1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.

     2. Le autorità competenti devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore in ciascuno Stato membro.

     3. Alle autorità competenti sono attribuiti tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, e in particolare per verificare la composizione del portafoglio di negoziazione.

 

Sezione 2

Vigilanza

 

     Art. 37.

     1. Il titolo V, capo 4 della direttiva n. 2006/48/CE si applica mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, con i seguenti adattamenti:

     a) i riferimenti all'articolo 6 della direttiva n. 2006/48/CE si intendono come riferimenti all'articolo 5 della direttiva n. 2004/39/CE;

     b) i riferimenti agli articoli 22 e 123 della direttiva n. 2006/48/CE si intendono come riferimenti all'articolo 34 della presente direttiva;

     c) i riferimenti agli articoli da 44 a 52 della direttiva n. 2006/48/CE si intendono come riferimenti agli articoli 54 e 58 della direttiva n. 2004/39/CE.

     Se una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE ha per filiazioni sia un ente creditizio, sia un'impresa di investimento, il titolo V, capo 4, della direttiva n. 2006/48/CE si applica alla vigilanza degli enti come se il riferimento a enti creditizi fosse fatto a enti.

     2. L'articolo 129, paragrafo 2 della direttiva n. 2006/48/CE si applica anche al riconoscimento dei modelli interni degli enti a norma dell'allegato V della presente direttiva, qualora la domanda sia presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o da un'impresa di investimento madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

     La durata del riconoscimento di cui al primo comma è di sei mesi.

 

     Art. 38.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente quando i servizi di investimento sono espletati in regime di libera prestazione dei servizi o mediante la creazione di succursali.

     Le autorità competenti si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale degli enti e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di questi delle norme della presente direttiva.

     2. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio a norma delle disposizioni seguenti:

     a) per le imprese di investimento, quelle di cui agli articoli 54 e 58 della direttiva n. 2004/39/CE;

     b) per gli enti creditizi quelle di cui agli articoli da 44 a 52 della direttiva n. 2006/48/CE.

 

CAPO VII

Requisiti in materia di informativa

 

     Art. 39.

     Si applicano alle imprese di investimento i requisiti di cui al titolo V, capo 5 della direttiva n. 2006/48/CE.

 

CAPO VIII

 

Sezione 1

 

     Art. 40.

     Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di controparte ai sensi della presente direttiva e per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito ai sensi della direttiva n. 2006/48/CE, e fatte salve le disposizioni del punto 6 della parte 2 dell'allegato III della stessa direttiva, le esposizioni verso imprese di investimento riconosciute di paesi terzi e le esposizioni verso stanze di compensazione o borse riconosciute sono equiparate alle esposizioni verso enti.

 

Sezione 2

Poteri di esecuzione

 

     Art. 41.

     1. La Commissione delibera sugli eventuali adattamenti tecnici da apportare ai seguenti punti secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2:

     a) precisazione delle definizioni dell'articolo 3 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva;

     b) precisazione delle definizioni dell'articolo 3 per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

     c) adattamento degli importi del capitale iniziale prescritto negli articoli da 5 a 9 e dell'importo di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi del settore in campo economico e monetario;

     d) adattamento della classificazione delle imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, per tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari;

     e) precisazione del requisito di cui all'articolo 21 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva;

     f) uniformazione della terminologia e formulazione delle definizioni in conformità degli atti successivi riguardanti gli enti creditizi e le imprese di investimento e argomenti connessi;

     g) adattamento delle disposizioni tecniche degli allegati da I a VII a seguito degli sviluppi dei mercati finanziari, delle tecniche di misurazione del rischio, delle norme contabili o dei requisiti intesi a tener conto della legislazione comunitaria, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;

     h) adattamenti tecnici intesi a tenere conto dell'esito della revisione di cui all'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva n. 2004/39/CE.

     2. Nessuna delle misure di attuazione emanate può modificare le disposizioni essenziali della presente direttiva.

 

     Art. 42.

     1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo (in prosieguo «il comitato») istituito con decisione n. 2004/10/CE della Commissione, del 5 novembre 2003.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione n. 1999/468/CE, tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione n. 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del biennio successivo all'adozione della presente direttiva, e al più tardi il 1° aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni in conformità del paragrafo 2 viene sospesa. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e a tal fine le riesaminano prima della scadenza del periodo o della data di cui sopra, se precedente.

     4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Sezione 3

Disposizioni transitorie

 

     Art. 43.

     L'articolo 152, paragrafi da 1 a 7 della direttiva n. 2006/48/CE si applica, conformemente all'articolo 2 e al capo V, sezioni 2 e 3 della presente direttiva, alle imprese di investimento che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, ai fini dell'allegato II della presente direttiva, conformemente agli articoli da 84 a 89 della direttiva n. 2006/48/CE, o che utilizzano un metodo avanzato di misurazione di cui all'articolo 105 di detta direttiva ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi al rischio operativo.

 

     Art. 44.

     Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese di investimento il cui indicatore pertinente per l'area di attività «trading and sales» rappresenti almeno il 50 % del totale degli indicatori pertinenti per tutte le loro aree di attività, calcolati conformemente all'articolo 20 e all'allegato X, parte 2, punti da 1 a 4, della direttiva n. 2006/48/CE, gli Stati membri possono applicare una percentuale del 15 % all'area di attività «trading and sales».

 

     Art. 45.

     1. Le autorità competenti possono consentire alle imprese di investimento di superare i limiti dei grandi fidi di cui all'articolo 111 della direttiva n. 2006/.48/CE. Gli eventuali superamenti non devono essere inclusi dalle imprese di investimento nel loro calcolo dei requisiti patrimoniali aggiuntivi riguardanti tali limiti di cui all'articolo 75, lettera b) della stessa direttiva. Detto potere discrezionale è concesso fino al 31 dicembre 2010 o, se precedente, fino alla data dell'entrata in vigore delle modifiche risultanti dal trattamento dei grandi fidi a norma dell'articolo 119 della direttiva n. 2006/48/CE. Per esercitare tale potere discrezionale sono soddisfatte le condizioni elencate alle lettere da a) a d) seguenti:

     a) l'impresa di investimento fornisce servizi di investimento o effettua attività di investimento connessi con gli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10, sezione C dell'allegato 1 della direttiva n. 2004/39/CE;

     b) l'impresa di investimento non fornisce detti servizi né effettua dette attività di investimenti per clienti al dettaglio o per loro conto;

     c) il mancato rispetto dei limiti di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo è connesso a esposizioni derivanti da contratti che rientrano tra gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), riguardano merci o valori base ai sensi del punto 10, della sezione C, dell'allegato I della direttiva n. 2004/39/ CE (mercati degli strumenti finanziari) e sono calcolati conformemente agli allegati III e IV della direttiva n. 2006/48/ CE, oppure da contratti connessi alla fornitura di merci o diritti di emissione;

     d) l'impresa di investimento dispone di una strategia documentata di gestione e, in particolare, di controllo e limitazione dei rischi derivanti dalla concentrazione delle esposizioni. L'impresa di investimento informa senza indugio le autorità competenti in merito alla strategia e a tutte le modifiche sostanziali di questa. L'impresa di investimento prende le opportune disposizioni per garantire una sorveglianza continua del merito di credito dei debitori, a seconda della loro incidenza sul rischio di concentrazione. Tali disposizioni consentono all'impresa di investimento di reagire in modo adeguato e con sufficiente tempestività all'eventuale deterioramento di detto merito di credito.

     2. Quando un'impresa di investimento supera i limiti interni fissati conformemente alla strategia di cui al paragrafo 1, lettera d), notifica senza indugio all'autorità competente l'entità e la natura del superamento nonché la controparte.

 

     Art. 46.

     In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti possono decidere, caso per caso, di non applicare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva n. 2006/48/CE, alle imprese di investimento alle quali non si applica l'articolo 20, paragrafi 2 e 3, le cui posizioni totali di portafoglio di negoziazione non eccedono mai 50 milioni EUR e il cui numero medio di dipendenti nel settore non supera le 100 unità nel corso dell'esercizio finanziario.

     I requisiti patrimoniali relativi a tali imprese di investimento sono invece almeno equivalenti al minore dei seguenti:

     a) i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettera d), della direttiva n. 2006/48/CE e

     b) 12/88 del maggiore dei seguenti:

     i) la somma dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 75, lettere da a) a c), della direttiva n. 2006/48/CE e

     ii) l'importo stabilito all'articolo 21 della presente direttiva, fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 5.

     Qualora si applichi la lettera b) si applica un aumento supplementare su base almeno annuale.

     L'applicazione di tale deroga non può portare a una riduzione del livello globale dei requisiti patrimoniali per un'impresa d'investimento vigenti al 31 dicembre 2006, a meno che tale riduzione non sia prudenzialmente motivata da una riduzione delle dimensioni delle attività dell'impresa d'investimento.

 

     Art. 47.

     Fino al 31 dicembre 2009 o a qualsiasi data anteriore indicata dalle autorità competenti per ogni caso specifico, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di un modello di rischio specifico anteriormente al 1° gennaio 2007, conformemente all'Allegato V, punto 1, possono, per tale riconoscimento esistente, considerare i punti 4 e 8 dell'allegato V della direttiva n. 93/6/CEE nella versione anteriore al 1° gennaio 2007.

 

     Art. 48.

     1. Le disposizioni riguardanti i requisiti patrimoniali di cui alla presente direttiva e alla direttiva n. 2006/48/CE non si applicano alle imprese d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9, 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva n. 2004/39/CE e che al 31 dicembre 2006 non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva n. 93/22/CEE. Tale deroga è valida sino al 31 dicembre 2010 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

     2. Nell'ambito della revisione prevista ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3 della direttiva n. 2004/39/CE, sulla base di consultazioni pubbliche e alla luce delle discussioni con le autorità competenti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli aspetti seguenti:

     a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva n. 2004/39/CE;

     b) l'opportunità di modificare la direttiva n. 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa d'investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi d'investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva n. 2004/39/CE relativi a forniture energetiche (inclusi elettricità, carbone, gas naturale e petrolio);

     3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare proposte di modifica della presente direttiva e della direttiva n. 2006/48/CE.

 

Sezione 4

Disposizioni finali

 

     Art. 49.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 50 e agli allegati I, II, III, V e VII. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola da cui risulti la concordanza tra quest'ultime e quelle della presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     Tali disposizioni, quando vengono adottate dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, devono essere intesi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 50.

     1. L'articolo 152, paragrafi da 8 a 14 della direttiva n. 2006/48/CE si applica mutatis mutandis ai fini della presente direttiva, fatte salve le seguenti disposizioni che si applicano qualora venga esercitata la facoltà di cui all'articolo 152, paragrafo 8 della direttiva n. 2006/48/CE:

     a) i riferimenti contenuti nel punto 7 dell'allegato II, della presente direttiva alla direttiva n. 2006/48/CE sono intesi come riferimenti alla direttiva 2000/12/CE nel testo in vigore anteriormente al 1° gennaio 2007;

     b) il punto 4 dell'allegato II della presente direttiva, si applica nel testo in vigore anteriormente al 1° gennaio 2007.

     2. L'articolo 157, paragrafo 3 della direttiva n. 2006/48/CE si applica mutatis mutandis ai fini degli articoli 18 e 20 della presente direttiva.

 

     Art. 51.

     Entro il 1° gennaio 2011 la Commissione procede a un riesame ed elabora una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che presenta poi al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente corredata di opportune proposte di modifica.

 

     Art. 52.

     La direttiva n. 93/6/CEE, modificata dalle direttive menzionate nella parte A dell'allegato VIII è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto interno delle direttive indicati nella parte B dell'allegato VIII.

     I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IX.

 

     Art. 53.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 54.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI POSIZIONE

 

     DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Compensazione

     1. La differenza (positiva) tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, contratti a premio, warrant e warrant coperti, sarà la sua posizione netta in ciascuno dei vari strumenti. Nel calcolare la posizione netta le autorità competenti possono consentire che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti da 4 a 7, a posizioni nel titolo/nei titoli sottostante(i) (o di riferimento). Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo del rischio specifico di cui al punto 14.

     2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.

     3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta di notifica dell'ente, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

 

     Strumenti particolari

     4. I contratti standardizzati a termine (contratti futures) sui tassi d'interesse, i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una posizione lunga su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto futures e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto futures in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento e ad una posizione corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1, al punto 14, per il calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio specifico di contratti standardizzati a termine sui tassi d'interesse e FRA. Un impegno a termine di acquisto d'uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1, al punto 14, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.

     Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato V. Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V.

     Per «posizione lunga» ai fini del presente punto si intende la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura, e per «posizione corta» la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

     5. I contratti a premio su tassi d'interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici di borsa, financial futures, swap e divise estere sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non sia disponibile o per i contratti a premio negoziati fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

     Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

     È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio venduto, negoziato in borsa, sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V. Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato fuori borsa, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per lo strumento sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione allo strumento sottostante.

     6. Per i warrant su strumenti di debito e strumenti di capitale valgono le norme previste al punto 5 per i contratti a premio.

     7. Ai fini del rischio tasso d'interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.

 

     A. TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL VENDITORE DELLA PROTEZIONE

 

     8. Nel calcolo della copertura patrimoniale richiesta per il rischio di mercato della parte che assume il rischio di credito (il «venditore della protezione»), salvo disposizioni contrarie, va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito. Ai fini del calcolo del carico di rischio specifico, diverso da quello dei total return swap, la scadenza del contratto di credito derivato si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:

     i) Un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale di mercato dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di mercato di un titolo di Stato con una scadenza di durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'allegato VI della direttiva n. 2006/48/CE. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;

     ii) Un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generale di mercato. Ai fini del rischio specifico, l'ente deve registrare una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;

     iii) Una credit linked note (strumento collegato al merito di credito) uninominale dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale di mercato, come un prodotto derivato su interessi. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in una obbligazione dell'entità di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente dello strumento collegato al merito di credito. Allorché la credit linked note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico dello strumento collegato al merito di credito;

     iv) Oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una credit linked note a più nomi che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascuna entità di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un'entità di riferimento. Se può essere scelta più di una obbligazione di una entità di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata.

     Allorché la credit linked note a più nomi abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di credito ammissibile, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;

     v) Un derivato di credito first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

     Un derivato di credito second-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in una obbligazione di ciascuna entità di riferimento meno una (quella con il requisito patrimoniale più basso per il rischio specifico). Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase del presente comma, detto ammontare può essere preso come requisito patrimoniale per il rischio specifico.

     Allorché un first o second-asset to default derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo qualificato, il venditore della protezione deve calcolare solo il carico di rischio specifico che riflette il rating del derivato.

 

     B. TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE DELLA PROTEZIONE

 

     Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il «compratore della protezione»), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Se ad un determinato momento si ha un'opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione. Nel caso dei derivati su crediti «nth to default», i compratori della protezione possono compensare il rischio specifico per n-1 delle attività sottostanti (ossia le attività n-1 con il requisito più basso per il rischio specifico).

     9. Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso d'interesse sugli strumenti derivati, contemplati ai punti da 4 a 7, sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti punti, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione.

     Sia il modello che il suo impiego da parte dell'ente devono essere approvati dalle autorità competenti. Tali modelli dovrebbero generare posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso d'interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità deve essere valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 al punto 20. Le posizioni sono incluse nel calcolo della copertura patrimoniale in base alle disposizioni enunciate ai punti da 17 a 32.

     10. Gli enti che non utilizzano modelli di cui al punto 9 possono, previa approvazione delle autorità competenti, trattare come posizioni compensate le posizioni in strumenti derivati di cui ai punti da 4 a 7 che soddisfino le seguenti condizioni minime:

     a) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;

     b) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso d'interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;

     c) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrispondono ai seguenti limiti:

     i) termine inferiore a un mese: stesso giorno;

     ii) termine compreso tra un mese e un anno: entro 7 giorni;

     iii) termine superiore ad un anno: entro 30 giorni.

     11. L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di riporto e l'ente che trasferisce titoli nell'ambito di un concessionario di titoli in prestito include detti titoli nel calcolo della propria copertura patrimoniale in conformità del presente allegato, purché i valori stessi soddisfino i criteri di cui all'articolo 11.

 

     Rischio specifico e rischio generale

     12. Il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale (o un derivato di uno strumento di debito o di capitale) negoziato va ripartito in due componenti per calcolare la copertura patrimoniale relativa. La prima componente sarà l'elemento rischio specifico, cioè il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente riguarda il rischio generale, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta (nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, oppure (nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale) a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.

 

     STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

     13. Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e la copertura patrimoniale per il rischio generale e il rischio specifico è calcolata separatamente in ciascuna valuta.

 

     Rischi specifici

     14. L'ente imputa le sue posizioni nette, nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente al punto 1, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente/obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare la sua copertura patrimoniale per il rischio specifico.

 

     Tabella 1

Categorie

Copertura patrimoniale del rischio specifico

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0 % in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE.

0 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 e 83 della direttiva n. 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all'Allegato VI, parte 1, punto 28 della direttiva n. 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE.

Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.

0,25 % (durata residua inferiore o pari a sei mesi)

1,00 % (durata residua superiore a sei mesi e inferiore o pari a 24 mesi)

1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi)

Titoli di debito emessi o garantiti da governi centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 4 o 5 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all'Allegato VI, parte 1, punto 26 della direttiva n. 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 3 o 4 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE.

Esposizioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione prescelta.

8,00 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione dell'attività creditizia pari a 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/ 48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione di qualità creditizia pari a 5 o 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE.

12,00 %

 

     Per gli enti creditizi che applicano le norme per la ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva n. 2006/48/CE, per beneficiare di un determinato grado della scala della qualità creditizia l'obbligato dell'esposizione deve beneficiare di un rating interno corrispondente a una PD (probabilità di inadempimento) equivalente o inferiore a quella corrispondente al grado in questione della scala della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni nei confronti delle imprese di cui agli articoli da 78 a 83 della stessa direttiva.

     Agli strumenti emessi da un emittente non qualificato viene attribuito un coefficiente di copertura patrimoniale del rischio specifico pari all'8 % o al 12 % in base alla tabella 1. Le autorità competenti possono imporre agli enti di applicare una copertura patrimoniale per il rischio più elevata e/o non consentire la compensazione tra tali strumenti e qualsiasi altro strumento di debito ai fini della determinazione dell'entità del rischio generale di mercato.

     Le esposizioni di cartolarizzazione che sarebbero soggette ad un trattamento di detrazione secondo quanto stabilito all'articolo 66, paragrafo 2 della direttiva n. 2006/48/CE o ad un rischio ponderato al 1 250 % come stabilito all'Allegato IX, parte 4 di tale direttiva, sono soggette a una copertura patrimoniale non inferiore a quella fissata nell'ambito di tali trattamenti. Per gli strumenti di liquidità non soggetti a rating è prevista una copertura patrimoniale non inferiore a quella stabilita all'Allegato IX, parte 4 della direttiva n. 2006/48/CE.

     15. Ai fini del punto 14 le «voci qualificate» comprendono:

     a) le posizioni lunghe e corte in attività che soddisfano i requisiti per l'attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari almeno a investment grade (qualità elevata) nel processo di classificazione di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1 della direttiva n. 2006/48/CE;

     b) posizioni lunghe e corte in attività che, considerando la solvibilità dell'emittente, hanno una PD (probabilità di inadempimento) non superiore a quella delle attività di cui alla lettera a), secondo il metodo di cui al titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 2 della direttiva n. 2006/48/CE;

     c) posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito prescelta e che soddisfano le seguenti condizioni:

     i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;

     ii) la loro qualità d'investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

     iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;

     d) posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva n. 2006/48/CE, che sono considerate dagli enti interessati come sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, secondo quanto stabilito discrezionalmente dagli enti, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla lettera a);

     e) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente al grado 2 della scala di valutazione della qualità creditizia in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni nei confronti degli enti di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE e che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dalla presente direttiva.

     Le modalità con cui gli strumenti di debito vengono valutati sono soggette alla verifica delle autorità competenti, che rifiutano la valutazione dell'ente qualora ritengano che gli strumenti in questione presentino un rischio specifico troppo elevato per poter essere definiti voci qualificate.

     16. Le autorità competenti impongono agli enti di applicare la ponderazione massima di cui alla tabella 1 del punto 14 agli strumenti che presentino un particolare rischio a motivo dell'insufficiente solvibilità dell'emittente.

 

     Rischi generali

     a) in funzione della scadenza

     17. La procedura per il calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale comporta due fasi fondamentali. In primo luogo tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza (come spiega al punto 18), per calcolare l'entità della copertura patrimoniale richiesta. Successivamente è ammessa una riduzione di tale copertura quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti ammissibile una riduzione della copertura quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano. Le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono complessivamente tre.

     18. L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 (cfr. punto 20). A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso d'interesse nel caso di strumenti a tasso d'interesse variabile. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola minima del 3 % e strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.

     19. Successivamente, si calcola la somma delle posizioni ponderate lunghe e la somma delle posizioni ponderate corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

     20. Si calcolano i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.

 

     Tabella 2

 

Zone

Fasce di scadenza

Ponderazioni ( %)

Variazione ipotizzata del tasso di interesse ( %)

 

Cedola del 3 % o più

Cedola inferiore al 3 %

 

 

Uno

0 1 mesi

0 1 mesi

0,00

 

> 1 3 mesi

> 1 3 mesi

0,20

1,00

 

> 3 6 mesi

> 3 6 mesi

0,40

1,00

 

> 6 12 mesi

> 6 12 mesi

0,70

1,00

Due

> 1 2 anni

> 1,0 1,9 anni

1,25

0,90

 

> 2 3 anni

> 1,9 2,8 anni

1,75

0,80

 

> 3 4 anni

> 2,8 3,6 anni

2,25

0,75

Tre

> 4 5 anni

> 3,6 4,3 anni

2,75

0,75

 

> 5 7 anni

> 4,3 5,7 anni

3,25

0,70

 

> 7 10 anni

> 5,7 7,3 anni

3,75

0,65

 

> 10 15 anni

> 7,3 9,3 anni

4,50

0,60

 

> 15 20 anni

> 9,3 10,6 anni

5,25

0,60

 

> 20 anni

> 10,6 12,0 anni

6,00

0,60

 

 

> 12,0 20,0 anni

8,00

0,60

 

 

> 20 anni

12,50

0,60

 

     21. È quindi calcolata l'entità della posizione ponderata non compensata lunga (corta) della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta (lunga) della zona 2. Tale valore è indicato al punto 25 come la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.

     22. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al punto 21 se desidera calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.

     23. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.

     24. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai punti 21, 22 e 23 sono sommate.

     25. La copertura patrimoniale dell'ente risulta dalla somma:

     a) del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

     b) del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;

     c) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;

     d) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;

     e) del 40 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 2 e tra le zone 2 e 3 (cfr. punto 21);

     f) del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;

     g) del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

     b) In funzione della durata finanziaria

     26. In luogo del sistema di cui ai punti da 17 a 25 le autorità competenti possono in via generale o a titolo individuale, permettere agli enti di ricorrere a un sistema di calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale sugli strumenti di debito negoziati che tenga conto della durata finanziaria degli strumenti in questione, purché ciò avvenga in via continuativa.

     27. Nel sistema di cui al punto 26 l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e calcola quindi il suo rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e calcola quindi il suo rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.

     28. Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula: durata finanziaria modificata = ((durata finanziaria (D))/(1 + r)) in cui:

    

     dove:

     R = rendimento alla scadenza (cfr. punto 25);

     Ct = pagamento in contanti al momento t;

     M = scadenza finale (cfr. punto 25).

     29. Si classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata del titolo stesso.

 

     Tabella 3

Zone

Durata finanziaria modificata (in anni)

Interesse presunto (variazione in %)

Uno

> 0 1,0

1,0

Due

> 1,0 3,6

0,85

Tre

> 3,6

0,7

 

     30. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso d'interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).

     31. L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.

     L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate ai punti da 21 a 24 per le posizioni ponderate non compensate.

     32. La copertura patrimoniale richiesta all'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:

     a) 2 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;

     b) 40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;

     c) 150 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;

     d) 100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.

 

     STRUMENTI DI CAPITALE

     33. L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte. La somma dei due dati fornisce la posizione lorda generale. La differenza dell'una rispetto all'altra costituisce la posizione netta generale.

 

     Rischi specifici

     34. L'ente addiziona in conformità con il punto 1 tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte. L'ente moltiplica la posizione lorda generale per il coefficiente del 4 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.

     35. In deroga al punto 34, le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale per rischi specifici sia ridotta dal 4 % al 2 % della posizione lorda generale per i portafogli di strumenti di capitale detenuti da un ente che soddisfino le seguenti condizioni:

     a) gli strumenti di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso solo strumenti di debito negoziati per i quali è al momento prevista, nella Tabella 1, del punto 14 la ponderazione dell'8 % o del 12 % o ai quali si applica un coefficiente di ponderazione inferiore solo perché sono coperti da garanzia o da fideiussione;

     b) gli strumenti di capitale debbono essere considerati strumenti di elevata liquidità dalle autorità competenti in base a criteri obiettivi;

     c) nessuna posizione individuale deve rappresentare più del 5 % del valore del portafoglio complessivo di strumenti di capitale dell'ente.

     Ai fini della lettera c) le autorità competenti possono autorizzare posizioni individuali fino ad un massimo del 10 % purché il loro totale non superi il 50 % del portafoglio.

 

     Rischi generali

     36. La copertura patrimoniale per rischi generali sarà pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

 

     Contratti future su indici di borsa

     37. I contratti future su indici di borsa, gli equivalenti, ponderati con il coefficiente delta, di contratti a premio relativi a future su indici di borsa e indici di borsa definiti in appresso collettivamente «contratti future su indici di borsa», possono essere scomposti in posizioni in ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti.

     38. Le autorità competenti provvedono affinché gli enti che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un contratto futures su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del futures rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano, quando un ente detiene posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o composizione non siano identiche.

     39. In deroga alle disposizioni dei punti 37 e 38, per i contratti future su indici di borsa che sono trattati in borsa e rappresentano, secondo le autorità competenti, indici ampiamente diversificati è prevista una copertura patrimoniale dell'8 % per i rischi generali, mentre non è obbligatoria alcuna copertura per i rischi specifici. Detti contratti future su indici di borsa sono inclusi nel calcolo della posizione netta generale di cui al punto 33, ma non sono presi in considerazione per il calcolo della posizione lorda generale di cui allo stesso punto.

     40. Qualora un contratto future su indici di borsa non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici di borsa di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta, a giudizio delle autorità competenti, un indice ampiamente diversificato.

 

     IMPEGNO IRREVOCABILE DI ACQUISTO

     41. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, le autorità competenti possono autorizzare un ente ad applicare la procedura indicata in appresso per calcolare la copertura patrimoniale. In primo luogo, esso calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. In secondo luogo, esso riduce le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4:

 

     Tabella 4

     — giorno lavorativo 0: 100 %

     — giorno lavorativo 1: 90 %

     — giorni lavorativi 2-3: 75 %

     — giorno lavorativo 4: 50 %

     — giorno lavorativo 5: 25 %

     — dopo il giorno lavorativo 5: 0 %.

 

     Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

     In terzo luogo, l'ente calcola la copertura patrimoniale utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto.

     Le autorità competenti vigilano affinché gli enti detengano un capitale sufficiente a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo 1.

 

     COPERTURA PATRIMONIALE DEL RISCHIO SPECIFICO PER LE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE COPERTE DA STRUMENTI DERIVATI SU CREDITI

     42. Viene riconosciuta una riduzione per la protezione fornita da derivati su crediti conformemente ai principi esposti ai punti da 43 a 46.

     43. Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi dello strumento si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:

     a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;

     b) una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è una esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.

     In queste situazioni non va applicato un requisito patrimoniale per nessuno dei due lati della posizione.

     44. Viene applicata una riduzione dell'80 % quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80 % del rischio specifico al lato dell'operazione con il coefficiente patrimoniale più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.

     45. Viene riconosciuta una riduzione parziale quando i valori dei due elementi si muovono solitamente in senso opposto.

     Ciò si verifica nelle seguenti situazioni:

     a) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'obbligazione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:

     i) l'obbligazione di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;

     ii) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;

     b) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 43, lettera a) o al punto 44, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante (i disallineamenti di valuta vanno inclusi nel normale rischio di cambio da notificare di cui all'allegato III);

     c) la posizione risponde alle condizioni di cui al punto 44, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.

     In ciascuna di queste situazioni, invece di addizionare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti patrimoniali.

     46. In tutte le situazioni che non rientrano nei punti da 43 a 45, si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico per ciascuno dei due lati delle posizioni.

 

     Requisiti patrimoniali per le quote di organismi di investimento collettivo (OIC) nel portafoglio di negoziazione

     47. I requisiti patrimoniali per le posizioni in quote di organismi di investimento collettivo (OIC) che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 11 per essere incluse nel portafoglio di negoziazione sono calcolati conformemente ai metodi di cui a punti da 48 a 56.

     48. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale in relazione al rischio di posizione (specifico e generale) del 32 %. Fatte salve le disposizioni del quarto comma del punto 2.1 dell'allegato III o del sesto comma del punto 12 dell'allegato V (rischio sulle posizioni in merci), in combinato disposto con il quarto comma del punto 2.1 dell'allegato III, quando viene applicato il trattamento modificato per l'oro secondo dette disposizioni, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito patrimoniale per il rischio di posizione (specifico e generale) e per il rischio di cambio non superiore al 40 %.

     49. Gli enti possono determinare il requisito patrimoniale per le posizioni in quote di OIC che soddisfino i criteri di cui al punto 51 con i metodi di cui ai punti da 53 a 56.

     50. Salvo disposizione contraria, non è consentita alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.

 

     CRITERI GENERALI

     51. I criteri generali di ammissibilità dell'uso dei metodi di cui ai punti da 53 a 56, per le quote di OIC emesse da società soggette a vigilanza o costituite all'interno della Comunità, sono i seguenti:

     a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica:

     i) le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;

     ii) se sono prescritti limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

     iii) se è ammessa la leva finanziaria, il grado massimo di leva finanziaria;

     iv) se sono ammessi gli investimenti in derivati finanziari negoziati fuori borsa o operazioni del tipo pronti contro termine, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;

     b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento delle relazioni stesse.

     c) le quote/azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del detentore;

     d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;

     e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi.

     52. Gli OIC di paesi terzi possono essere ammissibili se sono soddisfatti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del punto 51, previa approvazione dell'autorità competente per l'ente.

 

     METODI SPECIFICI

     53. Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a tali posizioni conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V. Quando si applica questo trattamento (look-through), le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. È consentita la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.

     54. Gli enti possono calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo alle posizioni in quote di OIC conformemente ai metodi di cui al presente allegato o, previa autorizzazione, conformemente ai metodi di cui all'allegato V, in riferimento a posizioni ipotetiche che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e l'andamento dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) secondo il mandato di gestione, l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e l'andamento di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;

     b) è constatabile inequivocabilmente una correlazione minima di 0,9 tra le variazioni giornaliere di prezzo delle quote dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce per una durata minima di sei mesi. Per correlazione si intende nel presente contesto il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e dell'indice o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito.

     55. Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal mandato di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito patrimoniale più elevato per il rischio di posizione (generale e specifico) e continui successivamente ad investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;

     b) gli enti, per tenere conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il loro requisito patrimoniale per il rischio di posizione, aumentano proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione;

     c) se il requisito patrimoniale per il rischio di posizione (generale e specifico) ottenuto in base al presente punto è superiore a quello stabilito al punto 48, il requisito patrimoniale è limitato a quest'ultimo livello.

     56. Gli enti possono affidare ad un terzo il calcolo e la notifica dei requisiti patrimoniali per il rischio di posizione (generale e specifico) relativo a posizioni in quote di OIC contemplate ai punti 53 e 55, conformemente ai metodi di cui al presente allegato, purché sia adeguatamente garantita la correttezza del calcolo e della notifica.

 

 

ALLEGATO II

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI

REGOLAMENTO E IL RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE

 

     RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

     1. Per le transazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci (ad esclusione delle operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita) e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, va calcolata la differenza di prezzo alla quale l'ente si trova esposto. Si tratta della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore corrente di mercato, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente. Al fine di calcolare la copertura patrimoniale richiesta, occorre moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella 1.

 

     TABELLA 1

Numero di giorni lavorativi dopo la data di liquidazione

( %)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 o più

100

 

     OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

     2. Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla Tabella 2, se:

     a) ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverle o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento; e

     b) nel caso di transazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.

 

     Tabella 2:

     Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale

Tipo di transizione

Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna

Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna

Da 5 giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione

 

 

 

 

Operazioni con regolamento non contestuale

Nessun requisito patrimoniale

Trattamento come esposizione

Dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva dai fondi propri

 

     3. Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della Tabella 2, gli enti che utilizzano il metodo di cui agli articoli 84-89 della direttiva n. 2006/49/CE possono attribuire la probabilità di inadempimento (PD) alle controparti nei confronti delle quali non hanno alcuna altra esposizione al di fuori del libro di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime della perdita in caso di inadempimento (LGD) possono applicare la LGD di cui all'Allegato VII, Parte 2, punto 8 della direttiva n. 2006/49/CE alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della Tabella 1 bis a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, gli enti che utilizzano il metodo di cui agli articoli 84-89 della direttiva n. 2006/49/CE possono applicare i coefficienti di ponderazione per il rischio di cui agli articoli 78-83 di tale direttiva a condizione che vengano applicati a tutte queste esposizioni o possono applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100 %.

     Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100 %.

     4. In caso di gravi perturbazioni nel funzionamento di un sistema di regolamento o di compensazione, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti patrimoniali calcolati in conformità dei punti 1 e 2 finché non venga ripristinato il corretto funzionamento del sistema. In tal caso, la mancata liquidazione di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non viene considerata come un inadempimento ai fini del rischio di credito.

 

     RISCHIO DI CREDITO DI CONTROPARTE (CCR)

     5. Un ente è tenuto a detenere una copertura per il rischio di credito di controparte (CCR) relativo ad esposizioni dovute a:

     a) strumenti derivati negoziati fuori borsa e derivati su crediti;

     b) operazioni di vendita (acquisto) con patto di riacquisto (rivendita), operazioni di prestito attivo o passivo di titoli o merci basate su titoli o su merci compresi nel portafoglio di negoziazione;

     c) operazioni di rimarginazione basate su titoli o merci;

     d) operazioni con regolamento a lungo termine.

     6. Fatti salvi i punti da 7 a 10, i valori delle esposizioni e gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3 della direttiva n. 2006/49/CE, intendendo i riferimenti contenuti in detta sezione agli «enti creditizi» come riferimenti ad «enti» e quelli agli «enti creditizi imprese madri» come riferimenti a «imprese madri» e intendendo coerentemente ogni termine concomitante.

     7. Ai fini del punto 6:

     si considera l'allegato IV della direttiva n. 2006/49/CE modificato in modo da contenere il punto 8 della sezione C dell'allegato I della direttiva n. 2004/39/CE;

     si considera l'allegato III della direttiva n. 2006/49/CE modificato in modo che, dopo la tabella 1, siano inserite le disposizioni seguenti:

     «Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura per un contratto derivato total return swap o credit default swap, si moltiplica il valore nominale del contratto per le percentuali seguenti:

     — se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I: 5 %;

     — se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I: 10 %.

     Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza dell'ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento».

     Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo «nth to default» di una serie di obbligazioni sottostanti, si determina quale delle percentuali indicate sopra sia applicabile sulla base del fatto che l'obbligazione con l'nesima più bassa qualità creditizia sia un'esposizione che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe una voce qualificata ai fini dell'allegato I.

     8. Ai fini del punto 6, nel calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio gli enti non possono impiegare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie esposto nell'allegato VIII, parte 3, punti da 24 a 29 della direttiva n. 2006/49/CE per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie.

     9. Ai fini del punto 6, nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, registrate nel portafoglio di negoziazione, tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono essere riconosciuti come garanzie reali ammissibili. Per le esposizioni dovute a strumenti derivati negoziati fuori borsa contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione possono anche essere riconosciute come garanzie reali ammissibili. Ai fini del calcolo delle correzioni di volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma dell'allegato VIII della direttiva n. 2006/49/CE sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma dell'allegato VIII, parte 3, della stessa direttiva, gli strumenti e le merci in questione sono trattati allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa riconosciuta.

     Allorché gli istituti adottano il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne, a norma dell'allegato VIII, parte 3, della direttiva n. 2006/49/CE in relazione a strumenti finanziari e a merci che non sono ammissibili a norma dell'allegato VIII di tale direttiva, le correzioni di volatilità devono essere calcolate per ogni singola voce. Allorché gli istituti adottano il metodo dei modelli interni, definito all'allegato VIII, parte 3, della direttiva n. 2006/49/, essi possono applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione.

     10. Ai fini del punto 6, in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito e/o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio è riconosciuta solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:

     a) tutte le operazioni sono valutate quotidianamente in base ai prezzi di mercato;

     b) tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'operazione possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi delle disposizioni del titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 3 della direttiva n. 2006/49/CE senza che venga applicato il punto 9 del presente allegato.

     11. Se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva n. 2006/49/CE, si considera che la posizione nel derivato su crediti non comporti un rischio di controparte.

     12. Il requisito patrimoniale è pari all'8 % del totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

 

 

ALLEGATO III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

 

     1. Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro di un ente, calcolata in base al metodo indicato al punto 2, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri del medesimo, per calcolare la copertura patrimoniale per il rischio di cambio si moltiplica tale somma per l'8 %.

     2. Per determinare il requisito patrimoniale per il rischio di cambio l'ente utilizza un metodo di calcolo in due fasi.

     2.1. L'ente calcola dapprima la posizione aperta netta in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata per la notifica) e in oro.

     La posizione aperta netta consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

     a) la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo compresi i ratei d'interesse maturati, nella divisa in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);

     b) la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su divise e oro, compresi i future su valuta e oro e il capitale di swap su valuta non inclusi nella posizione a pronti);

     c) garanzie irrevocabili (e strumenti analoghi) di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;

     d) entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la notifica e con l'accordo preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future non ancora contabilizzate, ma già integralmente coperte da transazioni su cambi esteri a termine possono essere comprese in tale voce). L'ente deve attenersi in via continuativa a questo metodo;

     e) l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera e in oro;

     f) il valore di mercato di altri contratti a premio (cioè non in valuta estera e non in oro).

     Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul coefficiente di capitale possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non negoziabile o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata all'accordo delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le condizioni sopra indicate, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.

     Ai fini del calcolo di cui al primo comma, per le quote di OIC vengono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC sia investito in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal mandato d'investimento dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito patrimoniale per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC viene proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal mandato di gestione del fondo. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con la differenza che, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC, la posizione lunga complessiva può essere sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva può essere sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta. Non sarebbe consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.

     Le autorità competenti hanno facoltà di consentire agli enti di usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro.

     2.2. Successivamente, le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella di notifica e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta di notifica ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.

     3. In deroga ai precedenti punti 1 e 2, e in attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti possono disporre o consentire agli enti di utilizzare, ai fini del presente allegato, le procedure indicate qui di seguito.

     3.1. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a costituire una copertura patrimoniale a fronte di posizioni in valute strettamente correlate inferiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dei punti 1 e 2. Le autorità competenti possono considerare strettamente correlate due valute soltanto qualora le probabilità di una perdita — calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei 3 o 5 anni precedenti —su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata nella segnalazione), siano pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di 3 anni, ovvero al 95 %, se il periodo di osservazione è di 5 anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata. La copertura patrimoniale per le posizioni non compensate in valute strettamente correlate, e per tutte le posizioni in altre valute, corrisponde all'8 % moltiplicato per la somma più elevata delle posizioni corte o lunghe nette in tali divise, previa deduzione delle posizioni compensate nelle valute strettamente correlate.

     3.2. Le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dai metodi di computo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.1 le posizioni in valute contemplate in un accordo tra Stati giuridicamente vincolante, inteso a limitare la loro oscillazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse una copertura patrimoniale non inferiore alla metà della variazione massima consentita per le valute in questione nell'accordo intergovernativo di cui trattasi. Le posizioni non compensate in queste valute sono trattate analogamente alle altre valute.

     In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria sia dell'1,6 % moltiplicato per il valore di dette posizioni compensate.

     4. Le posizioni nette in valute composite possono venire scomposte nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

 

 

ALLEGATO IV

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER IL RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

 

     1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella moneta di segnalazione.

     2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate in base all'allegato III o, se del caso, all'allegato V ai fini del calcolo del rischio di mercato.

     3. Ai fini del presente allegato, è possibile escludere dal calcolo del rischio sulle posizioni in merci le posizioni che abbiano solo valore di finanziamento delle scorte.

     4. Il rischio di tasso d'interesse ed il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente allegato sono inclusi nel calcolo del rischio generale su strumenti di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio.

     5. Quando la posizione corta ha scadenza anteriore a quella della posizione lunga, gli enti devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidità che potrebbe essere presente in taluni mercati.

     6. Ai fini del punto 19, la differenza positiva tra la posizione lunga (corta) dell'ente rispetto alla sua posizione corta (lunga) nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi future, contratti a premio o warrant, è la sua posizione netta in ciascuna merce.

     Le autorità competenti consentono che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi punti 8, 9 e 10, a posizioni nella merce sottostante.

     7. Le autorità competenti possono considerare le seguenti posizioni quali posizioni nella stessa merce:

     a) posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra;

     b) posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.

 

     Strumenti particolari

     8. I future su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; viene loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.

     Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un future negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il future e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un future, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato V.

     Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto derivato negoziato fuori borsa del tipo cui si fa riferimento nel presente punto, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se hanno la certezza che essa fornisce una misura precisa del rischio connesso con il contratto derivato ed è almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per il contratto in questione, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V.

     9. Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza illustrato ai punti da 13 a 18 sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario riportato come tabella 1 del punto 13. Le posizioni saranno posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

     Gli swap su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

     10. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati, ai fini del presente allegato, a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente allegato. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione o quello calcolato dalle autorità competenti oppure, laddove non siano disponibili né l'uno né l'altro o per i contratti a premio negoziati fuori borsa, quello calcolato dall'ente stesso purché il modello che esso usa sia considerato accettabile dalle autorità competenti.

     Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che gli enti calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo ad un metodo da esse prescritto.

     È predisposta una copertura contro gli altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con i contratti a premio su merci.

     Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio su merci negoziato in borsa sia uguale alla garanzia richiesta dalla borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio, ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando il metodo dei modelli interni illustrato nell'allegato V.

     Le autorità competenti possono altresì consentire che la copertura patrimoniale di un contratto a premio su merci negoziato fuori borsa, regolato da una stanza di compensazione ufficiale, sia uguale alla garanzia richiesta dalla stanza di compensazione se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e sia almeno uguale alla copertura patrimoniale richiesta per un contratto a premio negoziato fuori borsa ottenuta utilizzando il metodo di calcolo esposto nel presente allegato o impiegando i modelli interni illustrati nell'allegato V.

     Inoltre, esse possono consentire che la copertura richiesta per un contratto a premio su merci, negoziato in borsa oppure fuori borsa, sia pari a quella per la merce sottostante, a condizione che la copertura risultante non superi il valore di mercato del contratto stesso. La copertura per un contratto a premio venduto fuori borsa è fissata in relazione alla merce sottostante.

     11. Per i warrant su merci valgono le stesse norme esposte sopra al punto 10 per i contratti a premio su merci.

     12. L'ente che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'ente che trasferisce merci nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito include dette merci nel calcolo della sua copertura patrimoniale a norma del presente allegato.

 

     a) Metodo basato sulle fasce di scadenza

     13. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce, nonché le posizioni considerate tali a norma del precedente punto 7, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza.

     Le scorte sono imputate alla prima fascia.

 

     Tabella 1

Fasce di scadenza (1)

Coefficiente di spread (in %) (2)

0 1 mesi

1,50

> 1 3 mesi

1,50

> 3 6 mesi

1,50

> 6 12 mesi

1,50

> 1 2 anni

1,50

> 2 3 anni

1,50

> 3 anni

1,50

 

     14. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nella stessa merce o considerate tali a norma del precedente punto 7 siano compensate tra loro e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per quanto concerne:

     a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;

     b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.

     15. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo (secondo) valore che è compensato dal secondo (primo) in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.

     16. La parte della posizione lunga (corta) non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta (lunga) non compensata di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.

     17. Il requisito patrimoniale dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:

     a) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicate per il relativo coefficiente di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla colonna 2 della tabella 1 del punto 13 e per il prezzo a pronti della merce;

     b) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 % (coefficiente di riporto) e per il prezzo a pronti della merce;

     c) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 % (coefficiente secco) e per il prezzo a pronti della merce in questione.

     18. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 17.

 

     b) Metodo semplificato

     19. Il requisito patrimoniale dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:

     a) il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;

     b) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

     20. I requisiti patrimoniali complessivi dell'ente per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce in base al punto 19.

 

     c) Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

     21. Le autorità competenti possono autorizzare i loro enti ad utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella seguente tabella (tabella 2) anziché quelli indicati ai punti 13,14, 17 e 18 a condizione che gli enti, a parere delle autorità competenti medesime:

     a) effettuino operazioni su merci di notevole entità;

     b) abbiano un portafoglio merci diversificato;

     c) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci a norma dell'allegato V.

 

     Tabella 2

 

Metalli preziosi (eccetto l'oro)

Metalli comuni

Prodotti agricoli («softs»)

Altri, compresi i prodotti energetici

Coefficienti spread %

1,0

1,2

1,5

1,5

Coefficienti di riporto %

0,3

0,5

0,6

0,6

Coefficienti secchi %

8

10

12

15

 

 

ALLEGATO V

IMPIEGO DI MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI

 

     1. Ferme restando le condizioni stabilite nel presente allegato, le autorità competenti possono consentire agli enti di calcolare i loro requisiti patrimoniali in relazione al rischio di posizione, al rischio di cambio e/o al rischio di posizione in merci utilizzando i propri modelli interni in sostituzione o in combinazione con i metodi descritti negli allegati I, III e IV. L'impiego di un modello ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento delle autorità competenti.

     2. Il riconoscimento delle autorità competenti è concesso soltanto a condizione che il sistema di gestione dei rischi dell'ente sia concettualmente corretto ed applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti criteri qualitativi:

     a) il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e fornire i dati sulla base dei quali gli alti dirigenti sono informati delle esposizioni al rischio dell'ente;

     b) l'ente deve disporre di un'unità autonoma di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente agli alti dirigenti dell'ente. L'unità deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi dell'ente ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti operativi. L'unità esegue altresì la verifica iniziale e intermedia del modello interno;

     c) il consiglio di amministrazione e gli alti dirigenti dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi ed i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

     d) l'ente deve disporre di sufficiente personale specializzato nell'impiego di modelli sofisticati nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione e dei servizi di back-office;

     e) l'ente deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi;

     f) il modello dell'ente deve aver dato prova, sulla base di riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;

     g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, il cui esito viene valutato dagli alti dirigenti e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di imminente inadempimento, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nel modello interno. Gli shock applicati devono riflettere la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;

     h) l'ente deve mettere regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente del proprio sistema di misurazione dei rischi.

     La verifica di cui alla lettera h) del primo comma deve comprendere sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi.

     Detto riesame deve valutare:

     a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;

     b) l'integrazione delle misure del rischio di mercato nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;

     c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

     d) la portata dei rischi di mercato rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;

     e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità del rischio;

     f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

     g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che vengono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.

     3. Gli enti devono disporre di processi che assicurino che i loro modelli interni siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente corretti e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida deve anche essere effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori pratiche di mercato. Per la convalida dei modelli interni non ci si deve limitare a test retrospettivi, ma occorre come minimo procedere alle operazioni seguenti:

     a) effettuare test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;

     b) effettuare, oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, propri test di convalida del proprio modello interno, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

     c) ricorrere a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.

     4. L'ente controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Questi ultimi devono fornire, per ogni giorno lavorativo, il raffronto tra la misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente per le posizioni del portafoglio alla chiusura e la variazione giornaliera del valore del portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo.

     Le autorità competenti esaminano la capacità dell'ente di effettuare test retrospettivi sulle variazioni, reali e ipotetiche, del portafoglio. I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo. Le autorità competenti impongono agli enti di prendere le misure appropriate per migliorare il loro programma di test retrospettivi, qualora sia ritenuto carente. Le autorità competenti hanno facoltà di imporre agli enti di effettuare test retrospettivi sulla base dei risultati economici teorici (ossia sulla base delle variazioni del valore del portafoglio che si avrebbero se le posizioni in essere alla fine di una giornata lavorativa rimanessero invariate nel giorno successivo) o sulla base dei risultati economici risultanti dall'attività di negoziazione effettivamente svolta (al netto dei diritti, delle commissioni e dei proventi netti da interessi) o sulla base di entrambi.

     5. Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale, le autorità competenti possono riconoscere l'impiego del modello interno di un ente qualora il modello interno, oltre a soddisfare le condizioni previste nel presente allegato, soddisfi le seguenti condizioni:

     a) spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

     b) rifletta la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;

     c) sia resistente ad un ambiente sfavorevole;

     d) sia convalidato mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico venga riflesso in modo adeguato.

     Se le competenti autorità consentono lo svolgimento di detti test retrospettivi in base a subportafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;

     e) rifletta il rischio di base associato al nome, cioè gli enti dimostrino che il modello interno è sensibile a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;

     f) rifletta il rischio d'evento.

     L'ente deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

     — se un ente è soggetto ad un rischio d'evento che non è riflesso nella misura del valore a rischio, perché si situa al di là del periodo di detenzione di 10 giorni e dell'intervallo di confidenza del 99 % (eventi a bassa probabilità e di estrema gravità), l'ente garantisce che l'impatto di tali eventi sia ripreso nella sua valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale;

     — il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.

     Inoltre gli enti sono tenuti ad avvalersi dei progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi di mercato.

     Inoltre l'ente deve disporre di un metodo per riflettere, nel calcolo dei propri requisiti patrimoniali, il rischio di inadempimento per le posizioni del portafoglio di negoziazione che è incrementale al rischio di inadempimento riflesso dal calcolo basato sul valore a rischio quale specificato nei precedenti requisiti del presente punto. Per evitare una doppia computazione l'ente può, nel calcolo del suo carico di rischio incrementale di inadempimento, tener conto della misura in cui il rischio di inadempimento è stato già compreso nel calcolo del valore a rischio, in particolare per le posizioni di rischio che potrebbero essere chiuse e sarebbero chiuse entro 10 giorni nel caso di condizioni di mercato sfavorevoli o di altre indicazioni di un deterioramento dell'ambiente creditizio. Se un ente riflette il suo rischio incrementale di inadempimento mediante una maggiorazione, deve disporre di metodologie per convalidare la misura.

     L'ente deve dimostrare che il suo metodo soddisfa standard di robustezza comparabili a quelli del metodo di cui agli articoli da 84 a 89 della direttiva n. 2006/48/CE, nell'ipotesi di un livello di rischio costante, e adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura (hedging) e opzionalità.

     Un ente che non rifletta il rischio incrementale di inadempimento attraverso un metodo sviluppato internamente deve calcolare la maggiorazione mediante un metodo coerente o col metodo di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva n. 2006/48/CE o con quello di cui agli articoli da 84 a 89 della stessa direttiva.

     Per quanto riguarda esposizioni in contanti o derivanti da cartolarizzazioni sintetiche che sarebbero assoggettate ad un trattamento di deduzione a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/48/CE, o ponderate per il rischio al 1250 % conformemente all'allegato IX, parte 4, della stessa direttiva, tali posizioni sono assoggettate a un requisito patrimoniale non inferiore a quello determinato ai fini di tale trattamento. Gli enti che sono operatori in tali esposizioni possono applicare un trattamento diverso se sono in grado di dimostrare alle loro autorità competenti, oltre al fine della negoziazione, l'esistenza di un mercato liquido, tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda, per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione o, nel caso di cartolarizzazioni sintetiche che si fondano unicamente su derivati su crediti, per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione in quanto tali o per tutte le componenti di rischio che le costituiscono. Ai fini della presente sezione si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure quotazioni correnti competitive in buona fede «bid and offer»possono essere determinati entro un giorno e liquidati a tale prezzo entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale. Per applicare un trattamento diverso, un ente deve essere in possesso di dati di mercato sufficienti a garantire che esso riflette pienamente il rischio concentrato di inadempimento di tali esposizioni nel suo metodo interno di misurazione del rischio incrementale di inadempimento in conformità dei criteri suesposti.

     6. Gli enti che utilizzano modelli interni non riconosciuti a norma del punto 4 sono soggetti ad un coefficiente patrimoniale distinto per il rischio specifico calcolato in base all'allegato I.

     7. Ai fini del punto 9, lettera b) i valori risultanti dai calcoli dell'ente stesso sono rettificati mediante un fattore moltiplicativo di almeno 3.

     8. Il fattore moltiplicativo è aumentato di un fattore di maggiorazione compreso fra 0 e 1 secondo quanto indicato nella tabella 1 sulla base del numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente. Le autorità competenti esigono che gli enti facciano un calcolo coerente degli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni reali o ipotetiche del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare il fattore di maggiorazione occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti.

 

     Tabella 1

Numero di scostamenti

Fattore di maggiorazione

Meno di 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 o più

1,00

 

     Le autorità competenti, in singoli casi e in situazioni eccezionali, possono esimere l'ente dall'aumentare il fattore moltiplicativo del fattore di maggiorazione di cui alla tabella 1 se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione delle autorità, che l'aumento è ingiustificato e che il modello è fondamentalmente corretto.

     Se numerosi scostamenti dimostrano l'insufficiente accuratezza del modello, le autorità competenti revocano il riconoscimento di quest'ultimo o impongono le misure necessarie per assicurarne il tempestivo miglioramento.

     Per consentire alle autorità competenti di controllare costantemente la correttezza del fattore di maggiorazione, l'ente notifica loro tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi, gli scostamenti che il programma di test retrospettivi ha rilevato e che, in base alla precedente tabella, determinano l'aumento del fattore di maggiorazione.

     9. Ciascun ente deve soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore dei due importi seguenti:

     a) la misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata in base ai parametri indicati nel presente allegato, cui va aggiunto, se del caso, il requisito per il rischio incrementale di inadempimento stabilito al punto 5;

     b) la media delle misure del valore a rischio giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per il fattore di cui al punto 7 e rettificata applicando il fattore di cui al punto 8, cui va aggiunto, se del caso, il requisito per il rischio incrementale di inadempimento stabilito al punto 5.

     10. Il calcolo del valore a rischio è soggetto ai seguenti requisiti minimi:

     a) calcolo del valore a rischio su base almeno giornaliera;

     b) intervallo di confidenza unilaterale del 99 %;

     c) periodo di detenzione rapportato a dieci giorni;

     d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui in periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi;

     e) serie di dati aggiornate con frequenza trimestrale.

     11. Le autorità competenti devono esigere che il modello rifletta accuratamente tutti i rischi di prezzo sostanziali dei contratti a premio e delle posizioni assimilabili a contratti a premio e che gli altri rischi non evidenziati dal modello siano adeguatamente coperti con fondi propri.

     12. Il modello di misurazione dei rischi deve tenere conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati, e in particolare di quelli seguenti.

 

     Rischio di tasso di interesse

     Il sistema di misurazione dei rischi incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il sistema di misurazione dei rischi deve inoltre tener conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse.

 

     Rischio di cambio

     Il sistema di misurazione dei rischi incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente.

     Per le quote di OIC vengono computate le posizioni attuali in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione dovrebbe essere stralciata e trattata in conformità dell'allegato III, punto 2.1.

 

     Rischio sugli strumenti di capitale

     Il sistema di misurazione dei rischi impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali l'ente detiene posizioni significative.

 

     Rischio sulle posizioni in merci

     Il sistema di misurazione dei rischi impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. II sistema di misurazione dei rischi deve riflettere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non congruenti. Esso deve inoltre tener conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.

 

     13 Le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e fra categorie di rischio distinte a condizione di essersi sincerate che il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è corretto ed applicato correttamente.

 

 

ALLEGATO VI

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER I GRANDI FIDI

 

     1. La copertura patrimoniale aggiuntiva di cui all«articolo 31, lettera b) è calcolata selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti in questione cui si applicano le più elevate coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o le coperture previste all'allegato II, e la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all’articolo 31, lettera a).

     2. Se il superamento non si è protratto per più di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva è pari al 200 % della copertura prevista nel punto 1 per le componenti in questione.

     3. Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al punto 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto alle coperture per rischio specifico di cui all'allegato I e/o alle coperture di cui all'allegato II. La copertura patrimoniale aggiuntiva è pari alla somma delle coperture per rischio specifico previste all'allegato I e/o delle coperture di cui all'allegato II per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.

 

     Tabella 1

Superamento rispetto ai limiti

(sulla base di una percentuale di fondi propri)

Coefficienti

Fino al 40 %

200 %

Tra l'40 % e il 60 %

300 %

Tra il 60 % e l»80 %

400 %

Tra l'80 % e il 100 %

500 %

Tra il 100 % e il 250 %

600 %

Oltre il 250 %

900 %

 

 

ALLEGATO VII

NEGOZIAZIONE

 

PARTE A

Fini di negoziazione

 

     1. Alle posizioni e ai portafogli detenuti a fini di negoziazione si applicano i seguenti requisiti:

     a) deve esistere una strategia di negoziazione chiaramente documentata per posizione/strumento o portafoglio, approvata dall'alta direzione e comprendente l'orizzonte temporale atteso di detenzione;

     b) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni, che prevedano le seguenti condizioni:

     i) le posizioni sono assunte da un'apposita unità di negoziazione («trading desk»);

     ii) vengono fissati limiti di posizione la cui adeguatezza è sottoposta a verifiche nel tempo;

     iii) i negoziatori («dealer») hanno facoltà di aprire/gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;

     iv) le posizioni sono oggetto di segnalazione all'alta direzione come parte integrante del processo di gestione del rischio aziendale;

     v) le posizioni sono attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e ne viene valutata la negoziabilità o la possibilità di copertura, delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso, la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

     c) devono esistere politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni di vendita del portafoglio di negoziazione dell'ente.

 

PARTE B

Sistemi e controlli

 

     1. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili.

     2. I sistemi e i controlli comportano almeno i seguenti elementi:

     a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;

     b) linee di segnalazione gerarchica per l'unità responsabile del processo di valutazione chiare e indipendenti (dal front office).

     La linea di segnalazione gerarchica dovrebbe risalire fino a uno dei principali componenti esecutivi del consiglio di amministrazione.

 

     Metodi di valutazione prudenti

     3. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

     4. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzato il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non sia esso stesso un importante market maker per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio.

     5. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti devono valutare le loro posizioni e i loro portafogli in base ad un modello prima di applicare le disposizioni sui requisiti patrimoniali al portafoglio di negoziazione. Per valutazione in base ad un modello si intende qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento (benchmark) o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da un dato di mercato.

     6. In caso di valutazione in base ad un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti:

     a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione che vengono valutati in base ad un modello e consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento dell'attività;

     b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato; la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente;

     c) se disponibili, vanno impiegate metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;

     d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;

     e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate;

     f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;

     g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello).

     Ai fini della lettera d), il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal front office. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.

     7. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, va effettuata una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una procedura di verifica regolare dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato può essere effettuata dai negoziatori (i dealer), la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello dovrebbe essere condotta da una unità indipendente dal borsino (dealing room) e almeno con cadenza mensile (o più frequentemente, a seconda della natura dell'attività di mercato o di negoziazione svolta). Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.

 

     Aggiustamenti di valutazione o riserve

     8. Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione o riserve.

 

     Regole generali

     9. Le autorità competenti esigono che vengano formalmente presi in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione o riserve: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.

 

     Regole per le posizioni scarsamente liquide

     10. Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi sia a seguito di eventi di mercato, sia per situazioni particolari dell'ente; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o ristagnanti.

     11. Per decidere se sia necessaria una riserva di valutazione per posizioni scarsamente liquide gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità degli operatori indipendenti «market maker»), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, il grado di concentrazione di mercato, il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni di rischio, la misura nella quale la valutazione viene effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri rischi di modello.

     12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario costituire riserve per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate.

     13. Quando gli aggiustamenti di valutazione e le riserve danno origine a perdite rilevanti dell'esercizio in corso, queste sono dedotte dai fondi propri di base dell'ente a norma della lettera k) dell'articolo 57 della direttiva n. 2006/48/CE.

     14. Gli importi degli altri utili o delle altre perdite derivanti dagli aggiustamenti di valutazione e dalle riserve sono inclusi nel calcolo degli «utili netti del portafoglio di negoziazione» di cui all'articolo 13, paragrafo 2), lettera b) e sommati ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato conformemente a dette disposizioni.

     15. Agli aggiustamenti di valutazione e alle riserve che superano quelli operati nel quadro contabile a cui l'ente è assoggettato si applica il punto 13 se danno origine a perdite rilevanti, il punto 14 negli altri casi.

 

PARTE C

Coperture interne

 

     1. Una copertura interna è una posizione che compensa in misura sostanziale o integrale le componenti di rischio di un'altra posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione o di un insieme di posizioni. Le posizioni derivanti da coperture interne sono ammissibili ad essere trattate come posizioni del portafoglio di negoziazione, a condizione che siano detenute a fini di negoziazione e che siano soddisfatti i criteri generali in materia di fini di negoziazione e di valutazione prudente indicati nelle parti A e B. In particolare:

     a) le coperture interne non devono avere come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti patrimoniali;

     b) le coperture interne devono essere correttamente documentate ed essere assoggettate a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;

     c) l'operazione interna va realizzata alle condizioni di mercato;

     d) la massima parte del rischio di mercato generato dalla copertura interna deve essere gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;

     e) le operazioni interne devono essere attentamente sorvegliate.

     La sorveglianza deve essere assicurata mediante procedure adeguate.

     2. Il trattamento di cui al punto 1 si applica fermi restando i requisiti patrimoniali applicabili all'elemento fuori portafoglio di negoziazione della copertura interna.

     3. Fatti salvi i punti 1 e 2, se un ente copre un'esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione (ricorrendo ad una copertura interna), l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione non è considerata coperta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a meno che l'ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un derivato su crediti conforme ai requisiti stabiliti all'allegato VIII, parte 2, punto 19, della direttiva n. 2006/48/CE per quanto riguarda l'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione. Qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e sia considerata come copertura di un'esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali.

 

PARTE D

Inclusione nel portafoglio di negoziazione

 

     1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali. Tali politiche e procedure sono coerenti con i criteri di cui all'articolo 11 e tengono conto della capacità e delle prassi dell'ente in materia di gestione del rischio. Il rispetto di dette politiche e procedure è pienamente documentato e soggetto ad audit interni periodici.

     2. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Le politiche e procedure in questione riguardano almeno:

     a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali;

     b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (market-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato, attivo, liquido e nei due sensi (two—way);

     c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (market—to—model) se e in che misura l'ente è in grado:

     i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

     ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi; e

     iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

     d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

     e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;

     f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente il rischio della posizione nel quadro della sua attività di trading; e

     g) se e in che misura l'ente possa trasferire il rischio o le posizioni, esterni al portafoglio di negoziazione, al portafoglio di negoziazione, o viceversa, nonché i criteri per tali trasferimenti.

     3. Le autorità competenti possono consentire a un ente di trattare nel portafoglio di negoziazione le posizioni che siano partecipazioni ai sensi dell'articolo 57, lettere l), m) e n) della direttiva n. 2006/48/CE come strumenti di capitale o di debito secondo i casi, purché esso dimostri di essere un market maker attivo in tali posizioni. In tal caso, l'ente in questione deve disporre di adeguati sistemi e controlli a supporto della negoziazione degli strumenti su fondi propri ammessi a beneficiare di tale disposizione.

     4. Le operazioni del tipo pronti contro termine che l'ente non contabilizza nel suo portafoglio di negoziazione possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, a condizione che sia fatto per tutte le operazioni di questo tipo. A tal fine si definiscono operazioni del tipo pronti contro termine quelle che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e all'Allegato VII, Parte A e in cui entrambi i «leg» sono sotto forma di liquido o di titoli che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione. Indipendentemente dal tipo di contabilizzazione, tutte le operazioni del tipo pronti contro termine sono soggette a un'esposizione al rischio di credito della controparte, esterno al portafoglio di negoziazione.

 

 

ALLEGATO VIII

DIRETTIVE ABROGATE

 

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE INSIEME ALLE LORO MODIFICHE SUCCESSIVE

(di cui all’articolo 52)

 

     Direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

     Direttiva n. 98/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica la direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

     Direttiva n. 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/ 780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

     Direttiva n. 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     Solo l'articolo 26.

     Direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio.

     Solo l'articolo 67.

 

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE

(di cui all’articolo 52)

 

Direttiva

Termini di attuazione

Direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio

1.7.1995

Direttiva n. 98/31/CE

21.7.2000

Direttiva n. 98/33/CE

21.7.2000

Direttiva n. 2002/87/CE

11.8.2004

Direttiva n. 2004/39/CE

30.4.2006/31.1.2007

Direttiva 2005/1/CE

13.5.2005

 

 

ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Presente direttiva

Direttiva n. 93/6/CEE

Direttiva n. 98/31/CE

Direttiva n. 98/33/CE

Direttiva n. 2002/87/CE

Direttiva n. 2004/39/CE

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

 

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2

Articolo 1

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, punto 1

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, punto 2

 

 

 

Articolo 67, punto 1

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) ad e)

Articolo 2, punti da 3 a 5

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g)

 

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, punto 10

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 2, punto 11

 

Articolo 3, punto 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera j)

Articolo 2, punto 14

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettere k) e l)

Articolo 2, punti 15 e 16

Articolo 1, punto 1, lettera b

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera m)

Articolo 2, punto 17

Articolo 1, punto 1, lettera c)

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera n)

Articolo 2, punto 18

Articolo 1, punto 1, lettera d)

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettere da o) a q)

Articolo 2, punti da 19 a 21

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera r)

Articolo 2, punto 23

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, lettera s)

Articolo 2, punto 26

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 2)

Articolo 2, punti 7 e 8

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

Articolo 26

 

Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 4

Articolo 2, punto 24

 

 

 

 

Articolo 5

Articolo 3 paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 3, paragrafo 4

 

 

 

Articolo 67, punto 2

Articolo 7

Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)

 

 

 

Articolo 67, punto 3

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

 

 

 

Articolo 67, punto 3

Articolo 9

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 3, paragrafi da 5 a 8

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 2, punto 6

 

 

 

 

Articolo 12, primo comma

Articolo 2, punto 25

 

 

 

 

Articolo 12, secondo comma

 

 

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Allegato V, punto 1, primo comma

 

 

 

 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma e paragrafi da 2 a 5

Allegato V, punto 1, secondo comma e punti da 2 a 5

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 4, lettere a) e b)

 

 

 

Articolo 14

Allegato V, punti 6 e 7

Allegato, punto 4, lettera c)

 

 

 

Articolo 15

Allegato V, punto 8

 

 

 

 

Articolo 16

Allegato V, punto 9

 

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

 

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, punti i) e ii)

Articolo 1, punto 2

 

 

 

Articolo 18, paragrafi da 2 a 4

Articolo 4, paragrafi da 6 a 8

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 19, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

 

 

Articolo 21

Allegato IV

 

 

 

 

Articolo 22

 

 

 

 

 

Articolo 23, primo e secondo comma

Articolo 7 paragrafi 5 e 6

 

 

 

 

Articolo 23, terzo comma

 

 

 

 

 

Articolo 24

 

 

 

 

 

Articolo 25

 

 

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 10

Articolo 1, punto 4

 

 

 

Articolo 26, paragrafi da 2 a 4

Articolo 7, paragrafi da 11 a 13

 

 

 

 

Articolo 27

Articolo 7, paragrafi 14 e 15

 

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 1, punto 3

 

 

 

Articolo 28, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 1, lettera da a) a c) e i due commi successivi

Allegato VI, punto 2

 

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 1, ultimo comma

 

 

 

 

 

Articolo 29, paragrafo 2

Allegato VI, punto 3

 

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

Allegato VI, punti 4 e 5

 

 

 

 

Articolo 30, paragrafo 2, secondo comma

 

 

 

 

 

Articolo 30, paragrafi 3 e 4

Allegato VI, punti 6 e 7

 

 

 

 

Articolo 31

Allegato VI, punto 8, numeri 1), 2) prima frase, da 3) a 5)

 

 

 

 

Articolo 32

Allegato VI, punti 9 e 10

 

 

 

 

Articolo 33 paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

 

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

 

 

Articolo 34

 

 

 

 

 

Articolo 35, paragrafi da 1 a 4

Articolo 8 paragrafi da 1 a 4

 

 

 

 

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5, prima frase

Articolo 1, punto 5

 

 

 

Articolo 36

Articolo 9, paragrafi da 1 a 3

 

 

 

 

Articolo 37

 

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 9, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 39

 

 

 

 

 

Articolo 40

Articolo 2, punto 9

 

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 10, primo, secondo e terzo trattino

 

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 1, lettere d) e (e)

 

 

 

 

 

Articolo 41, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 10, quarto trattino

 

 

 

 

Articolo 41 paragrafo 1, lettera g)

 

 

 

 

 

Articolo 42

 

 

 

 

 

Articolo 43

 

 

 

 

 

Articolo 44

 

 

 

 

 

Articolo 45

 

 

 

 

 

Articolo 46

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 47

 

 

 

 

 

Articolo 48

 

 

 

 

 

Articolo 49

 

 

 

 

 

Articolo 50

Articolo 15

 

 

 

 

Allegato I, punti da 1 a 4

Allegato I, punti da 1 a 4

 

 

 

 

Allegato I, punto 4, ultimo comma

Articolo 2, punto 22

 

 

 

 

Allegato I, punti da 5 a 7

Allegato I, punti da 5 a 7

 

 

 

 

Allegato I, punto 8

 

 

 

 

 

Allegato I, punti da 9 a 11

Allegato I, punti da 8 a 10

 

 

 

 

Allegato I, punti da 12 a 14

Allegato I, punti da 12 a 14

 

 

 

 

Allegato I, punti 15 e 16

Articolo 2, punto 12

 

 

 

 

Allegato I, punti da 17 a 41

Allegato I, punti da 15 a 39

 

 

 

 

Allegato I, punti da 42 a 56

 

 

 

 

 

Allegato II, punti 1 e 2

Allegato II, punti 1 e 2

 

 

 

 

Allegato II, punti da 3 a 11

 

 

 

 

 

Allegato III, punto 1

Allegato III, punto 1, primo comma

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera a)

 

 

 

Allegato III, punto 2

Allegato III, punto 2

 

 

 

 

Allegato III, punto 2.1, dal primo al terzo comma

Allegato III, punto 3.1

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)

 

 

 

Allegato III, punto 2.1, quarto comma

 

 

 

 

 

Allegato III, punto 2.1, quinto comma

Allegato III, punto 3.2

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera b)

 

 

 

Allegato III, punti 2.2, 3, 3.1

Allegato III, punti da 4 a 6

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 3, lettera c)

 

 

 

Allegato III, punto 3.2

Allegato III, punto 8

 

 

 

 

Allegato III, punto 4

Allegato III, punto 11

 

 

 

 

Allegato IV, punti da 1 a 20

Allegato VII, punti da 1 a 20

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

 

 

 

Allegato IV, punto 21

Articolo 11 bis

Articolo 1, punto 6

 

 

 

Allegato V, punti da 1 a 12, quarto comma

Allegato VIII, punti da 1 a 13, ii)

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

 

 

 

Allegato V, punto 12, quinto comma

 

 

 

 

 

Allegato V, dal punto 12, sesto comma al punto 13

Allegato VIII, punti da 13, iii) a 14

Articolo 1, punto 7 e allegato, punto 5

 

 

 

Allegato VI

Allegato VI, punto 8, numero 2, dopo la prima frase

 

 

 

 

Allegato VII

 

 

 

 

 

Allegato VIII

 

 

 

 

 

Allegato IX

 

 

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 163 della Direttiva 2013/36/UE, con la decorrenza ivi prevista.