§ 17.2.50 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2245.
Regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:27/12/2004
Numero:2245


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 17.2.50 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2245.

Regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(G.U.U.E. 28 dicembre 2004, n. L 381).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in particolare l’articolo 74,

     considerando quanto segue:

      (1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso.

      (2) Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti.

      (3) Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.

      (4) Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.

     1) L’allegato I è modificato come segue.

     a) il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

     «— in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),»;

     b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),»;

     c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura».

     2) L’allegato II viene modificato come segue:

     a) il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

     «— in Francia:

     a) “greffier en chef du tribunal de grande instance”,

     b) “président de la chambre départementale des notaires”, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile»;

     b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovenia, “okrožno sodišèe”,»;

     c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovacchia, “okresný súd”».

     3) L’allegato III viene modificato come segue:

     a) il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

     «— in Francia:

     a) “cour d’appel” per le decisioni che accolgono l’istanza,

     b) presidente del “tribunal de grande instance” per le decisioni che respingono l’istanza,»;

     b) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

     «— in Lituania, “Lietuvos apeliacinis teismas”,»;

     c) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovenia, “okrožno sodišèe”,»;

     d) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovacchia, “okresný súd”».

     4) L’allegato IV viene modificato come segue:

     a) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

     «— in Lituania, ricorso al “Lietuvos Aukšèiausiasis Teismas”,»;

     b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišèe Republike Slovenije”,»;

     c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

     «— in Slovacchia, ricorso al “dovolanie”».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.