Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile |
Data: | 27/12/2004 |
Numero: | 2245 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 17.2.50 - Regolamento 27 dicembre 2004, n. 2245.
Regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(G.U.U.E. 28 dicembre 2004, n. L 381).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I del
(2) Gli allegati I, II, III e IV del
(3) Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.
(4) Il
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) L’allegato I è modificato come segue.
a) il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:
«— in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (Civilprocesa likums),»;
b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku),»;
c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:
«— in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della
2) L’allegato II viene modificato come segue:
a) il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:
«— in Francia:
a) “greffier en chef du tribunal de grande instance”,
b) “président de la chambre départementale des notaires”, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile»;
b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— in Slovenia, “okrožno sodišèe”,»;
c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:
«— in Slovacchia, “okresný súd”».
3) L’allegato III viene modificato come segue:
a) il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:
«— in Francia:
a) “cour d’appel” per le decisioni che accolgono l’istanza,
b) presidente del “tribunal de grande instance” per le decisioni che respingono l’istanza,»;
b) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:
«— in Lituania, “Lietuvos apeliacinis teismas”,»;
c) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— in Slovenia, “okrožno sodišèe”,»;
d) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:
«— in Slovacchia, “okresný súd”».
4) L’allegato IV viene modificato come segue:
a) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:
«— in Lituania, ricorso al “Lietuvos Aukšèiausiasis Teismas”,»;
b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:
«— in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišèe Republike Slovenije”,»;
c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:
«— in Slovacchia, ricorso al “dovolanie”».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.