Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 24/07/2001 |
Numero: | 1510 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1047/2001 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.4 - Regolamento 24 luglio 2001, n. 1510.
Regolamento (CE) n. 1510/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1047/2001 che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati di origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi.
(G.U.C.E. 25 luglio 2001, n. L 200).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Allo scopo di agevolare le operazioni commerciali e stabilizzare il mercato, occorre fissare, per gli importatori tradizionali, la quantità massima di ogni domanda presentata per ciascun trimestre e relativa alle importazioni d'aglio provenienti da un'origine specifica in base alle importazioni annue effettuate in precedenza da tali importatori da detta origine specifica anziché rispetto alla quantità massima disponibile.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 4, paragrafo 2, del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.