§ 14.1.16 - Regolamento 15 marzo 2002, n. 474.
Regolamento (CE) n. 474/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:15/03/2002
Numero:474


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.16 - Regolamento 15 marzo 2002, n. 474.

Regolamento (CE) n. 474/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 16 marzo 2002, n. L 75).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 22,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 34,

     considerando quanto segue:

     (1) Per motivi tecnici e al fine di garantire un idoneo controllo del regime specifico di approvvigionamento per le Azzorre e Madera durante il periodo transitorio che scade il 30 giugno 2002, le autorità portoghesi hanno chiesto l'applicazione di disposizioni specifiche per quanto riguarda la presentazione delle domande di certificati e il relativo periodo di validità. È opportuno accogliere tale richiesta e limitare la presentazione delle domande di certificati ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese nonché fissare la scadenza del periodo di validità dei certificati alla fine del secondo mese successivo a quello di rilascio. È opportuno rendere tali nuove disposizioni applicabili a partire dal 1° aprile 2002.

     (2) Un errore materiale è intervenuto all'articolo 30, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione. Di conseguenza, potrebbero verificarsi difficoltà per l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento durante il periodo transitorio, dal 1° gennaio al 30 giugno 2002, concesso ai dipartimenti francesi d'oltremare, alle Azzorre e a Madera. È necessario correggere tale errore e permettere la corretta esecuzione delle operazioni di rilascio dei certificati nel corso del suddetto periodo transitorio.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente:

     1) all'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

     (Omissis).

     2) All'articolo 30, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Le disposizioni dell'articolo 1, punto 1, sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 2002.