§ 10.1.90 - Decisione 16 maggio 2011, n. 280.
Decisione n. 2011/280/UE della Commissione, che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:16/05/2011
Numero:280


Sommario
Art. 1. La decisione n. 2003/796/CE è abrogata
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 10.1.90 - Decisione 16 maggio 2011, n. 280.

Decisione n. 2011/280/UE della Commissione, che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità

(G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 129)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione 2003/796/CE della Commissione [1] ha istituito il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità con il compito di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri e tra queste e la Commissione, allo scopo di consolidare il mercato interno e assicurare l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica [2], della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [3] e del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica [4].

 

(2) Per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e dare un ulteriore contributo al funzionamento effettivo dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale, il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [5] ha istituito l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

 

(3) L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia costituisce il quadro nel quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare e svolgere funzioni analoghe a quelle attualmente esercitate dal gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità. Dato che l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia continuerà il lavoro realizzato dal gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità nel quadro di una governance più effettiva, è pertanto opportuno abrogare la decisione 2003/796/CE.

 

(4) Per assicurare che il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità possa portare a termine una serie di progetti in corso, occorre che il gruppo venga sciolto solo a decorrere dal 1o luglio 2011 in modo da assicurare una regolare transizione verso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

La decisione n. 2003/796/CE è abrogata.

 

     Art. 2.

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Essa si applica a decorrere dal 1 luglio 2011.

 

 

[1] GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.

 

[2] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

 

[3] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

 

[4] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

 

[5] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.