Settore: | Normativa europea |
Materia: | 10. energia |
Capitolo: | 10.1 questioni generali |
Data: | 16/05/2011 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. La decisione n. 2003/796/CE è abrogata |
Art. 2. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 10.1.90 - Decisione 16 maggio 2011, n. 280.
Decisione n. 2011/280/UE della Commissione, che abroga la decisione 2003/796/CE che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità
(G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 129)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Per migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e dare un ulteriore contributo al funzionamento effettivo dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale, il
(3) L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia costituisce il quadro nel quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare e svolgere funzioni analoghe a quelle attualmente esercitate dal gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità. Dato che l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia continuerà il lavoro realizzato dal gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità nel quadro di una governance più effettiva, è pertanto opportuno abrogare la
(4) Per assicurare che il gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità possa portare a termine una serie di progetti in corso, occorre che il gruppo venga sciolto solo a decorrere dal 1o luglio 2011 in modo da assicurare una regolare transizione verso l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1 luglio 2011.
[1] GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.
[2] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
[3] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
[4] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.
[5] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.