Settore: | Normativa europea |
Materia: | 10. energia |
Capitolo: | 10.1 questioni generali |
Data: | 11/11/2003 |
Numero: | 796 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e funzioni |
Art. 2. Composizione del gruppo |
Art. 3. Organizzazione del gruppo |
Art. 4. Consultazione |
Art. 5. Riservatezza |
Art. 6. Abrogazioni |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 10.1.61 - Decisione 11 novembre 2003, n. 796. [1]
Decisione n. 2003/796/CE della Commissione che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità. (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 14 novembre 2003, n. L 296).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) È stato adottato un nuovo quadro normativo per i mercati interni del gas e dell'elettricità dai seguenti atti comunitari:
(2) A norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con funzione di autorità di regolamentazione per svolgere i compiti di regolamentazione stabiliti dalle direttive stesse. Tali autorità devono essere pienamente indipendenti dagli interessi dell'industria del gas e dell'elettricità.
(3) All'interno dell'UE le competenze e i compiti specifici di cui sono investite le autorità nazionali di regolamentazione variano da uno Stato membro all'altro, ma tutti dovranno designare almeno un organismo di regolamentazione incaricato di far osservare il nuovo quadro normativo comunitario una volta recepito nell'ordinamento nazionale, con particolare riferimento alle regole relative alla sorveglianza giornaliera del mercato.
(4) Le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE stabiliscono gli obiettivi da raggiungere e forniscono un quadro per le iniziative a livello nazionale, pur lasciando, in taluni ambiti, margini di flessibilità per consentire di applicare le norme comunitarie tenendo conto della situazione dei singoli Stati membri. Per lo sviluppo positivo di un mercato interno dell'energia è indispensabile che le norme pertinenti siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri.
(5) Per quanto riguarda l'approccio comune ai problemi che si pongono in sede di transazioni transfrontaliere, l'European Electricity Regulatory Forum e l'European Gas Regulatory Forum hanno dato importanti contributi. I due Forum continueranno a esercitare la loro importante funzione di piattaforma di discussione con la partecipazione di tutti i soggetti interessati (governi, autorità di regolamentazione e industria) ma in questa fase è necessario conferire alla cooperazione e al coordinamento delle autorità di regolamentazione uno status più ufficiale, allo scopo di agevolare il completamento del mercato interno dell'energia e in vista dell'imminente adesione di nuovi Stati membri.
(6) Ciò premesso, è opportuno istituire un «gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità» (nel prosieguo: «il gruppo») con l'incarico di agevolare la consultazione, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri e tra queste e la Commissione europea, allo scopo di consolidare il mercato interno e garantire la coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, nonché del
(7) I membri del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità devono comprendere i direttori delle autorità competenti per la regolamentazione dei settori del gas e dell'elettricità negli Stati membri. La Commissione sarà rappresentata da rappresentanti di livello elevato.
(8) Il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità dovrà mantenere una stretta cooperazione con i comitati istituiti dall'articolo 30 della
(9) È opportuno abrogare le decisioni 95/539/CEE e 92/167/CEE della Commissione, poiché esse istituiscono dei comitati nell'ambito delle direttive 91/296/CEE e 90/547/CEE del Consiglio, relative, rispettivamente, al transito del gas naturale e dell'elettricità, le quali sono state abrogate dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE,
DECIDE:
Art. 1. Oggetto e funzioni
1. È istituito dalla Commissione un gruppo consultivo indipendente per l'elettricità e il gas, denominato «gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità» (nel seguito: «il gruppo»).
2. Il gruppo, agendo di propria iniziativa o a richiesta della Commissione, fornisce a questa consulenza e assistenza nell'opera di consolidamento del mercato interno dell'energia, con particolare riferimento alla preparazione di progetti di disposizioni di applicazione nel settore del gas e dell'elettricità e su qualunque aspetto attinente il mercato interno del gas e dell'elettricità. Il gruppo agevola la consultazione, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione, contribuendo all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, del
Art. 2. Composizione del gruppo
1. Il gruppo è composto dai direttori delle autorità di regolamentazione nazionali competenti o dai loro rappresentanti.
2. Ai fini della presente decisione si intende per «autorità di regolamentazione nazionale» l'autorità pubblica, istituita in ciascuno Stato membro a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE in base alle quali gli Stati membri designano uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione, per garantire la non discriminazione, la concorrenza effettiva e il funzionamento efficiente del mercato del gas e dell'elettricità, e in particolare, per sorvegliare l'applicazione giornaliera delle disposizioni delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e del
3. Fino al 1° luglio 2004, qualora uno Stato membro non abbia designato uno o più organismi competenti con la funzione di autorità di regolamentazione, lo Stato membro in questione è rappresentato nel gruppo da un rappresentante proveniente da un'altra autorità pubblica competente.
4. La Commissione è presente alle riunioni del gruppo e designa un rappresentante di livello elevato che partecipa a tutte le sue discussioni.
Art. 3. Organizzazione del gruppo
1. Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri.
2. Il gruppo può istituire gruppi di lavoro di esperti per studiare questioni specifiche, in base a un mandato e qualora ne ravvisi l'opportunità.
3. La Commissione può partecipare a tutte le riunioni di tali gruppi di lavoro di esperti.
4. Esperti degli Stati del SEE e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono partecipare ai lavori del gruppo in veste di osservatori. Sia il gruppo che la Commissione possono invitare altri esperti e osservatori ad assistere alle riunioni.
5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno per via di consenso oppure, in mancanza, in base a maggioranza di due terzi, con un voto per Stato membro; il regolamento deve essere approvato dalla Commissione.
6. La Commissione provvede al segretariato del gruppo.
7. Le spese di mantenimento e di viaggio sostenute dai membri, osservatori ed esperti, riconducibili alle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione che applica le disposizioni pertinenti in vigore.
8. Il gruppo presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, delle proprie osservazioni.
Art. 4. Consultazione
Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali, in modo aperto e trasparente, i soggetti operanti nel mercato, i consumatori e gli utenti finali.
Art. 5. Riservatezza
Con riserva delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, se la Commissione informa il gruppo che il parere richiesto o la questione sollevata ha carattere riservato, i membri del gruppo, come pure gli osservatori e qualsiasi altra persona sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro di esperti. In tali casi, la Commissione può decidere che soltanto i membri del gruppo partecipino alle riunioni.
Art. 6. Abrogazioni
Le decisioni 95/539/CEE e 92/167/CEE sono abrogate.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il gruppo assume le sue funzioni il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della