§ 98.1.28383 - D.L. 13 aprile 1993, n. 107 .
Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/04/1993
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Misure alternative alla detenzione
Art. 2.  Lavoro dei detenuti
Art. 3.  Detenzione domiciliare
Art. 4.  Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche
Art. 5.  Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi
Art. 6.  Incompatibilità dei sanitari
Art. 7.  Servizio sanitario
Art. 8.  Norme in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 98.1.28383 - D.L. 13 aprile 1993, n. 107 [1].

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

(G.U. 15 aprile 1993, n. 87)

 

     Art. 1. Misure alternative alla detenzione

     1. L'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

     a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: ", primo e secondo periodo"; sono altresì soppresse le parole: "in relazione al luogo di detenzione del condannato";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.";

     c) nel comma 3-bis sono soppresse le parole: "in relazione al luogo di detenzione o internamento";

     d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

     "3-ter. Alla concessione della liberazione anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665 del codice di procedura penale. Il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza.".

 

          Art. 2. Lavoro dei detenuti

     1. L'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.";

     b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

     "10. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.".

     2. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui alla seconda parte del comma 10 dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.".

 

          Art. 3. Detenzione domiciliare

     1. Nel comma 1 dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

 

          Art. 4. Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche

     1. Il comma ottavo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

     "L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.".

 

          Art. 5. Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi

     1. Nel primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "entro il limite di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di un anno".

 

          Art. 6. Incompatibilità dei sanitari

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è inserito il seguente:

     "A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità previste dal comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.".

     2. Al primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: "presso cui è addetto" sono aggiunte le parole: ", assicurando in ogni caso la sua presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere".

 

          Art. 7. Servizio sanitario

     1. In ciascun capoluogo di provincia, negli ospedali generali, sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive.

     2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

 

          Art. 8. Norme in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari

     1. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'art. 7, commi 5 e 5-bis, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale.".

     2. L'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è così modificato:

     a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424, secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto) aggravato ai sensi degli articoli 625, 635, secondo comma (danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o per uno dei delitti previsti dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera. L'espulsione è disposta, su segnalazione dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo che, accertato il possesso di passaporto o di altro documento equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresì ottenuto il nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede o del giudice dell'esecuzione. Il nulla osta è concesso salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.";

     b) nel comma 7, le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis";

     c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

     "12-bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

     12-ter. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.".

     3. Dopo l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis. - 1. Lo straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione, ovvero che, essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

     2. La stessa pena si applica allo straniero che non esibisce alla competente autorità amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non comunica alla stessa autorità le informazioni occorrenti per assicurarne l'esecuzione.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale.

     4. Il secondo comma dell'art. 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.".

     4. Dopo il comma 3 dell'art. 86 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. All'espulsione disposta a norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.".

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 12 agosto 1993, n. 296, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.