§ 98.1.18553 - Legge 12 febbraio 1983, n. 27.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal D.L. 10 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/02/1983
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Il D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, [...]
Art. 2.      Ad integrazione della delega prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall'art. 2 della legge [...]
Art. 3.      Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e, oltre quanto disposto dall'art. 1, quarto comma, del [...]
Art. 4.      Le disposizioni contenute nell'art. 2-bis del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429


§ 98.1.18553 - Legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari

(G.U. 14 febbraio 1983, n. 43)

 

     Art. 1.

     Il D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     al secondo comma, le parole "citato decreto n. 429" sono sostituite dalle seguenti: "decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sull'importo delle imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, è dovuto un interesse, in ragione del 23 per cento annuo, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze di pagamento previste dallo stesso art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale";

     al terzo comma, le parole "del citato decreto n. 429" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sull'importo delle somme dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, si applica l'interesse nella misura del 23 per cento annuo e con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze previste dal medesimo terzo comma dell'art. 30 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Ai soli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, si considerano pendenti anche le controversie di cui al primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso.

     Per ogni altro effetto, si applicano le disposizioni anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. Non si fa luogo al rimborso, relativamente alle suddette controversie, delle somme pagate a titolo di imposta, sovrimposta, addizionale, maggiorazione di imposta, interesse, soprattassa, pena pecuniaria e di altra sanzione non penale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Il termine per i pagamenti previsti dal primo comma dell'art. 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, è fissato al 15 marzo 1983".

     Dopo l'art. 2, sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 2-bis. - Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni.

     All'art. 14, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata una unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983".

     All'art. 15:

     nel primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, è ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale" e nel secondo periodo le parole "domicilio fiscale del soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "domicilio fiscale del soggetto dichiarante";

     nel secondo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole "nè per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate";

     nel sesto comma, le parole "nel primo comma dell'art. 16" sono sostituite dalle seguenti: "nell'art. 16" ed è aggiunto il seguente periodo: "Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio";

     nell'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole "e del terzo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del sesto comma e dell'art. 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quelle del periodo d'imposta in corso a tale data.

     I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

     Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

     Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate".

     All'art. 16:

     nel primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: "Se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data".

     All'art. 17, è aggiunto il seguente comma:

     "Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa".

     All'art. 19:

     al terzo comma, le parole "e per le persone giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche";

     nel sesto comma, le parole "da persone giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche";

     dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

     "Le società e le associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta è definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa è riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione".

     All'art. 20:

     nel primo comma, le parole "agli articoli 16 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 16 e 17 nonchè di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata";

     nel secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute";

     nel terzo comma, le parole "calcolato con decorrenza dall'anno 1982" sono sostituite dalle seguenti: "calcolato con decorrenza dall'anno 1983";

     nel sesto comma, le parole "L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile" sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili".

     Dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente:

     "Art. 20-bis. - La liquidazione di cui al precedente articolo è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata ai sensi del primo comma dell'art. 15, avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

     I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'art. 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.

     Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

     Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16, 17, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tale fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata".

     All'art. 24, nel primo comma, le parole "di quello accertato dall'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "del maggiore imponibile accertato dall'ufficio" ed è aggiunto il seguente periodo: "La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilità della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".

     All'art. 28:

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale";

     nel quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: "In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalità nè di interessi di mora".

     All'art. 31, nel sesto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata".

     All'art. 32:

     il secondo comma è soppresso;

     nel terzo comma, primo periodo, le parole "I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi" e l'ultimo periodo è soppresso;

     nel sesto comma, è aggiunto il seguente periodo: "Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'art. 31 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive";

     dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "Le disposizioni di cui all'art. 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 nè per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

     Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

     I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 [1] , è commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze".

     Dopo l'art. 32, è aggiunto il seguente:

     "Art. 32-bis. - Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel terzo comma dell'art. 20, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore diverso da quello di appartenenza"“.

     "Art. 2-ter. - I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese.

     I soggetti di cui al comma precedente, tra il 10 ed il 30 giugno 1983, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.

     Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati, entro e non oltre il 31 marzo 1983, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

     Le dichiarazioni integrative devono essere presentate all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto dal precedente comma.

     Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale è esercitata la facoltà prevista dal primo comma, l'importo o il maggiore importo complessivo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta, delle relative ritenute o delle maggiori ritenute nonchè altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma.

     In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

     Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ad accertamenti notificati anteriormente alla data della loro presentazione, sono riscosse mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di settembre e novembre 1983. Si applicano le disposizioni dell'art. 20, comma settimo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sulla base dei termini e delle modalità stabiliti con il decreto di cui al terzo comma del presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dello stesso art. 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.

     Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accettate. Si applicano altresì le disposizioni del primo comma, secondo periodo, e del secondo comma dell'art. 22 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

     Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

     Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 32 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo, nel testo modificato dal presente decreto, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga dei termini aventi scadenza tra la data del 14 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1983, di cui al quinto comma del citato art. 32, nel testo modificato dal presente decreto, opera anche nei confronti dei sostituti d'imposta.Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, ai fini dell'applicazione dei benefici del presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati, in ipotesi diverse da quelle previste nell'art. 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa nel termine di cui al secondo comma del presente articolo. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie".

 

          Art. 2.

     Ad integrazione della delega prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall'art. 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, né per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

 

          Art. 3.

     Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e, oltre quanto disposto dall'art. 1, quarto comma, del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, dall'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 2-ter del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916.

     Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica:

     1) per il reato di cui al secondo comma dell'art. 56 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;

     2) per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma dello stesso art. 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare nei termini e con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 2-ter del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;

     3) per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del medesimo art. 56 e per il reato di cui all'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

     Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

     L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreché si verifichino le condizioni sopraindicate.

     La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni contenute nell'art. 2-bis del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982, n. 429.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  A norma dell'art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che, a decorrere dal 1° luglio 1999, ha abrogato l'articoli 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40 e 42, comma 7 del D.P.R. n. 602/1973, il presente rinvio si intende riferito alla corrispondente disposizione dello stesso D.Lgs. n. 46/1999.