§ 69.1.44 - D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525.
Concessione di amnistia per i reati tributari


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.1 amnistia indulto e condono
Data:09/08/1982
Numero:525


Sommario
Art. 1.      È concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nell'art. 7 del decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      I procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 69.1.44 - D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525.

Concessione di amnistia per i reati tributari

(G.U. 10 agosto 1982, n. 218)

 

 

     Art. 1.

     È concessa amnistia per i reati previsti nell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , nell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli artt. 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982.

     L'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato istanza di definizione, ovvero dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della relativa pendenza o situazione, secondo le disposizioni dei capi I e II del titolo II deldecreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

     L'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa che non comporti definizione automatica, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, se:

     la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'art. 19 del citato decreto-legge ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nello stesso art. 19;

     la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 28 del decreto-legge su richiamato e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.

     E' concessa amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'art. 23 del citato decreto-legge, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.

     È concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

 

          Art. 2.

     I procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo precedente o l'esecuzione della sentenza penale di condanna sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di definizione e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari, ai sensi del terzo comma del precedente articolo, per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.