§ 6.5.22 - L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.
Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:24/10/2006
Numero:9


Sommario
Art.  1. Inserimento del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  2. Inserimento dell'articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  3. Inserimento dell'articolo 39-quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  4. Inserimento dell'articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  5. Inserimento dell'articolo 39 septies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  6. Inserimento dell'articolo 39 octies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  7. Inserimento dell'articolo 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  8. Inserimento dell'articolo 39 decies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  9. Inserimento dell'articolo 39-undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  10. Inserimento dell'articolo 39 duodecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Art.  11. Disposizione transitoria e abrogazioni.


§ 6.5.22 - L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), in materia di affidamento di incarichi di consulenza.

(B.U. 31 ottobre 2006, n. 44 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Inserimento del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Capo I bis

     Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione"

 

     Art. 2. Inserimento dell'articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 ter della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nel capo I-bis, è inserito il seguente:

     "Art. 39 quater. Oggetto e ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del capo I in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi.

     2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.

     3. Le disposizioni di questo capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della Provincia, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti e fatte salve le norme speciali che li riguardano.

     4. Le disposizioni di questa legge non si applicano per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione nonché per il ricorso alle funzioni notarili.

     5. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati."

 

     Art. 3. Inserimento dell'articolo 39-quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 quinquies. Condizioni di ammissibilità.

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Provincia si avvale prioritariamente del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; gli incarichi disciplinati da questo capo possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

     a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;

     b) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;

     c) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne."

 

     Art. 4. Inserimento dell'articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 quinquies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 sexies. Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza.

     1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.

     2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente."

 

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 39 septies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 septies. Soggetti affidatari.

     1. Gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies possono essere affidati a:

     a) enti funzionali dell'amministrazione;

     b) università o loro strutture organizzative anche interne;

     c) società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica;

     d) società, fondazioni e persone giuridiche private;

     e) professionisti, anche associati, nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate;

     f) docenti universitari;

     g) lavoratori dipendenti.

     2. Nel caso di affidamento di incarichi ai soggetti di cui al comma 1, lettera e), che operano in forma associata, deve essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico secondo quanto definito dal contratto.

     3. È vietato l'affidamento di incarichi a proprio personale dipendente salvo che l'affidamento degli stessi sia previsto dalla vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale."

 

     Art. 6. Inserimento dell'articolo 39 octies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 septies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 octies. Provvedimento di autorizzazione a contrarre.

     1. Per l'affidamento degli incarichi ai soggetti previsti dall'articolo 39-septies, comma 1, l'amministrazione acquisisce:

     a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare;

     b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria;

     c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies;

     d) la proposta di corrispettivo.

     2. Per i soggetti previsti dall'articolo 39-septies, comma 1, lettere a), b) e c), non è richiesta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

     3. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico contiene:

     a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso;

     b) la motivazione della scelta del contraente;

     c) i dati anagrafici e fiscali del contraente;

     d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta;

     e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di pagamento;

     f) lo schema del contratto comprensivo tra l'altro della clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, della facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e dell'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per la stipulazione dei contratti è fatto salvo il ricorso allo scambio di corrispondenza nei casi previsti dalla Giunta provinciale;

     g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basi-dati e risorse hardware e software dell'amministrazione."

 

     Art. 7. Inserimento dell'articolo 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 octies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 novies. Incompatibilità, divieto di cumulo e durata.

     1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39-sexies non possono essere affidati:

     a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;

     b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;

     c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.

     2. È fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.

     3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta."

 

     Art. 8. Inserimento dell'articolo 39 decies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 decies. Corrispettivi e rimborsi.

     1. Per gli incarichi di cui all'articolo 39 sexies, qualora sia possibile prendere a riferimento le tariffe professionali, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valore, si applica la tariffa minima; in caso contrario il compenso è motivatamente determinato nel provvedimento di affidamento dell'incarico.

     2. In relazione all'incarico può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Con deliberazione della Giunta provinciale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento delle suddette spese. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto in modo frazionato a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

     3. Le modalità di pagamento dei corrispettivi sono stabilite dal contratto.

     4. Ai fini del contenimento della spesa la Giunta provinciale può definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità di conferimento degli incarichi previsti da questo capo."

 

     Art. 9. Inserimento dell'articolo 39-undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39 decies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 undecies. Elenco degli incarichi.

     1. È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti diversi dalla Provincia gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenco.

     2. La Giunta provinciale individua la struttura competente alla tenuta dell'elenco e ne stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione anche attraverso l'invio periodico dello stesso al Consiglio provinciale, privilegiando forme di accessibilità tramite strumenti informatici."

 

     Art. 10. Inserimento dell'articolo 39 duodecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

     1. Dopo l'articolo 39-undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, è inserito il seguente:

     "Art. 39 duodecies. Incarichi di collaborazione.

     1. Ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro.

     2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di questo capo salvo, in quanto compatibili, quelle previste dagli articoli 39-octies, 39 novies e dai commi 2 e 3 dell'articolo 39-decies.

     3. Il corrispettivo è rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del comparto delle autonomie locali."

 

     Art. 11. Disposizione transitoria e abrogazioni.

     1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge sono confermati ed espletati fino alla loro conclusione secondo la disciplina sulla base della quale l'incarico è stato affidato.

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge provinciale 14 dicembre 1961, n. 5 (Incarichi per consulenze collettive specializzate);

     b) articolo 72 (Personale incaricato) della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.