Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 programmazione |
Data: | 26/04/1997 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge). |
Art. 2. (Svolgimento di particolari attività). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
Art. 4. (Testo unificato). |
§ 6.4.21 - Legge Regionale 26 aprile 1997, n. 4.
Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente «Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale».
(B.U. 6 maggio 1997, n. 21).
Art. 1. (Ambito di applicazione della legge). [1]
Art. 2. (Svolgimento di particolari attività). [1]
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità previste dalla lettera e ter) del comma 3 dell'articolo 2 della
2. Alla copertura dell'onere di lire 2.400 milioni gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della
Art. 4. (Testo unificato).
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L.
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nel
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nel