§ 6.4.14 - D.P.G.R. 19 luglio 1995, n. 12/L.
Approvazione del testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:19/07/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 1).
Art. 2.  Ambito di applicazione della legge (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 2; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 2).
Art. 3.  Rapporto annuale sulle iniziative (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 3; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 3).
Art. 4.  Comitato regionale consultivo per le iniziative europee (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 4; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 4).
Art. 5.  Realizzazione delle iniziative (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 6; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, artt. 9 e 10).
Art. 6.  Procedure amministrative (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 7; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, artt. 5, 9 e 10).
Art. 7.  Concessione di anticipi (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 6).
Art. 8.  Concorso finanziario delle Comunità Europee e del Consiglio d'Europa (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 9).
Art. 9.  Svolgimento di particolari attività (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 7).
Art. 10.  Norma transitoria (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 8).
Art. 11.  Norma finanziaria (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 10; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 11).
Art. 12.  Testo unificato (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 12).


§ 6.4.14 - D.P.G.R. 19 luglio 1995, n. 12/L.

Approvazione del testo unificato delle leggi regionali sulle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale.

(B.U. 29 agosto 1995, n. 39).

 

     Visto l'allegato testo unificato nel quale sono riunite e coordinate le norme contenute negli atti sopra citati e che fanno parte integrante del presente decreto;

     Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 19.7.1995

 

decreta

 

     è emanato il «Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale» allegato al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

 

TESTO UNIFICATO DELLE LEGGI

«INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

 

e

 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITA' DI INTERESSE REGIONALE»

 

LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 1988, N. 10

e

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1995, N. 4

 

Art. 1. Finalità della legge (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 1).

     1. La Regione, in coordinamento con le iniziative assunte dalle Province autonome di Trento e Bolzano in base a proprie leggi, nell'ambito delle proprie competenze statutarie delle quali è componente essenziale il principio di tutela delle comunità linguistiche tedesca e ladina, attua, promuove e sostiene iniziative intese a favorire l'integrazione politica europea.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione della legge (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 2; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 2). [1]

     1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a) partecipa ad organismi e associazioni costituiti tra le Regioni, le Province autonome ed i Comuni relativamente all'attività delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa;

b) promuove e favorisce la diffusione delle tematiche dell'integrazione europea;

c) promuove la collaborazione interregionale transfrontaliera;

c bis) promuove iniziative dirette alla valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche; sostiene, eventualmente con la propria adesione, le associazioni e gli istituti che si occupano di tali tematiche purché perseguite con metodo democratico e con obiettivi di solidarietà tra i popoli europei, in particolare con riferimento alle minoranze tedesca, ladina, mochena e cimbra;

c ter) può conferire finanziamenti alle Province autonome su progetti dalle stesse presentati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai sensi dell'articolo 1;

c quater) può conferire finanziamenti ai Comuni ove sono insediate le minoranze linguistiche, alle forme collaborative intercomunali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 tra gli stessi Comuni, al Comun Generale de Fascia o agli Istituti culturali delle minoranze linguistiche, per iniziative volte alla valorizzazione e al rafforzamento dell’identità culturale e linguistica e quelle tese a rafforzare i legami delle persone appartenenti alle minoranze ladina, mochena e cimbra con il territorio di insediamento delle rispettive comunità, purché finalizzate alla tutela e alla valorizzazione degli aspetti identitari;

c-quinquies) può conferire finanziamenti alle Province autonome a integrazione dell’assegnazione ovvero del contributo per il funzionamento agli Istituti culturali delle minoranze linguistiche regionali;

c-sexies) può conferire finanziamenti per la realizzazione di iniziative volte al coinvolgimento dei giovani, anche mediante la collaborazione con gli istituti scolastici e le università presenti sui territori delle province di Trento e di Bolzano, in attività di simulazione delle procedure di formazione delle leggi;

d) predispone proposte e attua iniziative per il potenziamento e lo sviluppo dell'Accordo preferenziale Trentino-Alto Adige - Tirolo - Vorarlberg, con particolare attenzione agli obiettivi della Convenzione quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera e del relativo Accordo italo-austriaco di attuazione;

e) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi, di esperienze, di informazione e di divulgazione, volte a promuovere l'unità europea;

e bis) può aderire ad organismi che perseguono finalità europeistiche o che mirino alla cooperazione interregionale e transfrontaliera;

e ter) sostiene finanziariamente la realizzazione di strutture e impianti tecnici, ivi compresi gli acquisti di beni, funzionali all'attuazione di iniziative promosse da enti, istituti ed associazioni, al fine di valorizzare le minoranze etniche e di diffondere, anche attraverso la documentazione storica, l'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli, con particolare riguardo alla diffusione di programmi radiotelevisivi, in lingua italiana, tedesca e ladina, nelle Regioni dell'"Accordino" Trentino-Alto Adige - Tirolo - Vorarlberg e alla diffusione di programmi atti a favorire l'integrazione politica e l'identità culturale europea;

f) sviluppa, in particolare, attività ed iniziative tese a rafforzare ed approfondire la collaborazione ed il buon vicinato tra le regioni e popolazioni dell'arco alpino;

g) contribuisce, nelle sedi in cui è rappresentata, a promuove rispetto, tutela e valorizzazione, nel quadro europeo, anche delle lingue e culture meno diffuse e della loro particolarità, affinché si conservi un'Europa della molteplicità;

h) favorisce le iniziative intese al consolidamento, tra i giovani, dell'identità culturale europea;

i) favorisce il gemellaggio dei Comuni od altri enti locali con quelli dei paesi membri della Comunità europea e del Consiglio d'Europa;

j) stabilisce rapporti con le organizzazioni europeiste e le associazioni che rappresentano i gruppi etnici e le minoranze linguistiche d'Europa, escluse quelle che si ispirano a ideologie e correnti di pensiero neonaziste, neofasciste o razziste.

 

     Art. 3. Rapporto annuale sulle iniziative (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 3; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 3).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta e un programma per l'anno successivo.

     2. Il programma annuale è ispirato alle finalità e agli obiettivi indicati negli articoli 1 e 2.

     3. In particolare esso deve contenere:

     a) notizie sugli indirizzi politici e sulle proposte di lavoro che la Regione, in collaborazione con le Province autonome di Bolzano e di Trento, intende sostenere nelle Comunità di lavoro interregionali costituite tra regioni di confine;

     b) le iniziative promozionali di formazione di una coscienza europea, in particolare attraverso incontri e scambi, studi e ricerche sui problemi istituzionali, giuridici, culturali, economici, storici, sociali, collegati alle finalità della presente legge.

 

     Art. 4. Comitato regionale consultivo per le iniziative europee (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 4; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 4).

     1. Al fine di analizzare le richieste formulate alla Giunta regionale per la predisposizione del programma annuale di cui all'articolo 3 è istituito il «Comitato regionale consultivo per le iniziative europee»; esso è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato e da sei esperti in tematiche europeistiche, tre designati dalla Giunta provinciale di Trento e tre designati dalla Giunta provinciale di Bolzano.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene nominato.

     3. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

     4. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente regionale appartenente all'Ufficio studi, statistica e rapporti con organismi interregionali con qualifica funzionale sesta o settima.

 

     Art. 5. Realizzazione delle iniziative (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 6; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, artt. 9 e 10).

     1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, attuate direttamente dalla Regione, la Giunta regionale è autorizzata a disporre diretti finanziamenti mediante apposito stanziamento del bilancio regionale.

     2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere finanziamenti ad iniziative rientranti in quelle indicate nell'articolo 2, attuate da Comuni, da altri enti pubblici o da enti e associazioni che perseguono le finalità di cui all'articolo 1.

     3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 2.

     4. I soggetti, la cui attività sia stata sostenuta con i finanziamenti di cui al comma 2, sono tenuti a mettere a disposizione

dell'Amministrazione regionale idonea documentazione delle attività svolte, anche al fine dell'eventuale divulgazione dei risultati conseguiti.

 

     Art. 6. Procedure amministrative (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 7; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, artt. 5, 9 e 10).

     1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti ai sensi dell'articolo 5 devono essere presentate dai soggetti interessati entro le date che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione. Le domande, da presentare alla Presidenza della Giunta regionale, devono essere corredate da:

     a) per la prima istanza, copia autentica dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto, se trattasi di soggetti pubblici diversi dagli enti locali e di soggetti privati;

     b) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta ed in programma;

     c) previsione delle spese da sostenere per lo svolgimento delle iniziative che si richiede di finanziare.

     2. La liquidazione del finanziamento viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale ad iniziativa realizzata e dopo l'accertamento della regolarità della documentazione prodotta.

 

     Art. 7. Concessione di anticipi (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 6).

     1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere erogati, anche prima della completa realizzazione dell'iniziativa, anticipi nella misura massima del cinquanta per cento del finanziamento concesso. Detti anticipi vengono commisurati alla percentuale di intervento riconosciuta in sede di concessione del finanziamento.

     2. Nel caso in cui venga riscontrato che la somma erogata a titolo di anticipo risulti superiore a quella spettante sulla base della documentazione prodotta per la liquidazione definitiva del finanziamento, si procede al recupero dell'importo non dovuto, ricorrendo eventualmente alla riscossione coattiva prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 8. Concorso finanziario delle Comunità Europee e del Consiglio d'Europa (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 9).

     1. Per l'attuazione diretta delle iniziative di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può utilizzare l'eventuale concorso finanziario disposto dai competenti organi delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa.

     2. A tal fine viene istituito apposito capitolo del bilancio di previsione dell'entrata con la seguente denominazione: «Assegnazione da parte delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa per il conseguimento delle finalità della legge regionale: «Iniziative per la promozione dell'integrazione europea».

 

     Art. 9. Svolgimento di particolari attività (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 7).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in appositi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche che abbiano particolare importanza per la Regione. La Regione può altresì compartecipare o concedere patrocinio finanziario ad enti ed associazioni per la realizzazione delle suddette attività, previa emanazione di appositi criteri da approvare con deliberazione della Giunta regionale [2];

     b) interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubblicazione di riviste, nonché per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie e di altre opere di interesse regionale;

     c) adesione ad organizzazioni e ad enti economici e culturali;

     d) erogazione di sussidi per l'organizzazione, in ambito regionale, di mostre e manifestazioni artistiche, nonché di premi per l'incoraggiamento di artisti meritevoli;

     e) attribuzione di contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione, nonché premi e sussidi per studi ed opere concernenti argomenti regionali;

     f) interventi a favore di enti, associazioni e comitati per l'incremento di attività di interesse per la regione, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche.

     2. Per le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, con apposito regolamento di esecuzione saranno dettate le norme per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici ivi previsti, nonché le altre modalità per l'attribuzione dei benefici stessi.

 

     Art. 10. Norma transitoria (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 8).

     1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere prese in considerazione, ai fini del finanziamento, anche le domande, complete della documentazione richiesta, presentate entro il 31 dicembre 1994, per le attività di cui al comma 1 dell'art. 9, svoltesi nel corso dell'anno medesimo.

     2. Il Comitato regionale consultivo per le iniziative europee così come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 2 maggio 1988, n. 10, regolarmente costituito per la presente legislatura, decade a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria (L.R. 2 maggio 1988, n. 10, art. 10; L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 11).

     (Omissis).

 

     Art. 12. Testo unificato (L.R. 25 giugno 1995, n. 4, art. 12).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo Unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nella legge regionale 2 maggio 1988, n. 10.


[1] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 8 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[2] Lettera così integrata dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1997, n. 4.