Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 31/12/2001 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione dell’entrata. |
Art. 2. Stato di previsione della spesa e disposizioni relative. |
Art. 3. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 4. Previsioni di cassa. |
Art. 5. Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 6.1.115 - L.P. 31 dicembre 2001, n. 12.
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.
(B.U. 8 gennaio 2002, n. 2 - Suppl. n. 4).
Art. 1. Stato di previsione dell’entrata.
1. Lo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002 - 2004, annesso alla presente legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:
a) in euro 3.997.000.000 per l’esercizio finanziario 2002;
b) in euro 3.896.000.000 per l’esercizio finanziario 2003;
c) in euro 3.777.000.000 per l’esercizio finanziario 2004.
Art. 2. Stato di previsione della spesa e disposizioni relative.
1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002 - 2004, annesso alla presente legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:
a) in euro 3.997.000.000 per l’esercizio finanziario 2002;
b) in euro 3.896.000.000 per l’esercizio finanziario 2003;
c) in euro 3.777.000.000 per l’esercizio finanziario 2004.
2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l’impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.
Art. 3. Quadro generale riassuntivo.
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2002 - 2004, annesso agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4. Previsioni di cassa.
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della
Art. 5. Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi.
1. Ai sensi dell’articolo 43 bis, comma 2, della
a) per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’1 per cento per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;
b) per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, il 10 per cento per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato
(Omissis)