§ 5.4.11 - Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 30.
Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:29/08/1983
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dai successivi articoli 4, 5 e 6, per il periodo 1 luglio 1983 - 30 giugno 1984, si [...]
Art. 2.      1. La Giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'organizzazione e funzionamento delle iniziative previste nel piano di cui al precedente articolo 1 nel modo seguente:
Art. 3.      1. A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale si applica, con riguardo al piano di cui all'articolo 1 della presente legge, quanto [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)


§ 5.4.11 - Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 30.

Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-1984 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14.

(B.U. 6 settembre 1983, n. 45).

 

Art. 1.

     1. Alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, come modificata dai successivi articoli 4, 5 e 6, per il periodo 1 luglio 1983 - 30 giugno 1984, si provvede attraverso un apposito piano che sarà approvato dalla Giunta provinciale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Salvo quanto previsto nel precedente comma, per l'individuazione dei contenuti del piano nonché per l'approvazione e attuazione del medesimo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 18.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'organizzazione e funzionamento delle iniziative previste nel piano di cui al precedente articolo 1 nel modo seguente:

     a) per le iniziative la cui realizzazione è affidata alle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni recate dalla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, rispettivamente dall'articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, a seconda che tali iniziative riguardino personale addetto a servizi sanitari ovvero a servizi socio- assistenziali;

     b) per le iniziative da realizzare direttamente dalla Provincia, secondo le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

 

     Art. 3.

     1. A seguito dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale si applica, con riguardo al piano di cui all'articolo 1 della presente legge, quanto stabilito dall'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 18.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica l'art. 4 della L.P. 20 marzo 1978, n. 14.

[2] Modifica l'art. 9 della L.P. 20 marzo 1978, n. 14.

[3] Reca modifiche alla L.P. 20 marzo 1978, n. 14 ed entrata in vigore della presente legge.