§ 5.2.91 - L.R. 16 febbraio 2007, n. 1.
Sostegno delle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/02/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Nella legge regionale del 29 novembre 1996, n. 5, sono soppresse le parole “extracomunitari” e “extracomunitarie”. Nell’articolo 2, comma 2, alla parola “popolazioni” e nell’articolo 3, comma [...]


§ 5.2.91 - L.R. 16 febbraio 2007, n. 1.

Sostegno delle iniziative umanitarie in paesi colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali.

(B.U. 27 febbraio 2007, n. 9).

 

Art. 1.

     1. Nella legge regionale del 29 novembre 1996, n. 5, sono soppresse le parole “extracomunitari” e “extracomunitarie”. Nell’articolo 2, comma 2, alla parola “popolazioni” e nell’articolo 3, comma 1, ultima riga sono aggiunte le seguenti parole “colpite/colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa.”.