§ 5.2.48 - L.R. 29 novembre 1996, n. 5.
Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 «Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/11/1996
Numero:5


Sommario
Artt. 1. - 5. 
Art. 6.      1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con [...]


§ 5.2.48 - L.R. 29 novembre 1996, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1993, n. 11 «Interventi a favore di popolazioni di stati extracomunitari colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali».

(B.U. 10 dicembre 1996, n. 55).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

     Art. 6.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme di cui alla presente legge con le norme contenute nella legge regionale 30 maggio 1993, n. 11.


[1] Il testo è riportato nella L.R. 30 maggio 1993, n. 11.