Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/08/1986 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali della regione e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge |
Art. 2. 1. fino alla data di entrata in vigore della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali di cui al precedente articolo, nei territori in cui l'unità sanitaria locale è struttura operativa [...] |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il responsabile amministrativo di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6 si [...] |
Art. 5. 1. I compensi previsti dal precedente articolo 3 per i componenti dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali costituiti in via transitoria ai sensi dell'articolo 17 del D.L. 12 [...] |
§ 5.1.47 - Legge Regionale 14 agosto 1986, n. 5.
Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma delle unità sanitarie locali.
(B.U. 26 agosto 1986, n. 36).
1. Nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali della regione e per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1], nei territori in cui, ai sensi della
2. Sei membri sono scelti fra persone designate dai sindaci dei comuni ricompresi nel territorio delle unità sanitarie locali. I sindaci dei comuni in cui hanno sede le unità sanitarie locali designano tre persone, i sindaci degli altri comuni una persona.
3. Per la nomina dei membri del comitato straordinario si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'articolo 11 della
4. La composizione del comitato straordinario deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono globalmente rappresentati nei comuni facenti parte dell'unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del
5. Il presidente e il vicepresidente devono appartenere a gruppi linguistici diversi qualora i gruppi abbiano almeno due rappresentanti in seno al comitato straordinario. Essi svolgono le funzioni attribuite dalla
6. Alle sedute del comitato straordinario partecipano con voto consultivo il responsabile del servizio amministrativo e il coordinatore del servizio sanitario dell'unità sanitaria locale.
7. Ai membri del comitato straordinario spettano i compensi, le indennità e i rimborsi delle spese sostenute previsti per i membri del comitato di gestione ai sensi della
8. Il comitato straordinario è costituito con deliberazione della Giunta provinciale entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il sindaco di ciascun comune fa pervenire la propria designazione entro il 18° giorno decorrente dalla stessa data, trascorso il quale la Giunta provinciale provvede comunque alla nomina, tenendo anche conto delle designazioni pervenute nei termini.
10. Gli organi dell'unità sanitaria locale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni all'atto dell'insediamento del comitato straordinario.
1. fino alla data di entrata in vigore della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali di cui al precedente articolo, nei territori in cui l'unità sanitaria locale è struttura operativa dell'ente previsto dall'articolo 7 del
a) elegge il comitato di gestione;
b) approva i bilanci di previsione, le loro variazioni;
e i conti consuntivi;
c) approva i piani ed i programmi pluriennali;
d) approva le convenzioni di cui all'articolo 44 della
e) approva la relazione annuale prevista dall'articolo 49, settimo comma, della
f) determina l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base.
1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8 del
1. I compensi previsti dal precedente articolo 3 per i componenti dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali costituiti in via transitoria ai sensi dell'articolo 17 del
2. La presente disposizione modifica e sostituisce l'articolo 6 di detta legge regionale [3].
[1] Termine già prorogato di nove mesi dalla
[2] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[3] Si tratta di deliberazione legislativa impropriamente denominata legge regionale, mai stata promulgata.