§ 5.1.36 - Legge Provinciale 19 giugno 1982, n. 9. [*]
Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto infermi da parte delle Unità sanitarie locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/06/1982
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Articolazione delle funzioni.
Art. 4.  Funzioni attribuite all'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige.
Art. 5.  Compiti della postazione fissa ospedaliera dell'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige.
Art. 6.  Postazioni fisse ospedaliere.
Art. 7.  Postazioni fisse extraospedaliere.
Art. 8.  Mezzi dislocati.
Art. 9.  Indicazioni del piano sanitario provinciale.
Art. 10.  Mezzi e attrezzature.
Art. 11.  Formazione del personale.
Art. 12.  Personale volontario.
Art. 13.  Attribuzioni della C.R.I.
Art. 14.  Personale della C.R.I.
Art. 15.  Beni della C.R.I.
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 5.1.36 - Legge Provinciale 19 giugno 1982, n. 9. [*]

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto infermi da parte delle Unità sanitarie locali.

(B.U. 29 giugno 1982, n. 29).

 

Art. 1. Oggetto della disciplina.

     Le funzioni concernenti il trasporto infermi sono esercitate dalle Unità sanitarie locali a norma della presente legge, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi definita dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e secondo contenuti e gli indirizzi stabiliti dal piano sanitario provinciale di cui alla legge medesima.

 

     Art. 2. Finalità.

     Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono volte ad assicurare, mediante l'organica integrazione con la rete dei presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri e l'impegno di adeguati mezzi di comunicazione e di trasporto e di personale idoneo, un tempestivo ed efficiente intervento a favore dei soggetti aventi titolo a fruire delle prestazioni del Servizio sanitario provinciale che abbisognino di cure sanitarie presso presidi ospedalieri o extraospedalieri.

     Attraverso l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente debbono essere soddisfatte in via prioritaria le esigenze relative ad interventi urgenti.

 

     Art. 3. Articolazione delle funzioni.

     Le funzioni di cui alla presente legge si articolano

organizzativamente in:

     1) postazioni fisse ospedaliere;

     2) postazioni fisse extraospedaliere;

     3) mezzi di trasporto dislocati in zone non fornite di postazioni.

 

     Art. 4. Funzioni attribuite all'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige.

     Spetta all'Unità sanitaria locale del Comprensorio della Valle dell'Adige:

     a) gestire il parco mezzi e le attrezzature destinate all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;

     b) gestire la postazione fissa ospedaliera di propria competenza, alla quale spettano anche gli specifici compiti indicati all'articolo 5.

 

     Art. 5. Compiti della postazione fissa ospedaliera dell'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige.

     La postazione fissa ospedaliera dell'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige, oltre ai compiti spettanti a tutte le postazioni di cui all'articolo 6, svolge i seguenti compiti specifici, al fine di assicurare il coordinamento complessivo degli interventi ed il migliore utilizzo dei mezzi disponibili:

     1) riceve dalle altre postazioni fisse le segnalazioni relative alle richieste di intervento urgente pervenute alle postazioni stesse;

     2) riceve dalle altre postazioni fisse le segnalazioni relative ad interventi non aventi carattere di urgenza, da effettuarsi comunque nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2 della presente legge;

     3) impartisce opportune disposizioni per gli spostamenti dei mezzi di soccorso da una postazione fissa all'altra, nel caso di richieste di interventi plurimi e concomitanti, e per la più proficua utilizzazione dei mezzi;

     4) garantisce nell'ambito della propria competenza, in caso di calamità pubbliche, i necessari collegamenti con l'autorità preposta al coordinamento degli interventi.

 

     Art. 6. Postazioni fisse ospedaliere.

     Le Unità sanitarie locali che gestiscono ospedali generali istituiscono, sulla base di quanto previsto nel piano di cui all'articolo 9, una postazione fissa in grado di assicurare la-propria attività in via continuativa e dotata di:

     1) personale in possesso dei requisiti professionali indicati nel piano sopra richiamato;

     2) collegamento radiotelefonico continuo con le altre postazioni fisse e con i mezzi di trasporto;

     3) mezzi di trasporto congruamente attrezzati, idonei al trasporto di malati e feriti e dotati di strumenti per il collegamento radiotelefonico con le postazioni fisse.

     Nel caso di Unità sanitarie locali che gestiscono più ospedali generali, può essere prevista, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'articolo 9, la dislocazione di mezzi assegnati alla postazione fissa in sedi ospedaliere diverse.

 

     Art. 7. Postazioni fisse extraospedaliere.

     Nell'ambito del piano di cui all'articolo 9 sarà prevista l'istituzione di postazioni fisse extraospedaliere destinate a servire il territorio di quelle Unità sanitarie locali che non gestiscano ospedali generali ed ove peraltro, in ragione delle caratteristiche geografiche, della viabilità, della popolazione ivi gravitante e della distanza dell'ospedale più vicino, si ravvisi l'opportunità della presenza di dette postazioni.

     Tali postazioni fisse devono essere dotate di personale e di mezzi di collegamento e trasporto analogamente a quanto previsto dal precedente articolo.

 

     Art. 8. Mezzi dislocati.

     Al fine di assicurare in modo più completo ed efficiente lo svolgimento delle funzioni di trasporto infermi, le Unità sanitarie locali che gestiscono postazioni fisse ospedaliere o extraospedaliere possono provvedere, sulla base di quanto previsto nel piano di cui all'articolo 9, alla dislocazione, in via permanente o per limitati periodi dell'anno, di idonei mezzi di trasporto in località situate in zone ove, in ragione delle caratteristiche geografiche, della viabilità, della popolazione anche turistica ivi gravitante e della distanza dell'ospedale più vicino se ne ravvisi l'opportunità.

     L'organizzazione dei mezzi dislocati ai sensi del precedente comma spetta all'Unità sanitaria locale che gestisce la postazione fissa, fermi restando, anche nei riguardi dei predetti mezzi, i compiti attribuiti dall'articolo 5 alla postazione fissa ospedaliera dell'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige.

 

     Art. 9. Indicazioni del piano sanitario provinciale.

     Al fine di assicurare l'equilibrato sviluppo delle funzioni inerenti al trasporto infermi nel territorio della Provincia, nel piano sanitario provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio di dette funzioni e gli obiettivi da realizzare nel periodo considerato.

     Il piano sanitario provinciale individua, in particolare, le Unità sanitarie locali che devono gestire le postazioni fisse ospedaliere ed extraospedaliere, e contiene indicazioni in ordine alla collocazione di queste ultime sul territorio, alla loro organizzazione nell'ambito dei servizi, e loro articolazioni, delle stesse Unità sanitarie locali, e alla dotazione di mezzi e di personale. Analoghe previsioni possono essere contenute nel piano medesimo in riferimento ai mezzi. di cui al precedente articolo 8.

 

     Art. 10. Mezzi e attrezzature.

     I mezzi di trasporto e le relative dotazioni, nonché gli strumenti di collegamento radiotelefonico impiegati per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono di proprietà del Comprensorio della Valle dell'Adige che, attraverso l'Unità sanitaria locale, ne cura l'acquisto, la revisione periodica, la manutenzione straordinaria ed il rinnovo in modo da assicurarne la massima efficienza.

     L'Unità sanitaria locale di cui al comma precedente provvede all'assegnazione dei mezzi e delle attrezzature alle postazioni fisse previste dai precedenti articoli 6 e 7 secondo le indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 9, garantendo le sostituzioni e supplenze che si rendano necessarie nell'impiego degli stessi.

     Al fine di disciplinare i rispettivi obblighi in ordine all'efficiente utilizzo ed alla buona conservazione dei mezzi, tra l'Unità sanitaria locale di cui ai precedenti commi e le altra Unità sanitarie che gestiscono postazioni fisse saranno stipulate apposite convenzioni sulla base di uno schema tipo che verrà approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Formazione del personale.

     Nell'ambito dei piani concernenti l'attuazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, saranno previste attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto all'impiego dei mezzi di trasporto utilizzati dalle Unità sanitarie locali per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 12. Personale volontario.

     Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge le Unità sanitarie locali possono utilizzare anche personale volontario entro i limiti e secondo le modalità organizzative che saranno indicati nel piano di cui all'articolo 9.

     Nell'ambito di detto piano potrà essere previsto, in particolare, il concorso delle attività di trasporto infermi da parte di associazioni di volontariato, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra le associazioni stesse e le Unità sanitarie locali a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     Al personale volontario di cui ai precedenti commi potranno essere affidati, tra l'altro, i compiti relativi alla gestione ed al funzionamento dei mezzi dislocati a norma dell'articolo 8.

 

     Art. 13. Attribuzioni della C.R.I.

     In relazione a quanto disposto dall'articolo 10 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tra le funzioni esercitate dalle Unità sanitarie locali a decorrere dalla data indicata nel primo comma del successivo articolo 16, sono comprese le attribuzioni già svolte dall'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del D.L.C.P.S. 13 novembre 1947, n. 1256.

 

     Art. 14. Personale della C.R.I.

     Il personale di ruolo dipendente dalla C.R.I. e da essa impiegato per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al precedente articolo 13, fatte salve le esigenze connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, verrà iscritto nei ruoli nominativi del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7.

     Nella prima applicazione della presente legge il personale di cui al comma precedente, individuato dalla Giunta provinciale sentita la C.R.I., sarà utilizzato dalle Unità sanitarie locali secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta stessa, che dovrà tener conto dell'attuale distribuzione sul territorio del personale medesimo.

     Al personale di cui al presente articolo si applicano, dalla data della sua effettiva utilizzazione da parte delle Unità sanitarie locali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, a norma dell'articolo 82 del medesimo D.P.R.

     Gli oneri relativi al predetto personale fanno carico alle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 15. Beni della C.R.I.

     I beni della C.R.I. adibiti allo svolgimento di attività inerenti alle attribuzioni di cui al precedente articolo 13, trasferiti al patrimonio della Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, fatte salve le esigenze connesse all'espletamento dei compiti indicati nell'articolo 2 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, saranno trasferiti a titolo gratuito, con deliberazione della Giunta provinciale, al Comprensorio di cui all'articolo 4 della presente legge, ai fini dello svolgimento delle funzioni ivi indicate.

     Nella prima applicazione della presente legge i beni di cui al comma precedente, individuati dalla Giunta provinciale sentita la C.R.I., saranno utilizzati dalle Unità sanitarie locali secondo un piano di riparto approvato dalla Giunta stessa, che dovrà tener conto dell'attuale distribuzione sul territorio dei beni medesimi.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie e finali.

     Le funzioni in materia di trasporto infermi vengono esercitate dalle Unità sanitarie locali secondo quanto disposto dalla presente legge a decorrere dal 1. gennaio 1983.

     In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dalla presente legge saranno adottate con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori.

     Il terzo comma dell'articolo 32 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, è abrogato.

 

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.