Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 17/01/1977 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. In deroga all'articolo 5 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, la quota capitaria a carico dei Comuni è fissata in via definitiva in L. 250 per l'anno 1973 ed in L. 500 per gli anni [...] |
Art. 6. In sede di prima applicazione dell'articolo 1 della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come sostituito con l'articolo 1 della presente legge, coloro che risultino iscritti presso la Cassa [...] |
Art. 7. Per la concessione alla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento dei finanziamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ed in relazione alle disposizioni di cui [...] |
§ 5.1.23 - Legge Provinciale 17 gennaio 1977, n. 2. [*]
Revisione e rifinanziamento della Legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modifiche.
(B.U. 25 gennaio 1977, n. 5).
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
In deroga all'articolo 5 della
La Provincia Autonoma di Trento è autorizzata ad integrare le assegnazioni alla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento di cui alla
In sede di prima applicazione dell'articolo 1 della
Per la concessione alla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento dei finanziamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge ed in relazione alle disposizioni di cui al primo comma dello stesso articolo, il contributo di L. 60.000.000 di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della
A partire dall'esercizio finanziario 1977, si applicano, per la spesa, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della
I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
Artt. 8. - 10.
(Omissis) [5].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Modifica l'art. 2 della
[3] Modifica l'art. 5 della
[4] Modifica l'art. 5 della
[5] Recano disposizioni finanziarie.