§ 5.1.9 - Legge Provinciale 25 agosto 1973, n. 38. [*]
Estensione dell'assistenza di malattia ai cittadini residenti o aventi domicilio di soccorso nella provincia di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:25/08/1973
Numero:38


Sommario
Art. 1.      A tutti i soggetti residenti da almeno due anni nella provincia di Trento o aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei Comuni della provincia stessa, i quali si trovino nelle [...]
Art. 2.      L'assistenza di malattia a favore dei cittadini indicati nel precedente articolo è erogata dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento.
Art. 3.      L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati all'articolo 1 della presente legge comprende le seguenti prestazioni:
Art. 4.      L'assistenza di malattia di cui all'articolo precedente è erogata nei limiti, norme e modalità vigenti per gli assicurati del settore industria, iscritti alla Cassa mutua provinciale di [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1. gennaio 1977 la Provincia garantisce il finanziamento integrale degli oneri derivanti dall'estensione dell'assistenza di malattia di cui al precedente articolo 1, ivi comprese [...]
Art. 6.      I Comuni provvederanno a rimborsare alla Provincia Autonoma quanto dalla stessa anticipato ai sensi del primo comma del precedente articolo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del [...]
Art. 7.      La presente legge ha effetto dal primo luglio 1973.
Art. 8.      La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Per l'assistenza concessa nel secondo semestre dell'anno 1973, la quota capitaria a carico dei Comuni viene fissata, a titolo di acconto, in L. 250.
Art. 11.      Alla copertura dell'onere annuo di L. 158.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 10 della presente legge si provvede nel modo seguente:
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)


§ 5.1.9 - Legge Provinciale 25 agosto 1973, n. 38. [*]

Estensione dell'assistenza di malattia ai cittadini residenti o aventi domicilio di soccorso nella provincia di Trento.

(B.U. 4 settembre 1973, n. 38).

 

Art. 1.

     A tutti i soggetti residenti da almeno due anni nella provincia di Trento o aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei Comuni della provincia stessa, i quali si trovino nelle condizioni economiche previste dal successivo comma, è estesa, a decorrere dal 1. gennaio 1977 fino all'attuazione del Servizio sanitario nazionale, l'assistenza malattia secondo le norme previste dalla presente legge, semprechè gli stessi non possano fruire, a titolo proprio o di altri membri della famiglia, delle prestazioni di malattia da parte di Enti mutualistici o previdenziali in virtù di assicurazione obbligatoria o facoltativa derivante da leggi ordinarie o speciali o da particolari convenzioni.

     Sono ammessi a fruire dei benefici di cui alla presente legge coloro che non siano titolari di un reddito personale imponibile superiore a quello previsto dal primo scaglione della tabella allegata al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche ed integrazioni.

     L'assistenza di malattia di cui alla presente legge è, altresì, estesa ai lavoratori stagionali all'estero ed alle persone a loro carico, limitatamente al periodo di temporaneo rimpatrio, purché aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei Comuni della provincia di Trento.

     Il diritto all'assistenza di malattia di cui alla presente legge decorre dal giorno della presentazione della domanda al Comune di residenza od al Comune presso il quale il richiedente fruisce del diritto al domicilio di soccorso [1].

 

     Art. 2.

     L'assistenza di malattia a favore dei cittadini indicati nel precedente articolo è erogata dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento.

     Apposita convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento disciplinerà i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione della presente legge.

     La Cassa mutua provinciale di malattia trasmette annualmente alla Provincia Autonoma di Trento l'elenco dei soggetti di cui al precedente articolo 1 [2].

 

     Art. 3.

     L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati all'articolo 1 della presente legge comprende le seguenti prestazioni:

     a) assistenza medico-generica, ambulatoriale e domiciliare;

     b) assistenza medico-specialistica ambulatoriale;

     c) assistenza farmaceutica;

     d) assistenza ospedaliera [3];

     e) assistenza ostetrica;

     f) assistenza integrativa, ordinaria e straordinaria.

 

     Art. 4.

     L'assistenza di malattia di cui all'articolo precedente è erogata nei limiti, norme e modalità vigenti per gli assicurati del settore industria, iscritti alla Cassa mutua provinciale di malattia, ai sensi della Legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni, e del suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 1957, n. 33, e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     A decorrere dal 1. gennaio 1977 la Provincia garantisce il finanziamento integrale degli oneri derivanti dall'estensione dell'assistenza di malattia di cui al precedente articolo 1, ivi comprese le contribuzioni dovute dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nel modo seguente:

     a) con un contributo annuo massimo di L. 480.000.000;

     b) per la differenza con un contributo annuo che la Provincia Autonoma di Trento anticipa per conto dei singoli Comuni della provincia di Trento e che verrà ripartito a carico degli stessi in ragione di quote capitarie, fissate con decreto del Presidente della Giunta provinciale in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza. La misura della quota capitaria non potrà, in ogni caso, essere inferiore a L. 500.

     I criteri di determinazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge saranno formulati nella convenzione di cui al precedente articolo 2, nella quale si dovrà prevedere a carico della Provincia:

     - la liquidazione di acconti in rate semestrali anticipate sulla base dei costi presuntivi della gestione;

     - la liquidazione, ad avvenuta approvazione del bilancio consuntivo della Cassa riferito all'esercizio di competenza, di eventuali conguagli fino alla copertura dell'onere complessivo, calcolato secondo i criteri che verranno sanciti nella convenzione predetta.

     Nel caso in cui gli acconti semestrali erogati ai sensi del precedente comma eccedano la spesa effettivamente sostenuta dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, la stessa provvede al versamento dell'eccedenza alla Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo e comunque entro l'esercizio finanziario successivo [4].

 

     Art. 6.

     I Comuni provvederanno a rimborsare alla Provincia Autonoma quanto dalla stessa anticipato ai sensi del primo comma del precedente articolo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di determinazione delle quote capitarie a carico delle Amministrazioni comunali.

     Trascorso il predetto termine, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell'Amministrazione stessa, sugli eventuali contributi dovuti dalla Provincia a qualsiasi titolo o sulle somme comunque di loro spettanza, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del Tesoriere medesimo, un importo pari alla somma spettante alla Provincia.

     Il ritardo nel versamento dei contributi di cui al primo comma comporta l'applicazione degli interessi a norma di legge.

 

     Art. 7.

     La presente legge ha effetto dal primo luglio 1973.

     La spesa sostenuta dai cittadini di cui all'articolo 1, successivamente alla data indicata nel primo comma e precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsata dalla Cassa mutua provinciale di malattia, su presentazione della relativa documentazione, secondo le norme vigenti presso la stessa per l'assistenza in forma indiretta.

 

     Art. 8.

     La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

     Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle prestazioni sanitarie raggiunga, ma non superi i benefici previsti dalla

presente legge.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10.

     Per l'assistenza concessa nel secondo semestre dell'anno 1973, la quota capitaria a carico dei Comuni viene fissata, a titolo di acconto, in L. 250.

     La predetta quota capitaria verrà conguagliata dopo l'accertamento degli oneri della gestione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 11.

     Alla copertura dell'onere annuo di L. 158.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 10 della presente legge si provvede nel modo seguente:

     - per L. 50.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1973;

     - per L. 108.000.000 con le entrate derivanti dai rimborsi previsti dall'articolo 6 della presente legge.

     Alla copertura del maggiore onere annuo valutato in L. 158.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1973, si farà fronte nel modo seguente:

     - per L. 50.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bianco derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1974, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'articolo 40 della Legge provinciale concernente «Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche»;

     - per L. 108.000.000 in relazione al disposto dell'articolo 5, lettera b), con le entrate derivanti dei rimborsi operati dalle amministrazioni comunali.

     Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [5].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 gennaio 1977, n. 2 e così modificato dall'art. 4 della L.P. 29 agosto 1977, n. 18.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.P. 17 gennaio 1977. n. 2.

[3] Le disposizioni relative all'assistenza ospedaliera sono state abrogate dall'art. 31 della L.P. 3 maggio 1975, n. 20.

[4] Articolo così modificato dagli artt. 3 e 4 della L.P. 1 gennaio 1977, n. 2.

[5] Norma finanziaria transitoria.

[5] Norma finanziaria transitoria.

[5] Norma finanziaria transitoria.