Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 03/01/1990 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono ulteriormente prorogati di un anno, in relazione alle rispettive scadenze, i seguenti termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, concernente «Disciplina degli [...] |
Art. 2. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 5. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entrerà in vigore il giorno successivo a [...] |
§ 4.5.27 - Legge Provinciale 3 gennaio 1990, n. 1.
Proroga di termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23concernente "Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere" e disposizioni in materia di finanza locale.
(B.U. 9 gennaio 1990, n. 2).
1. Sono ulteriormente prorogati di un anno, in relazione alle rispettive scadenze, i seguenti termini previsti dalla
a) il termine del 30 novembre 1990 di scadenza degli effetti della classificazione definitiva degli esercizi alberghieri prevista dal primo comma dell'articolo 12 della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1 della
b) il termine del 30 novembre 1990 di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1 della
c) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della
d) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al quarto comma dell'articolo 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della
e) il termine del 30 novembre 1991 di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge stessa, come sostituito dall'articolo 1 della
f) il termine del 15 gennaio 1991 di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della
Art. 2. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. Per l'anno 1990, in attesa della nuova legge in materia di finanza locale per il triennio 1990-1992, la Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere ai comuni somme fino alla concorrenza di lire 47.000.0000.000, da ripartirsi tra i comuni medesimi in proporzione alle somme assegnate per l'anno 1989 ai sensi dell'articolo 4 della
2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 47.000.000.0000 a carico dell'esercizio finanziario 1990.
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [2].
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del
[1] I termini di cui al presente articolo sono stati ulteriormente prorogati dall'art. 27 della
[2] Recano disposizioni finanziarie.