Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 17/12/2004 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). |
Art. 2. Abrogazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48. |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48. |
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali. |
§ 4.1.71 - L.P. 17 dicembre 2004, n. 12. [1]
Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali.
(B.U. 28 dicembre 2004, n. 52 – S.O. n. 2).
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6. Strade e altre infrastrutture forestali.
1. Sono considerate strade forestali le vie di penetrazione, con fondo stabilizzato, all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al
2. Oltre alle strade di cui al comma 1, sono considerate infrastrutture forestali le piste di esbosco, le condotte permanenti per l'esbosco del legname, i piazzali di prima lavorazione e di deposito del legname collegati con le strade forestali, nonché i rifugi destinati ad ospitare gli operai addetti ai lavori boschivi e le rimesse per il ricovero di macchine ed attrezzature forestali.
3. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del
4. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità ed urgenza.
5. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è inoltre consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada medesima. Tale autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico nell'ambito del territorio gravato da tale diritto o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è inoltre richiesta per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della
6. Con apposito regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia, previo parere obbligatorio del consorzio dei comuni e dell'associazione provinciale delle ASUC, sentita la competente commissione permanente del Consiglio, definisce i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco, ovvero nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione, il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.
7. Il regolamento di cui al comma 6, in particolare:
a) individua i soggetti competenti a richiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle in essere, ricomprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada; dispone inoltre la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;
b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari di cui all'articolo 3, secondo comma, di questa legge nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può prevedere che il predetto parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi secondo la disciplina recata dal medesimo regolamento;
c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi, nel caso in cui le strade oggetto di classificazione ricadano a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità; nel caso in cui in conferenza non sia raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta provinciale la quale provvede in via definitiva;
d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.
8. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di apposito segnale riportante gli estremi di questa legge; sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere comunque integrato da idonea barriera di chiusura.
9. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, ivi comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e similari, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per le relative necessarie manutenzioni.
10. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salve le deroghe di cui ai commi 4 e 9 di quest'articolo."
Art. 2. Abrogazione dell'articolo 6 bis della
1. L'articolo 6 bis della
Art. 3. Modificazione dell'articolo 35 della
1. Nell'articolo 35 della
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali.
1. Le disposizioni di questa legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 6 della
2. Le classificazioni già adottate alla data prevista dal comma 1 mantengono la rispettiva validità fino all'eventuale modifica disposta con le forme previste dall'articolo 6 della
[1] Abrogata dall'art. 115 della