Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 11/06/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Rete ciclabile e ciclopedonale di interesse provinciale |
Art. 3. Mobilità e viabilità ciclistica di interesse locale |
Art. 5. Misure a favore dell’utilizzo della bicicletta |
Art. 6. Informazione |
Art. 7. Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 [...] |
Art. 8. Modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità |
Art. 9. Abrogazione della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali) |
Art. 10. Disposizione finanziaria |
§ 3.4.34 - L.P. 11 giugno 2010, n. 12.
Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità
(B.U. 22 giugno 2010, n. 25)
Art. 1. Finalità
1. Tenendo conto delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e del piano provinciale della mobilità la Provincia promuove la mobilità e la viabilità ciclistica, per favorire l’intermodalità e la migliore fruizione del territorio, garantire lo sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini, le condizioni dell’ambiente e riqualificare gli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare e alla riduzione dei consumi energetici nonché dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico.
2. La Provincia promuove, in particolare:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali inseriti in una rete provinciale, di infrastrutture connesse e il loro collegamento con i servizi di trasporto pubblico;
b) la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico;
c) l’utilizzo ricreativo della bicicletta e il cicloturismo.
3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulle piste ciclabili".
Art. 2. Rete ciclabile e ciclopedonale di interesse provinciale
1. Per promuovere e sviluppare la rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale e l’utilizzo della mobilità alternativa, la Provincia individua:
a) la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale esistenti e le modalità di collegamento intermodale per i tratti privi di connessione;
b) i percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse locale esistenti connessi con la rete provinciale di cui alle lettere a) e c);
c) i percorsi ciclabili e ciclopedonali da realizzare per lo sviluppo delle rete, tenendo conto degli strumenti urbanistici provinciali e locali, del piano generale della mobilità nonché delle esigenze espresse dalle comunità;
d) le infrastrutture connesse alla rete dei percorsi e in particolare i punti di informazione e di ristoro, i parcheggi e le altre infrastrutture necessarie per garantire la sicurezza e la funzionalità dei percorsi nonché l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.
2. La Giunta provinciale approva quanto previsto dal comma 1 sentiti i comuni territorialmente interessati e le comunità, che esprimono entro il termine di tre mesi dalla richiesta le proprie osservazioni; decorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale può prescindere dalle osservazioni.
3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale sono quelli che attraversano l’intero territorio provinciale collegandolo con il territorio di altre regioni e che si connettono con le reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale. I percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale in particolare sono realizzati in modo da:
a) essere funzionali alla mobilità collettiva, ai trasferimenti tra la casa, la scuola e il lavoro nonché all’interscambio con mezzi di trasporto pubblico;
b) interessare il territorio di almeno tre comuni;
c) favorire il cicloturismo in aree di particolare pregio naturalistico, ambientale, culturale e turistico.
4. L’attuazione degli interventi previsti da questo articolo è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 85 della
Art. 3. Mobilità e viabilità ciclistica di interesse locale
1. Per garantire uno sviluppo complessivo della rete e promuovere la viabilità alternativa, i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e le comunità individuano per i propri territori i percorsi ciclabili e ciclopedonali, in modo da garantire la connessione con i percorsi della rete di interesse provinciale.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante del sistema della mobilità collettiva.
3. I percorsi ciclabili e ciclopedonali a carattere urbano privilegiano:
a) la connessione degli abitati con i luoghi di forte attrazione del traffico veicolare locale, quali i centri scolastici, sportivi, commerciali e di servizi;
b) il collegamento con i principali punti di interscambio con le linee del trasporto pubblico;
c) l’individuazione di percorsi a forte attrazione storico-culturale, ambientale e turistica;
d) la coesistenza con l’utenza motorizzata attraverso interventi di moderazione del traffico.
Art. 4. Caratteristiche dei percorsi ciclabili
1. I percorsi ciclabili e ciclopedonali sono tracciati a ridotto impatto ambientale, di norma dedicati e distinti dalle sedi stradali utilizzate per il traffico veicolare, dotati di aree di sosta e di parcheggio nonché di segnaletica e di punti di informazione specifica.
2. La Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e della relativa segnaletica.
3. La Provincia, in sede di progettazione di infrastrutture viarie o ferroviarie o nel loro potenziamento, prevede la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali tenuto conto della rete individuata dall’articolo 2, comma 1, previo parere della struttura provinciale competente per le piste ciclabili di interesse provinciale.
4. L’approvazione dei progetti esecutivi dei percorsi ciclabili e ciclopedonali da parte dei competenti organi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera.
5. Per l’acquisizione delle aree si applica la
6. Il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza inferiore ai 3 metri complessivi.
7. Per i percorsi ciclabili e ciclopedonali non sono previste le distanze minime di rispetto di cui all’articolo 64 della
8. La Provincia cura la gestione e la manutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali individuati nel piano provinciale della mobilità e viabilità ciclistica anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della
Art. 5. Misure a favore dell’utilizzo della bicicletta
1. La Provincia individua strumenti e misure volti alla riduzione dell’uso dell’autoveicolo privato individuale per gli spostamenti tra la casa e il lavoro del proprio personale dipendente, anche per una migliore organizzazione degli orari e per limitare la congestione del traffico, individuando a tal fine un responsabile della mobilità dei dipendenti della Provincia.
2. La Provincia promuove misure e interventi per favorire e sviluppare la mobilità ciclistica. In particolare:
a) promuove l’integrazione dei mezzi di trasporto su gomma o rotaia con l’uso della bicicletta attraverso il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici nonché agevolazioni tariffarie;
b) promuove la costruzione e l’allestimento di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico;
c) promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza in sicurezza dell’utenza motorizzata con quella ciclistica in ambito urbano ed extraurbano, attraverso politiche di moderazione e riduzione della velocità del traffico;
d) promuove la stipulazione, anche progressivamente, di una polizza assicurativa a favore dei lavoratori a copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo della bicicletta connessi con l’attività lavorativa, che comportino l’invalidità permanente o la morte del ciclista;
e) promuove e sostiene progetti volti all’utilizzo della bicicletta da parte di dipendenti di soggetti pubblici e privati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.
Art. 6. Informazione
1. La Provincia realizza un sistema d’informazione sull’offerta ciclabile, anche tramite internet, che comprende i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale, i punti di assistenza e ristoro, in collaborazione con i soggetti preposti alla promozione turistica.
2. La Provincia promuove attività informative ed educative per diffondere l’uso della bicicletta anche in collaborazione con le scuole guida e con gli enti locali, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al risparmio energetico, al benessere fisico e al miglioramento degli stili di vita.
Art. 7. Modificazione dell’articolo 4 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della
"6.1. Negli edifici interamente utilizzati ai sensi di quest’articolo è previsto un luogo di deposito per le biciclette in cortili o spazi comuni che, se possibile, sono attrezzati a questo scopo."
Art. 8. Modificazioni dell’articolo 52 della
1. All’articolo 52 della
a) nel comma 3 le parole: "il termine è dimezzato nel caso di varianti;" sono soppresse;
b) nel comma 4 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La struttura e gli enti previsti dal primo periodo esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i quali se ne prescinde; fermo restando il rispetto di tale termine, le amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori.";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Nel caso di varianti che non richiedano la sottoposizione a valutazione strategica, i termini previsti dai commi 3 e 4, ad eccezione di quello previsto per il parere della commissione del Consiglio provinciale, sono dimezzati.";
d) nel comma 5 dopo le parole: "e delle osservazioni pervenute" sono inserite le seguenti: "e motivando espressamente l’eventuale scostamento dai pareri acquisiti";
e) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: "Le amministrazioni coinvolte in fase di approvazione del piano non si pronunciano, in fasi successive, su scelte già effettuate dal piano medesimo."
Art. 9. Abrogazione della
1. E’ abrogata la
Art. 10. Disposizione finanziaria
1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 40.20.220 (Investimenti di ripristino e valorizzazione ambientale).