§ 3.4.25 - Legge Provinciale 26 novembre 1990, n. 31.
Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali - Modifiche alla legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:26/11/1990
Numero:31


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.  Organi tecnico-consultivi.
Art. 3.  Articolazione del servizio comunicazioni e trasporti.
Art. 4.  Inquadramento del personale.


§ 3.4.25 - Legge Provinciale 26 novembre 1990, n. 31.

Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali - Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e alla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

(B.U. 4 dicembre 1990, n. 54).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Organi tecnico-consultivi.

     1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni svolte dagli organi tecnico-consultivi del Ministero dei trasporti e trasferite alla Provincia, sono esercitate, limitatamente al settore dei trasporti pubblici su strada, dal comitato consultivo autolinee previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53.

 

     Art. 3. Articolazione del servizio comunicazioni e trasporti.

     1. Per lo svolgimento delle attribuzioni spettanti al servizio comunicazioni e trasporti, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire due uffici, nell'ambito del servizio sopra citato, con i criteri di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed anche in aggiunta al numero massimo stabilito dal richiamato articolo 8.

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 4. Inquadramento del personale.

     1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19

novembre 1987, n. 527 presso la soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e

dei trasporti in concessione per il Trentino Alto Adige - uffici di Trento può, a domanda, chiedere il trasferimento alla Provincia, la quale individua fra il personale che chiede il trasferimento, nei limiti del contingente previsto dal comma 3 dell'articolo 4 dello stesso decreto, quello da inquadrare nel ruolo unico provinciale.

     2. Il personale interessato viene inquadrato nel livello funzionale- retributivo provinciale corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza. Nell'ambito del livello funzionale-retributivo di inquadramento il personale viene collocato nel profilo professionale corrispondente a quello di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale dello stesso livello di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Provincia.

     3. Ai fini della determinazione del trattamento economico da attribuire al personale inquadrato a norma del presente articolo si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello complessivo pensionabile in godimento presso l'ente di provenienza, il dipendente conserva quest'ultimo trattamento.

     4. Il dipendente, la cui posizione giuridico economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, sarà oggetto di una nuova operazione di inquadramento.

     5. Le domande previste al comma 1 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. L'inquadramento previsto dal presente articolo avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5.

     7. In relazione alle unità di personale che verrà inquadrato nel ruolo unico provinciale ai sensi del presente articolo saranno aumentati di pari numero i posti d'organico dei corrispettivi livelli funzionali-retributivi stabiliti nella tabella costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Sostituisce la scheda n. 36 dell'allegato alla L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[3] Recano disposizioni finanziarie.