§ 2.1.122 - Legge Regionale 2 maggio 1993, n. 9.
Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/05/1993
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Sedi degli uffici del giudice di pace).
Art. 2.  (Procedura per la proposta di nomina dei giudici di pace).
Art. 3.  (Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche).
Art. 4.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace).
Art. 5.  (Inquadramento del personale comunale).
Art. 6.  (Inquadramento del personale proveniente dalle cancellerie giudiziarie).
Art. 7.  (Modalità di inquadramento del personale).
Art. 8.  (Personale in posizione di comando).
Art. 9.  (Spese per il personale e la fornitura delle attrezzature per il funzionamento degli uffici del giudice di pace).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.122 - Legge Regionale 2 maggio 1993, n. 9.

Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace.

(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).

 

CAPO I

Uffici del giudice di pace

 

Art. 1. (Sedi degli uffici del giudice di pace).

     1. Gli uffici del giudice di pace nella regione Trentino-Alto Adige hanno sede, alla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, relativamente all'accorpamento degli uffici, e dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, relativamente all'istituzione di sedi distaccate degli uffici, nei seguenti comuni capoluogo dei mandamenti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30:

     Provincia di Bolzano:

     - Bolzano, Bressanone, Brunico, Caldaro, Chiusa, Egna, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno;

     Provincia di Trento:

     - Trento, Riva del Garda, Rovereto, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Fiera di Primiero, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Tione di Trento.

 

     Art. 2. (Procedura per la proposta di nomina dei giudici di pace).

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito del procedimento di proposta per la nomina all'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, provvede in conformità al disposto di cui agli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

 

CAPO II

Organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace

 

     Art. 3. (Ruolo unico del personale regionale e dotazioni organiche).

     1. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale regionale. A tal fine le dotazioni organiche del ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella C della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, così come sostituite dall'articolo 27 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, sono sostituite da quelle di cui alla allegata tabella A.

     2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace sono stabilite per le province di Bolzano e di Trento dalla allegata tabella B.

     3. Con le medesime modalità previste per il restante personale, saranno successivamente determinate le dotazioni organiche dei singoli uffici del giudice di pace e, se del caso, saranno definiti particolari profili professionali.

     4. L'amministrazione regionale, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici del giudice di pace, in particolare per quanto riguarda il rispetto della vigente normativa sull'uso delle lingue negli uffici giudiziari, può provvedere all'assegnazione presso tali strutture di personale inserito nel ruolo unico regionale.

 

     Art. 4. (Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace).

     1. Salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge, al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

 

CAPO III

Disposizioni per la prima copertura degli uffici del giudice di pace

 

     Art. 5. (Inquadramento del personale comunale).

     1. Il personale di ruolo dei comuni della regione Trentino-Alto Adige, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici di conciliazione, può, entro trenta giorni dalla data medesima, chiedere l'inquadramento nel ruolo unico del personale regionale.

     2. Sono considerati in servizio presso gli uffici di conciliazione i dipendenti comunali che esercitano funzioni di cancelleria o di segreteria presso gli uffici medesimi.

     3. La Giunta regionale provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento, con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 e avendo riguardo alla data del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere o dell'assegnazione all'ufficio.

     4. Tale personale viene assegnato, preferibilmente, all'originaria sede di servizio o all'ufficio del giudice di pace nel cui mandamento tale originaria sede è compresa.

 

     Art. 6. (Inquadramento del personale proveniente dalle cancellerie giudiziarie).

     1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo presso le cancellerie degli uffici giudiziari siti nella regione Trentino-Alto Adige, ad eccezione di quello appartenente alla terza qualifica funzionale ed alla quarta qualifica funzionale, profilo professionale conducente di automezzi speciali, può, a richiesta, essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La Giunta regionale provvede all'accoglimento delle domande di inquadramento nei limiti dei posti in ruolo che risulteranno vacanti dopo l'applicazione dell'articolo 5.

     3. I posti previsti dal comma 1 sono portati in diminuzione di quelli previsti dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

 

     Art. 7. (Modalità di inquadramento del personale).

     1. L'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6 è disposto, nei limiti dei posti d'organico, nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali del ruolo unico del personale regionale, con il riconoscimento ai fini economici e giuridici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale viene attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente del ruolo stesso, oltre alle eventuali indennità spettanti a norma di legge. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito presso l'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici di carattere generale.

     2. Nell'inquadramento del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace aventi sede in provincia di Bolzano, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

     3. Il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, riferito alle singole qualifiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce requisito per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui all'articolo 6, che chiede l'assegnazione agli uffici del giudice di pace siti in provincia di Bolzano.

 

     Art. 8. (Personale in posizione di comando).

     1. La Giunta regionale, al fine di sopperire alle esigenze di funzionamento degli uffici del giudice di pace, è autorizzata ad avvalersi, fino alla data del 31 dicembre 1994 [1], di personale dipendente dallo Stato, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, dai Consigli delle medesime Province e della Regione o da altri enti pubblici, collocato in posizione di comando presso la Regione in conformità alla legislazione regionale vigente.

     2. Il personale di cui al comma 1 può chiedere l'inquadramento nel ruolo unico regionale dopo sei mesi di servizio in posizione di comando presso l'amministrazione regionale.

     3. L'inquadramento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi al semestre di servizio presso la Regione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale e previo accertamento del lodevole servizio prestato presso l'ufficio di assegnazione.

     4. Il personale viene inquadrato nella qualifica corrispondente alla qualifica o al livello funzionale ricoperto nell'ente di provenienza e collocato nel profilo professionale corrispondente alla qualifica e al profilo professionale di provenienza. Ove manchi corrispondenza di mansioni, il personale viene collocato nel profilo professionale della stessa qualifica di inquadramento corrispondente o assimilabile alle funzioni svolte presso la Regione.

     5. L'inquadramento è disposto secondo le modalità di cui all'articolo 7.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 9. (Spese per il personale e la fornitura delle attrezzature per il funzionamento degli uffici del giudice di pace).

     1. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

     2. La Regione provvede alla fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici dei giudici di pace.

     3. Le spese sostenute dalla Regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 vengono rimborsate dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura dell'onere per l'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, avente decorrenza dall'esercizio 1994, si provvede con l'assegnazione annuale prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 per le funzioni relative all'istituzione del giudice di pace.

 

TABELLA A [2]

RUOLO UNICO DEL PERSONALE REGIONALE

DOTAZIONI ORGANICHE

 

 

Carriera dirigenziale - qualifica dirigente

9

Qualifica funzionale nona

57

Qualifica funzionale ottava

87

Qualifica funzionale settima

143

Qualifica funzionale sesta

190

Qualifica funzionale quinta

254

Qualifica funzionale quarta

173

Qualifica funzionale terza

71

Qualifica funzionale seconda

1

Qualifica funzionale prima

0

Totale

985

 

 

 

TABELLA B [3]

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

 

 

prov. di Bolzano

prov. di Trento

Qualifica funzionale nona

1

1

Qualifica funzionale ottava

10

12

Qualifica funzionale settima

2

1

Qualifica funzionale sesta

16

14

Qualifica funzionale quinta

7

7

Qualifica funzionale quarta

19

19

Qualifica funzionale terza

13

13

Qualifica funzionale seconda

0

0

Qualifica funzionale prima

0

0

Qualifica funzionale prima

0

0

Totale

68

67

 


[1] Per differimento del termine, vedi l'art. 3 della L.R. 28 aprile 1995, n. 3.

[2] Per una modifica alla presente tabella, vedi l'art. 10 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8.

[3] Tabella abrogata dall'art. 10 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8.