§ 2.1.65 - Legge Provinciale 12 luglio 1982, n. 11. [*]
Proroga fino al riassetto normativo ed economico della categoria del trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:12/07/1982
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, è prorogato fino al riassetto normativo ed economico della categoria e [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Alla copertura del maggior onere di lire 190 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, [...]
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.1.65 - Legge Provinciale 12 luglio 1982, n. 11. [*]

Proroga fino al riassetto normativo ed economico della categoria del trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25.

(B.U. 12 luglio 1982, n. 33).

 

Art. 1.

     Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25, è prorogato fino al riassetto normativo ed economico della categoria e comunque non oltre il 30 giugno 1983.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Alla copertura del maggior onere di lire 190 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «personale in attività di servizio ed in quiescenza» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della Legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

     All'onere valutato nell'importo di lire 160 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, in una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1982-1984 di cui all'articolo 14 della Legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo modificativo dell'art. 82 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.