Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 27/04/1960 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Le pensioni del personale provinciale a carico dei fondi provinciali, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1956, sono riliquidate, con effetto da questa ultima data, [...] |
Art. 3. (Omissis) |
§ 2.1.8 - Legge Provinciale 27 aprile 1960, n. 5. [1]
Miglioramenti economici a favore del personale provinciale in attività di servizio e variazione del computo delle pensioni a carico dei fondi provinciali.
(B.U. 3 maggio 1960, n. 19).
[1. A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale provinciale in attività di servizio sono estese le disposizioni di cui all'art. 1 della
1. Le pensioni del personale provinciale a carico dei fondi provinciali, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1956, sono riliquidate, con effetto da questa ultima data, applicando le norme di cui alla
(Omissis) [3].
[1] Abrogata dall'art. 78 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Reca disposizioni finanziarie.