§ 2.1.14 - Legge Provinciale 29 agosto 1962, n. 10.
Aggiornamento del trattamento di riposo al personale provinciale, iscritto al Fondo pensioni della Provincia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/08/1962
Numero:10


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1962, la liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, ai dipendenti provinciali di cui 1'art. 2 della Legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16, e [...]
Art. 2.      A decorrere dalla data di cui al precedente articolo, la maggiorazione delle pensioni e degli assegni prevista dall'art. 2 della Legge provinciale 4 febbraio 1958, n. 5, è elevata dal 300% al [...]
Art. 3.      Alla maggiore spesa di L. 11.000.000 per l'esercizio 1962, sarà fatto fronte con lo stanziamento di cui all'art. 11 del bilancio approvato per l'esercizio medesimo, nel quale è stata prevista la [...]


§ 2.1.14 - Legge Provinciale 29 agosto 1962, n. 10. [1]

Aggiornamento del trattamento di riposo al personale provinciale, iscritto al Fondo pensioni della Provincia.

(B.U. 4 settembre 1962, n. 36).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1962, la liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, ai dipendenti provinciali di cui 1'art. 2 della Legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16, e l'art. 1 della Legge provinciale 4 febbraio 1958, n. 5, viene eseguita sulla base degli stipendi previsti dalla Legge provinciale 23 giugno 1960, n. 7, Tabella - Allegato B.

 

     Art. 2.

     A decorrere dalla data di cui al precedente articolo, la maggiorazione delle pensioni e degli assegni prevista dall'art. 2 della Legge provinciale 4 febbraio 1958, n. 5, è elevata dal 300% al 400%.

 

     Art. 3.

     Alla maggiore spesa di L. 11.000.000 per l'esercizio 1962, sarà fatto fronte con lo stanziamento di cui all'art. 11 del bilancio approvato per l'esercizio medesimo, nel quale è stata prevista la maggiorazione indicata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.