§ 2.1.7 - Legge Provinciale 4 febbraio 1958, n. 5.
Norme riguardanti il trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/02/1958
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Agli impiegati e ai salariati della Provincia in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924 sono estese le disposizioni sul trattamento di riposo previste dalla Legge [...]
Art. 2.      Ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed ai titolari di assegni vitalizi è concesso un aumento del 300% da computare sulla pensione od assegno [...]
Art. 3.      L'ammontare annuo lordo delle pensioni e degli assegni vitalizi risultante dall'applicazione della presente legge sarà arrotondato per eccesso a lire cento.
Art. 4.      Il personale previsto dalla presente legge conserva, agli effetti dell'assimilazione ed ai fini della riliquidazione, il gruppo, il grado e la qualifica già determinati in sede di attuazione [...]


§ 2.1.7 - Legge Provinciale 4 febbraio 1958, n. 5. [1]

Norme riguardanti il trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924.

(B.U. 11 febbraio 1958, n. 6).

 

Art. 1.

     Agli impiegati e ai salariati della Provincia in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924 sono estese le disposizioni sul trattamento di riposo previste dalla Legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16.

 

     Art. 2.

     Ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed ai titolari di assegni vitalizi è concesso un aumento del 300% da computare sulla pensione od assegno vitalizio in godimento alla data del 30 giugno 1956, ritenendosi con ciò assorbito qualsiasi altro assegno, comunque denominato ed a qualsiasi titolo corrisposto.

 

     Art. 3.

     L'ammontare annuo lordo delle pensioni e degli assegni vitalizi risultante dall'applicazione della presente legge sarà arrotondato per eccesso a lire cento.

 

     Art. 4.

     Il personale previsto dalla presente legge conserva, agli effetti dell'assimilazione ed ai fini della riliquidazione, il gruppo, il grado e la qualifica già determinati in sede di attuazione della deliberazione della Giunta provinciale del 3 giugno 1952, n. 285/3-I ratificata dal Consiglio provinciale in seduta 28 luglio 1952, relativa all'aggiornamento delle pensioni provinciali.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Norma finanziaria ed entrata in vigore.