Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 29/08/1957 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Ai dipendenti provinciali ai quali, per effetto della prima applicazione del conglobamento totale del trattamento economico di cui alla Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, competa nel [...] |
Art. 2. Nulla è innovato allo sviluppo automatico di carriere per il personale provinciale previsto dalla Legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, da norme del Regolamento organico o da precedenti [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti degli articoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio di [...] |
§ 2.1.5 - Legge Provinciale 29 agosto 1957, n. 7. [*]
Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, nella prima applicazione della Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10.
(B.U. 3 settembre 1957, n. 36).
Ai dipendenti provinciali ai quali, per effetto della prima applicazione del conglobamento totale del trattamento economico di cui alla
Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente provinciale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° luglio 1956, lo stipendio o paga o retribuzione del grado o qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nel grado o qualifica iniziale.
Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.
Nulla è innovato allo sviluppo automatico di carriere per il personale provinciale previsto dalla
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti degli articoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio di cui al bilancio di previsione 1957 e successivi.
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della