§ 1.5.5 - Legge Regionale 9 novembre 1983, n. 13.
Modifiche ed integrazioni delle leggi contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.5 partecipazione e referendum
Data:09/11/1983
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      1. Le caratteristiche delle schede per il referendum abrogativo indicate nelle Tabelle A e B allegate alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono sostituite da [...]
Art. 23.      1. Il personale dipendente della Regione addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad [...]
Art. 24.  (Norme transitorie e finali)
Art. 25.      1. La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di Testo Unico la presente legge con la legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e legge regionale 26 settembre 1978, n. 18.
Art. 26.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 ai sensi [...]


§ 1.5.5 - Legge Regionale 9 novembre 1983, n. 13.

Modifiche ed integrazioni delle leggi contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.

(B.U. 15 novembre 1983, n. 58). [1]

 

Art. 1. [2].

 

     Art. 2. [3].

 

     Art. 3. [4].

 

     Art. 4. [5].

 

     Art. 5. [6].

 

     Art. 6. [7].

 

     Art. 7. [8].

 

     Art. 8. [9].

 

     Art. 9. [1]0.

 

     Art. 10. [1]1.

 

     Art. 11. [1]2.

 

     Art. 12. [1]3.

 

     Art. 13. [1]4.

 

     Art. 14. [1]5.

 

     Art. 15. [1]6.

 

     Art. 16. [1]7.

 

     Art. 17. [1]8.

 

     Art. 18. [1]9.

 

     Art. 19. [2]0.

 

     Art. 20. [2]1.

 

     Art. 21. [2]2.

 

     Art. 22.

     1. Le caratteristiche delle schede per il referendum abrogativo indicate nelle Tabelle A e B allegate alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e successive modificazioni, sono sostituite da quelle indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 23.

     1. Il personale dipendente della Regione addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data della votazione stessa.

 

     Art. 24. (Norme transitorie e finali)

     1. Per l'ulteriore corso della richiesta di referendum popolare, già depositata, per l'abrogazione della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1978, n. 56 si applicano le norme della presente legge.

 

     Art. 25.

     1. La Giunta regionale è tenuta a riunire e coordinare in forma di Testo Unico la presente legge con la legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 e legge regionale 26 settembre 1978, n. 18.

 

     Art. 26.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la legge di bilancio nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6 ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 8.

     2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Vedi L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[2] Sostituisce il 1° e 2° comma e abroga 5° comma dell'art. 1 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[4] Modifica l'art. 4 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[5] Modifica l'art. 5 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[6] Modifica l'art. 6 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[7] Sostituisce l'art. 7 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[8] Modifica l'art. 7 bis della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[9] Modifica l'art. 8 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]10 Abroga l'art. 9 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]11 Modifica l'art. 10 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]12 Modifica l'art. 11 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]13 Abroga l'art. 12 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]14 Modifica l'art. 13 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]15 Modifica il 1° comma e abroga il 3° comma dell'art. 14 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]16 Modifica l'art. 14 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]17 Modifica l'art. 15 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]18 Modifica l'art. 16 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[1]19 Modifica l'art. 18 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[2]20 Modifica l'art. 21 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[2]21 Modifica l'art. 22 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[2]22 Modifica l'art. 24 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.