Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.2 norme elettorali |
Data: | 09/07/2008 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) |
Art. 2. Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale n. 2 del 2003 |
§ 1.2.14 - L.P. 9 luglio 2008, n. 8.
Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell’accesso alla carica di consigliere provinciale
(B.U. 15 luglio 2008, n. 29)
Art. 1. Modificazione dell’articolo 25 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 25 della
"6 bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito."
Art. 2. Modificazione dell’articolo 30 della
1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 30 della
"j bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dall’articolo 25, comma 6 bis;".