§ 1.2.14 - L.P. 9 luglio 2008, n. 8.
Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.2 norme elettorali
Data:09/07/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)
Art. 2.  Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale n. 2 del 2003


§ 1.2.14 - L.P. 9 luglio 2008, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell’accesso alla carica di consigliere provinciale

(B.U. 15 luglio 2008, n. 29)

 

Art. 1. Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, è inserito il seguente:

"6 bis. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all’unità superiore. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del marito."

 

     Art. 2. Modificazione dell’articolo 30 della legge provinciale n. 2 del 2003

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale n. 2 del 2003 è inserita la seguente:

"j bis) ricusa le liste che non osservano la quota di rappresentanza di genere prevista dall’articolo 25, comma 6 bis;".