Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.11 disciplina generale |
Data: | 13/10/2008 |
Numero: | 157 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con [...] |
Art. 2. 1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità delle operazioni di cui [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 30.11.27 - D.L. 13 ottobre 2008, n. 157. [1]
Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio.
(G.U. 13 ottobre 2008, n. 240)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
Considerato l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;
Valutata la straordinaria necessità e urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, definito con il
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.
4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del
1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.
2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 13 dicembre 2008, n. 291). Abrogato dall'art. 1 della