§ 3.1.123 - L.R. 4 agosto 2009, n. 19.
Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della regione


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:04/08/2009
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed oggetto)
Art. 2.  (Destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione)
Art. 3.  (Interventi di divulgazione e comunicazione)
Art. 4.  (Soggetti attuatori)
Art. 5.  (Consultazione)
Art. 6.  (Analisi e monitoraggio)
Art. 7.  (Rete informativa e divulgativa agricola)
Art. 8.  (Piano degli interventi di divulgazione e comunicazione)
Art. 9.  (Selezione dei progetti)
Art. 10.  (Finanziamenti)
Art. 11.  (Controlli)
Art. 12.  (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato – Clausola di sospensione)
Art. 13.  (Abrogazioni)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie)
Art. 15.  (Disposizione finanziaria)


§ 3.1.123 - L.R. 4 agosto 2009, n. 19.

Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l’innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della regione

(B.U. 14 agosto 2009, n. 30)

 

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. La Regione sostiene le attività di divulgazione, di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, al fine di promuovere:

a) lo sviluppo armonico, sostenibile ed integrato delle aree agricole regionali;

b) la crescita della competenza e della competitività degli operatori e delle imprese del settore agricolo, agroalimentare e forestale;

c) la conservazione e la valorizzazione del territorio rurale e dell’ambiente, anche attraverso l’affermazione della multifunzionalità

dell’impresa agricola;

d) la tutela della salute degli operatori agricoli, il benessere degli animali, nonché la salubrità dei luoghi di lavoro e di produzione;

e) l’educazione e la sicurezza dei consumatori in materia alimentare;

f) l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in coerenza con i principi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, detta norme per l’individuazione e la realizzazione di interventi di divulgazione e di comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, di seguito denominati interventi di divulgazione e comunicazione, nonché per il relativo finanziamento.

 

     Art. 2. (Destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione)

1. Sono destinatari degli interventi di divulgazione e comunicazione gli imprenditori e gli operatori agricoli, i consumatori, gli enti pubblici e le persone giuridiche private, con o senza scopo di lucro.

 

2. Il piano di cui all’articolo 8 individua, per ciascuna tipologia di intervento, i relativi destinatari in riferimento al fabbisogno informativo e/o di sviluppo dei diversi settori, con particolare riguardo alla tipologia ed all’oggetto dell’intervento stesso nonché alla specifica filiera produttiva.

 

     Art. 3. (Interventi di divulgazione e comunicazione)

1. Gli interventi di divulgazione e comunicazione possono essere a carattere polivalente o specialistico e sono relativi a:

a) attività di animazione, servizi di consulenza, di assistenza e di aggiornamento professionale nei confronti degli imprenditori, degli operatori e degli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale;

b) attività di comunicazione istituzionale sulle tematiche di interesse agricolo, agroalimentare e forestale;

c) servizi di orientamento attraverso interventi rivolti all’imprenditoria, al mercato ed ai consumatori;

d) attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio rurale;

e) indagini ed analisi conoscitive.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati, anche attraverso l’utilizzo di mezzi informatici ed interattivi, con metodologie divulgative quali:

a) campagne di informazione e di animazione;

b) sportelli informativi;

c) prodotti editoriali;

d) incontri e riunioni informative nonché attività dimostrative.

 

     Art. 4. (Soggetti attuatori)

1. Attuano gli interventi di divulgazione e comunicazione, sulla base di specifici progetti dagli stessi presentati, i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli organismi di loro emanazione;

b) le organizzazioni del movimento cooperativo;

c) gli altri soggetti riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria vigente.

 

     Art. 5. (Consultazione)

1. La Regione promuove il confronto con i soggetti coinvolti nell’individuazione e nella realizzazione degli interventi di cui alla presente legge attraverso la consultazione periodica degli stessi, al fine di acquisire le informazioni utili, di rilevare i fabbisogni, di definire le tipologie di interventi di divulgazione e comunicazione nonché di provvedere ad una loro eventuale riformulazione.

 

     Art. 6. (Analisi e monitoraggio)

1. Al fine di assicurare l’effettiva rispondenza degli interventi di divulgazione e comunicazione alle esigenze del territorio nonché per valutare l’efficacia e l’efficienza degli stessi in merito al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano di cui all’articolo 8, l’amministrazione regionale svolge le seguenti attività:

a) analisi della realtà rurale regionale e delle relative esigenze di divulgazione e comunicazione;

b) monitoraggio permanente sull’efficacia degli interventi, ovvero verifica periodica sulla realizzazione degli stessi, mediante la valutazione sull’adeguatezza delle strategie, dei mezzi e del personale impiegati.

 

2. Le informazioni risultanti dalle attività di analisi e di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un’apposita banca dati, organizzata dall’amministrazione regionale o affidata da questa a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

3. Le attività di analisi e di monitoraggio possono essere effettuate anche avvalendosi delle informazioni assunte attraverso la Rete informativa e divulgativa agricola di cui all’articolo 7.

 

     Art. 7. (Rete informativa e divulgativa agricola)

1. E’ istituita, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, la Rete informativa e divulgativa agricola (RIDA) quale rete di rilevamento dati volta a favorire la circolazione e l’integrazione delle informazioni tra i soggetti coinvolti ed interessati alla individuazione e alla realizzazione degli interventi di divulgazione e comunicazione.

 

2. Per il coordinamento della RIDA la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dei soggetti attuatori dei progetti selezionati ai sensi dell’articolo 9, anche ai fini del rilevamento e dell’elaborazione dei dati.

 

     Art. 8. (Piano degli interventi di divulgazione e comunicazione)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, adotta il piano degli interventi di divulgazione e comunicazione, di durata annuale, nel quale, in base ai fabbisogni emersi dall’analisi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), sono definiti in particolare:

a) gli obiettivi che la Regione intende raggiungere nel periodo di validità del piano;

b) gli ambiti territoriali di intervento ritenuti prioritari;

c) gli interventi da realizzare ed i relativi destinatari;

d) la durata, pluriennale o annuale, degli interventi di divulgazione e comunicazione e le modalità di realizzazione degli stessi nonché le forme di integrazione ed interazione con altre strutture dell’amministrazione regionale eventualmente coinvolte;

e) i criteri di selezione dei progetti, le spese ritenute ammissibili, i termini e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

f) la ripartizione delle risorse tra i diversi ambiti di intervento e per il funzionamento della RIDA, nonché la relativa copertura finanziaria e la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori di cui all’articolo 4;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti;

h) le modalità per il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull’utilizzazione dei finanziamenti, anche ai fini di un’eventuale revoca degli stessi.

 

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, entro il 30 settembre delibera la proposta di piano di cui al comma 1 per l’anno successivo.

 

     Art. 9. (Selezione dei progetti)

1. La selezione dei progetti avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie a condizione che gli stessi prevedano:

a) la costituzione, da parte dei soggetti attuatori, di minimo un centro informativo che presta la propria attività nei confronti della collettività presente nell’ambito territoriale interessato dall’intervento;

b) la presenza, per ciascun centro informativo, di minimo cinque unità di personale tecnico qualificato, di cui una con funzioni direttive, per la quale è necessaria l’iscrizione all’ordine dei dottori agronomi e forestali o all’ordine dei medici veterinari o, in alternativa, il possesso del diploma di perito agrario od agrotecnico ed almeno cinque anni di iscrizione nel rispettivo collegio professionale;

c) l’adesione ad ogni centro informativo di un numero non inferiore a tremila aziende agricole o a venti cooperative con un numero non inferiore a mille soci ed un fatturato minimo di 50 mila euro.

 

2. I progetti sono, altresì, selezionati sulla base dei criteri indicati nel piano di cui all’articolo 8, tenendo conto, in particolare, della capacità operativa ed economica dei soggetti attuatori, della professionalità, dell’esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale impiegato per la realizzazione del progetto, nonché dell’ubicazione ed organizzazione degli stessi soggetti sul territorio.

 

     Art. 10. (Finanziamenti)

1. Il finanziamento degli interventi di divulgazione e comunicazione è concesso, per gli interventi di tipo polivalente, nella misura massima dell’80 per cento della spesa ammissibile, nonché, per gli interventi di tipo specialistico, nella misura massima del 95 per cento della spesa ammissibile.

 

2. In base alle risultanze dell’attività di monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), è concesso un ulteriore finanziamento, pari al 5 per cento della spesa ammissibile, al raggiungimento del 100 per cento degli obiettivi fissati nel piano di cui all’articolo 8, ovvero qualora gli obiettivi stessi siano raggiunti soltanto in una percentuale compresa tra il 60 e l’80 per cento, è prevista una detrazione del finanziamento concesso nella misura del 10 per cento della spesa ammissibile.

 

3. Qualora gli obiettivi fissati nel piano di cui all’articolo 8 siano raggiunti soltanto in una percentuale inferiore al 60 per cento, oltre alla detrazione del 10 per cento della spesa ammissibile di cui al comma 2, è prevista un’ulteriore detrazione pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

 

4. Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai sensi dei commi 2 e 3, la competente struttura regionale tiene conto di eventuali variabili non prevedibili che hanno inciso sull’efficacia dell’intervento di divulgazione e comunicazione.

 

     Art. 11. (Controlli)

1. La struttura regionale competente svolge il controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sull’utilizzazione dei finanziamenti con le modalità previste dal piano di cui all’articolo 8 ed, in particolare, effettua:

a) controlli a campione, sui progetti in corso, sulla concreta attuazione degli stessi nonché, per l’accertamento dell’effettivo possesso da parte dei soggetti attuatori, sui requisiti dagli stessi dichiarati;

b) verifiche finali sulla base della documentazione tecnica, economica ed amministrativa presentata a tal fine dai soggetti attuatori, per accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi.

 

2. Qualora nel corso dei controlli di cui al presente articolo emergano difficoltà nell’attuazione dei progetti finanziati, anche in virtù del verificarsi di eventi non prevedibili, la Regione, nei limiti del finanziamento preventivamente concesso, consente variazioni ed integrazioni ai progetti stessi.

 

     Art. 12. (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato – Clausola di sospensione)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto previsto ai commi 1 e 2.

 

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14 maggio 1998, L 142.

 

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27 marzo 1999, L 83. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

4. I suddetti contributi non possono cumularsi, oltre i massimali previsti dalla normativa comunitaria in materia, con altre sovvenzioni pubbliche riferite alle stesse voci di spesa.

 

     Art. 13. (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);

b) legge regionale 18 febbraio 1989, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56: “Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo”);

c) legge regionale 5 marzo 1990, n. 25 (Modifica all’art. 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, avente ad oggetto: “Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo”);

d) legge regionale 4 dicembre 1992, n. 49 (Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, recante norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo);

e) comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, nella parte in cui è prevista l’abrogazione degli articoli 3 e 4 della l.r. 56/1987 concernente la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo;

f) legge regionale 29 maggio 1997, n. 15 (Modifica della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 concernente: “Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo”);

g) articolo 70 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, relativo a modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 concernente la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di cui all’articolo 8 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Sono fatte salve le obbligazioni già assunte in attuazione dei piani e dei programmi approvati ai sensi della l.r. 56/1987 e successive modifiche e non ancora conclusi.

 

     Art. 15. (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B15, di un apposito capitolo denominato “Interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale”, con uno stanziamento pari a 500 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera b), dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2009.