§ 3.1.68 - L.R. 5 marzo 1990, n. 25.
Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 avente ad oggetto: «Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo».


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:05/03/1990
Numero:25


Sommario
Art. 1.  1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
Art. 2.  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le dizioni «che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso» e «che siano in possesso dei requisiti di cui [...]


§ 3.1.68 - L.R. 5 marzo 1990, n. 25. [1]

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 avente ad oggetto: «Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo».

(B.U. 20 marzo 1990, n. 8).

 

Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le dizioni «che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso» e «che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58», contenute rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b) del quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, sono entrambe sostituite dall'espressione «che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2009, n. 19.