§ 6.5.5 - L.P. 12 agosto 1978, n. 48.
Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: Norme per l'ulteriore utilizzo e [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 patrimonio e partecipazioni
Data:12/08/1978
Numero:48


Sommario
Art. 1.      Al secondo comma, lett. b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, modificato con l'art. 6 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, è aggiunta la seguente frase:
Art. 2.      Viene confermato, quale corrispettivo della vendita dei beni di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, il prezzo di stima determinato dalla direzione [...]
Art. 3.      L'art. 2, lett. b), della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui il bene già rilevato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie sia stato [...]
Art. 4.      Qualora un bene di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, è destinato in parte al perseguimento di scopi o finalità di pubblico interesse, la vendita a persone private [...]
Art. 5.      Qualora una persona con titolo di prelazione abbia richiesto l'acquisto per più di uno dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, spetta al potere discrezionale [...]
Art. 6.      La Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza ad ogni altro richiedente, a persone con titolo di [...]
Art. 7.      La disposizione di cui all'art. 10 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, non si applica nei confronti di coloro che hanno acquistato il bene ai sensi del secondo comma, lett. b), [...]
Art. 8. 


§ 6.5.5 - L.P. 12 agosto 1978, n. 48.

Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano, e trasferimento di beni immobili ai Comuni".

(B.U. 17 ottobre 1978, n. 53).

 

     Art. 1.

     Al secondo comma, lett. b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, modificato con l'art. 6 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, è aggiunta la seguente frase:

     "Il valore dell'assegnando bene così com'è definito nella stima di cui all'art. 7 si considera corrispondente qualora non superi il prezzo pagato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie per rilevare, in base al regio decreto-legge 13 dicembre 1939, n. 1988, convertito in legge 23 dicembre 1940, n. 1914, il bene già di proprietà del richiedente rivalutato secondo i dati ufficiali ISTAT riferiti al costo della vita moltiplicato per due".

 

          Art. 2.

     Viene confermato, quale corrispettivo della vendita dei beni di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, il prezzo di stima determinato dalla direzione tecnica provinciale e approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 5 agosto 1974, n. 3256.

 

          Art. 3.

     L'art. 2, lett. b), della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui il bene già rilevato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie sia stato ritrasferito all'originario proprietario, a titolo oneroso, prima dell'entrata in vigore della legge 11 marzo 1972, numero 118.

 

          Art. 4.

     Qualora un bene di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, è destinato in parte al perseguimento di scopi o finalità di pubblico interesse, la vendita a persone private può essere limitata alla parte non destinata a fini pubblici.

     In tal caso il valore stabilito ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sarà ripartito tra la parte destinata a fini pubblici e quella non utilizzabile per i fini di cui sopra, in proporzione alla cubatura, rispettivamente alla superficie, a seconda che si tratti di edificio o di terreno.

 

          Art. 5.

     Qualora una persona con titolo di prelazione abbia richiesto l'acquisto per più di uno dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, spetta al potere discrezionale della Giunta provinciale determinare quale dei beni richiesti indicati nella domanda può essere alienato al richiedente.

     In tal caso la Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione di uno solo dei beni per i quali è stata presentata la domanda di acquisto, prescindendo dal valore di cui al secondo comma, lett. b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche.

 

          Art. 6.

     La Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza ad ogni altro richiedente, a persone con titolo di prelazione di cui all'art. 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, che dimostrino che il bene che intendono acquistare, rilevato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie, era anteriormente di loro proprietà.

 

          Art. 7.

     La disposizione di cui all'art. 10 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, non si applica nei confronti di coloro che hanno acquistato il bene ai sensi del secondo comma, lett. b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, nonché dell'art. 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, numero 46.

     La disposizione del suddetto art. 10 troverà comunque piena applicazione qualora il bene sia stato acquistato da chi era già precedentemente proprietario dello stesso.

 

          Art. 8. [1]


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 21 gennaio 1987, n. 2.