Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 patrimonio e partecipazioni |
Data: | 12/08/1978 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Al secondo comma, lett. b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, modificato con l'art. 6 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, è aggiunta la seguente frase: |
Art. 2. Viene confermato, quale corrispettivo della vendita dei beni di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, il prezzo di stima determinato dalla direzione [...] |
Art. 3. L'art. 2, lett. b), della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui il bene già rilevato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie sia stato [...] |
Art. 4. Qualora un bene di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, è destinato in parte al perseguimento di scopi o finalità di pubblico interesse, la vendita a persone private [...] |
Art. 5. Qualora una persona con titolo di prelazione abbia richiesto l'acquisto per più di uno dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, spetta al potere discrezionale [...] |
Art. 6. La Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza ad ogni altro richiedente, a persone con titolo di [...] |
Art. 7. La disposizione di cui all'art. 10 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, non si applica nei confronti di coloro che hanno acquistato il bene ai sensi del secondo comma, lett. b), [...] |
Art. 8. |
§ 6.5.5 - L.P. 12 agosto 1978, n. 48.
Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano, e trasferimento di beni immobili ai Comuni".
(B.U. 17 ottobre 1978, n. 53).
Al secondo comma, lett. b), dell'art. 2 della
"Il valore dell'assegnando bene così com'è definito nella stima di cui all'art. 7 si considera corrispondente qualora non superi il prezzo pagato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie per rilevare, in base al regio
Viene confermato, quale corrispettivo della vendita dei beni di cui al primo comma dell'art. 2 della
L'art. 2, lett. b), della
Qualora un bene di cui all'art. 1 della
In tal caso il valore stabilito ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sarà ripartito tra la parte destinata a fini pubblici e quella non utilizzabile per i fini di cui sopra, in proporzione alla cubatura, rispettivamente alla superficie, a seconda che si tratti di edificio o di terreno.
Qualora una persona con titolo di prelazione abbia richiesto l'acquisto per più di uno dei beni di cui all'art. 1 della
In tal caso la Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione di uno solo dei beni per i quali è stata presentata la domanda di acquisto, prescindendo dal valore di cui al secondo comma, lett. b), dell'art. 2 della
La Giunta provinciale può autorizzare l'alienazione dei beni di cui all'art. 1 della
La disposizione di cui all'art. 10 della
La disposizione del suddetto art. 10 troverà comunque piena applicazione qualora il bene sia stato acquistato da chi era già precedentemente proprietario dello stesso.
[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della