Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 patrimonio e partecipazioni |
Data: | 10/11/1976 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, può essere fatto valere sull'intera particella fondiaria o edificiale, [...] |
Art. 2. Qualora il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettere a) e b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, sia stato fatto valere da uno o da alcuni soltanto degli [...] |
Art. 3. Coloro che abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, rispetto a beni per i quali abbiano [...] |
Art. 4. La Giunta provinciale, d'intesa con il richiedente, può alienare allo stesso un bene non indicato nella domanda e comunque compreso nell'elenco di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 [...] |
Art. 5. La Giunta provinciale può alienare dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza rispetto ai richiedenti di cui alle lettere c), d) ed e) del secondo [...] |
Art. 6. Al secondo comma, lettera b), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, le parole "e di consistenza e di natura analoghe a quello richiesto" sono sostituite dalle parole "e [...] |
Art. 7. Qualora rispetto agli stessi beni i comuni abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e [...] |
Art. 8. Qualora, rispetto ad un determinato bene, siano presentate più domande di acquisto, i richiedenti sono invitati a partecipare ad una gara con offerte in aumento rispetto al prezzo di stima del [...] |
Art. 9. Possono essere ceduti in proprietà ai Comuni o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, anche i [...] |
Art. 10. In caso di alienazione, anche parziale, entro 10 anni dell'acquisto da parte di chi ha acquistato la proprietà di un bene immobile a norma della presente legge e della legge provinciale 29 [...] |
Art. 11. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 6.5.4 - L.P. 10 novembre 1976, n. 46.
Integrazioni della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, concernente: Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente Nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla Provincia Autonoma di Bolzano".
(B.U. 30 novembre 1976, n. 51).
Il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 2 della
Qualora il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettere a) e b), dell'art. 2 della
Coloro che abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 2 della
Le persone che possono far valere il diritto di preferenza di cui al secondo comma, lettere a) e b), dell'art. 2 della
La Giunta provinciale, d'intesa con il richiedente, può alienare allo stesso un bene non indicato nella domanda e comunque compreso nell'elenco di cui all'art. 1 della
La Giunta provinciale può alienare dei beni di cui all'art. 1 della
Il titolo di preferenza concesso agli stessi, in caso di loro decesso, può essere fatto valere dai discendenti in linea retta o dal coniuge superstite.
Per la presentazione delle domande vale il termine di cui all'articolo 3 della presente legge.
Al secondo comma, lettera b), dell'art. 2 della
Qualora rispetto agli stessi beni i comuni abbiano fatto valere il titolo di preferenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 2 della
Qualora, rispetto ad un determinato bene, siano presentate più domande di acquisto, i richiedenti sono invitati a partecipare ad una gara con offerte in aumento rispetto al prezzo di stima del bene. a vendita è deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento.
L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di alienazione di beni per i quali siano stati fatti valere i titoli di preferenza di cui al secondo comma, lettere a), b), d) ed e) dell'art. 2 della
Possono essere ceduti in proprietà ai Comuni o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 della
In caso di alienazione, anche parziale, entro 10 anni dell'acquisto da parte di chi ha acquistato la proprietà di un bene immobile a norma della presente legge e della
Tale diritto di riscatto viene espressamente richiamato nel relativo contratto di compravendita e ne viene fatta annotazione nel libro fondiario ad istanza del Presidente della Giunta provinciale.
Il proprietario del bene che intende alienarlo deve darne notizia al Presidente della Giunta provinciale mediante apposito atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario.
La Giunta provinciale può esercitare il diritto di riscatto a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica.
Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione delle norme contenute nel presente articolo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.