§ 6.1.164 - L.P. 22 luglio 2005, n. 6.
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:22/07/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 11, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007”.
Art. 2.  Variazioni alle previsioni di entrata.
Art. 3.  Variazioni alle previsioni di spesa.
Art. 4.  Variazioni al bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 6.1.164 - L.P. 22 luglio 2005, n. 6.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007.

(B.U. 2 agosto 2005, n. 31 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 11, recante “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007”.

     1. L’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 11, è così sostituito:

“Art. 1. (Assunzione di mutui o emissione di prestiti).

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell’esercizio 2005 uno o più mutui passivi o a emettere prestiti, ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell’importo massimo di 650 milioni di euro, da estinguere in non meno di anni cinque a decorrere dall’esercizio 2006 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 5,50 per cento.

2. Il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell’onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL Spa per l’acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformità al disposto dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, nonché per l’acquisto da altri soci di quote di capitale della medesima società o per l’acquisto, anche in forma indiretta, di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

3. L’ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonché dalle entrate tributarie proprie della Provincia.

4. All’onere annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l’estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato nella misura massima di 152.215.000 euro, si fa fronte nel modo seguente:

a) per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2006-2007 alla funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2005-2007;

b) per gli anni successivi, mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della Provincia.”

 

     Art. 2. Variazioni alle previsioni di entrata.

     1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella A.

     2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare delle entrate del bilancio 2005 aumenta di 92 milioni e 734,5 mila euro.

 

     Art. 3. Variazioni alle previsioni di spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella B.

     2. Per effetto delle variazioni apportate l’ammontare delle spese del bilancio 2005 aumenta di 92 milioni e 734,5 mila euro.

 

     Art. 4. Variazioni al bilancio pluriennale 2005-2007.

     1. Le variazioni al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005, di cui agli articoli 2 e 3, si intendono apportate anche alle previsioni del bilancio pluriennale 2005-2007.

     2. Nel bilancio pluriennale 2005-2007 sono introdotte, relativamente alle previsioni per il biennio 2006-2007 le variazioni indicate nell’allegata tabella C.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

(Omissis)

 

TABELLA B

(Omissis)

 

TABELLA C

(Omissis)