Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 23/12/2004 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Assunzione di mutui o emissione di prestiti. |
Art. 2. Stato di previsione dell'entrata. |
Art. 3. Stato di previsione della spesa. |
Art. 4. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 5. Spese obbligatorie. |
Art. 6. Spese impreviste. |
Art. 7. Variazioni di bilancio compensative. |
Art. 8. Gestione dei residui. |
Art. 9. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità. |
Art. 10. Bilancio triennale 2005-2007. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 6.1.161 - L.P. 23 dicembre 2004, n. 11.
Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007.
(B.U. 4 gennaio 2005, n. 1 – suppl. n. 2).
Art. 1. Assunzione di mutui o emissione di prestiti. [1]
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell’esercizio 2005 uno o più mutui passivi o a emettere prestiti, ai sensi dell’articolo 28 della
2. Il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell’onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL Spa per l’acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformità al disposto dell’articolo 1 del
3. L’ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla Provincia ai sensi del
4. All’onere annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l’estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato nella misura massima di 152.215.000 euro, si fa fronte nel modo seguente:
a) per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2006-2007 alla funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2005-2007;
b) per gli anni successivi, mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della Provincia.
Art. 2. Stato di previsione dell'entrata.
1. Lo stato di previsione dell’entrata per l'anno finanziario 2005, annesso alla presente legge, è approvato in 4.996,6 milioni di euro.
Art. 3. Stato di previsione della spesa.
1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge, è approvato in 4.996,6 milioni di euro.
Art. 4. Quadro generale riassuntivo.
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge.
Art. 5. Spese obbligatorie.
1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18 della
2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 2005 in 5 milioni di euro.
Art. 6. Spese impreviste.
1. Le spese per le quali l’assessore pro-vinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 20 della
Art. 7. Variazioni di bilancio compensative.
1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della
Art. 8. Gestione dei residui.
1. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della
Art. 9. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.
1. La facoltà di cui all’articolo 45 della
Art. 10. Bilancio triennale 2005-2007.
1. È approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della