§ 6.1.161 - L.P. 23 dicembre 2004, n. 11.
Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/12/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Assunzione di mutui o emissione di prestiti.
Art. 2.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 3.  Stato di previsione della spesa.
Art. 4.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 5.  Spese obbligatorie.
Art. 6.  Spese impreviste.
Art. 7.  Variazioni di bilancio compensative.
Art. 8.  Gestione dei residui.
Art. 9.  Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.
Art. 10.  Bilancio triennale 2005-2007.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 6.1.161 - L.P. 23 dicembre 2004, n. 11.

Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e bilancio triennale 2005-2007.

(B.U. 4 gennaio 2005, n. 1 – suppl. n. 2).

 

Art. 1. Assunzione di mutui o emissione di prestiti. [1]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere nell’esercizio 2005 uno o più mutui passivi o a emettere prestiti, ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, eventualmente anche in deroga al comma 5 dello stesso articolo, fino alla concorrenza dell’importo massimo di 650 milioni di euro, da estinguere in non meno di anni cinque a decorrere dall’esercizio 2006 e a un tasso di interesse annuo non superiore al 5,50 per cento.

     2. Il ricavo dei mutui o prestiti predetti è destinato nel bilancio provinciale al finanziamento dell’onere per partecipazione ad aumento di capitale della società SEL Spa per l’acquisto di impianti di produzione idroelettrica siti in tutto o in parte sul territorio provinciale, in conformità al disposto dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, nonché per l’acquisto da altri soci di quote di capitale della medesima società o per l’acquisto, anche in forma indiretta, di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

     3. L’ammortamento dei mutui e la restituzione dei prestiti sono garantiti dalle entrate tributarie devolute dallo Stato alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, nonché dalle entrate tributarie proprie della Provincia.

     4. All’onere annuo per il rimborso del capitale e per gli interessi sui mutui, rispettivamente per l’estinzione graduale e gli interessi sui prestiti, valutato nella misura massima di 152.215.000 euro, si fa fronte nel modo seguente:

     a) per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo di quote degli stanziamenti previsti per il biennio 2006-2007 alla funzione/obiettivo 27, lettere a.1) e a.3), del bilancio triennale 2005-2007;

     b) per gli anni successivi, mediante corrispondenti stanziamenti nei bilanci annuali e pluriennali della Provincia.

 

     Art. 2. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Lo stato di previsione dell’entrata per l'anno finanziario 2005, annesso alla presente legge, è approvato in 4.996,6 milioni di euro.

 

     Art. 3. Stato di previsione della spesa.

     1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge, è approvato in 4.996,6 milioni di euro.

 

     Art. 4. Quadro generale riassuntivo.

     1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2005, annesso alla presente legge.

 

          Art. 5. Spese obbligatorie.

     1. Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono descritte nell’allegato n. 1 al bilancio.

     2. La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l'anno finanziario 2005 in 5 milioni di euro.

 

     Art. 6. Spese impreviste.

     1. Le spese per le quali l’assessore pro-vinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 20 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono de- scritte nell’allegato n. 2 al bilancio.

 

     Art. 7. Variazioni di bilancio compensative.

     1. Le unità previsionali di base e i relativi capitoli riguardanti spese per il personale, per i quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, sono indicati nell’allegato n. 5 al bilancio.

 

     Art. 8. Gestione dei residui.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, i capitoli dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2004 assumono la numerazione dei corrispondenti capitoli indicati nel piano di gestione del bilancio per l’anno 2005. Qualora non esista il capitolo corrispondente o si sia diviso il capitolo di origine in più capitoli, i residui possono essere riportati nelle scritture contabili del piano di gestione con un nuovo numero di capitolo, da stabilirsi con decreto dell’assessore provinciale alle finanze e bilancio, e, possibilmente, con la stessa denominazione del capitolo di provenienza, nel rispetto delle classificazioni di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge provinciale.

 

     Art. 9. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

     1. La facoltà di cui all’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è esercitata entro il limite di 150 euro.

 

     Art. 10. Bilancio triennale 2005-2007.

     1. È approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il bilancio della Provincia per il triennio 2005-2007, allegato alla presente legge.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.P. 22 luglio 2005, n. 6.