Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 cultura, musei, biblioteche |
Data: | 07/08/1984 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. unico. 1. All'art. 5 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi: |
§ 5.5.20 - L.P. 7 agosto 1984, n. 6.
Modifica alla legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25: Istituzione di Istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina e in lingua italiana.
(B.U. 14 agosto 1984, n. 39).
1. All'art. 5 della
3. Gli istituti sono inoltre autorizzati ad assumere personale insegnante con contratto di diritto privato temporaneo. Al personale assunto con contratto di diritto privato temporaneo per una durata inferiore ad un anno, non si applica l'articolo unico della
4. Per particolari esigenze gli istituti suddetti sono anche autorizzati a mettere a disposizione il proprio personale insegnante, di cui al precedente comma, ad associazioni ed enti tramite apposite convenzioni da approvare da parte della Giunta provinciale."