§ 5.4.30 - L.P. 20 giugno 1980, n. 19.
Istituzione della commissione provinciale per l'impiego.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 lavoro e formazione professionale
Data:20/06/1980
Numero:19


Sommario
Art. 1.      E' istituita la commissione provinciale per l'impiego per l'esercizio delle funzioni che la legislazione statale attribuisce alle commissioni regionali medesime.
Art. 2.  Composizione.
Art. 3.  Sottocommissioni.
Art. 4.      Nell'ambito della Ripartizione I è istituito l'ufficio mercato del lavoro, che sovraintende a tutte le attribuzioni della Provincia in materia di lavoro.
Art. 5.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 82 milioni all'anno, a decorrere dal 1980, si provvede per l'esercizio finanziario in corso come segue:
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.4.30 - L.P. 20 giugno 1980, n. 19.

Istituzione della commissione provinciale per l'impiego.

(B.U. 8 luglio 1980, n. 36).

 

     Art. 1.

     E' istituita la commissione provinciale per l'impiego per l'esercizio delle funzioni che la legislazione statale attribuisce alle commissioni regionali medesime.

 

          Art. 2. Composizione. [1]

     1. La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla Giunta provinciale e permanente in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina. Essa è composta:

     a) dall'assessore provinciale a cui è affidata la materia del lavoro, che la presiede, o suo delegato;

     b) dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro, o suo delegato;

     c) dal direttore di ciascuna delle ripartizioni competenti per la formazione professionale tedesca e ladina e italiana, o suo delegato;

     d) da uno dei direttori delle ripartizioni competenti per l'artigianato, l'industria, il commercio e il turismo, designato dalla Giunta provinciale, o suo delegato;

     e) dal direttore dell'ufficio competente per l'ispettorato del lavoro, o suo delegato;

     f) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o suo delegato;

     g) da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;

     h) da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli emigrati altoatesini;

     i) da un rappresentante di associazioni o istituzioni operanti a favore degli immigrati extracomunitari, scelto fra una terna proposta dalle associazioni interessate;

     j) da un rappresentante del comitato di cui all'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, che assume la denominazione di "consigliera di parità";

     k) da sei rappresentanti dei lavoratori e si rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;

     l) da un rappresentante delle cooperative di solidarietà sociale designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale.

     2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Per i membri di cui alle lettere g), h), i), j), k) e l) del comma primo è nominato un supplente.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato addetto alla ripartizione provinciale competente per il lavoro, di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

 

          Art. 3. Sottocommissioni. [2]

     1. La commissione provinciale per l'impiego può costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi. Le sottocommissioni riferiscono di norma alla commissione i risultati dei propri lavori, salvo quanto diversamente stabilito dalla commissione stessa all'atto dell'istituzione.

     2. Nelle sottocommissioni deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, di norma in forma paritetica.

     3. Trovano applicazione ai commi secondo e terzo dell'art. 2.

     4. In relazione alla materia trattata, il presidente può invitare, con voto consultivo, esperti competenti in materia.

 

          Art. 4.

     Nell'ambito della Ripartizione I è istituito l'ufficio mercato del lavoro, che sovraintende a tutte le attribuzioni della Provincia in materia di lavoro.

     La dotazione organica del ruolo amministrativo di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di n. 2 posti della qualifica iniziale della carriera direttiva, di n. 2 posti nella carriera di concetto e di n. 4 posti nella carriera esecutiva.

 

          Art. 5.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 82 milioni all'anno, a decorrere dal 1980, si provvede per l'esercizio finanziario in corso come segue:

     per lire 2 milioni, per il funzionamento delle commissioni previste dalla legge, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo del bilancio provinciale denominato: "Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione provinciale";

     per lire 80 milioni, per spese di personale, mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 13.000 milioni, autorizzato per il solo esercizio finanziario 1979 dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, per il rifinanziamento della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

 

          Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo modificato dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20 e così sostituito dall'art. 46 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.