Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 21/11/1978 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Gli anni di permanenza nel parametro 260 del personale insegnante diplomato e tecnico, nonché per gli istitutori diplomati per handicappati e gli istitutori in convitti addetti alla formazione [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Le norme di cui agli articoli 10 e 17 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, sono estese con effetto dalla data ivi indicata ai direttori di prima classe del personale direttivo della [...] |
Art. 4. Al personale direttivo della formazione professionale rivestente la qualifica di direttore, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. [...] |
Art. 5. Nei confronti del personale dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica nonché agli istitutori di convitto trovano applicazione, con effetto dalla data ivi indicata, le [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Nei confronti del personale addetto alla formazione professionale, all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonché agli istitutori di convitto, in servizio alla data di [...] |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 5.4.27 - L.P. 21 novembre 1978, n. 57.
Estensione al personale della formazione professionale, dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonché al personale assistente di scuola materna delle norme contenute nella legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.
(B.U. 16 gennaio 1979, n. 3).
Gli anni di permanenza nel parametro 260 del personale insegnante diplomato e tecnico, nonché per gli istitutori diplomati per handicappati e gli istitutori in convitti addetti alla formazione professionale, di cui alla lett. B) dell'art. 30 della
Le norme di cui agli articoli 10 e 17 della
Con effetto della stessa data è abrogato il primo comma della lettera A) dell'art. 30 della
Al personale direttivo della formazione professionale rivestente la qualifica di direttore, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
Al personale insegnante ed educativo con le qualifiche di insegnante laureato e di istitutore laureato per handicappati della formazione professionale, nonché al personale insegnante ed educativo con le qualifiche di insegnante laureato e di istitutore laureato di convitto dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dai precedenti due commi l'anzianità maturata nel parametro di appartenenza è valida soltanto per l'attribuzione del parametro immediatamente superiore.
Il personale di ruolo insegnante ed educativo della carriera di concetto addetto alla formazione professionale, compresa quella agricola e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
Il personale di ruolo assistente ed educativo della carriera esecutiva addetto alla formazione professionale, compresa quella agricola e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della
I trattamenti economici previsti dal presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978 o dalla data successiva a quella in cui gli insegnanti abbiano maturato la prescritta anzianità.
Nei confronti del personale dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica nonché agli istitutori di convitto trovano applicazione, con effetto dalla data ivi indicata, le norme transitorie di cui all'art. 18 della
Nei confronti del personale addetto alla formazione professionale, all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonché agli istitutori di convitto, in servizio alla data di entrata in vigore della
I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 15 e del quarto comma dell'art. 16 della
NORME TRANSITORIE
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della