Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 31/05/1988 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Intendente per la scuola in lingua tedesca. |
Art. 2. Norma transitoria. |
Art. 3. Disposizione finanziaria. |
§ 5.3.51 - L.P. 31 maggio 1988, n. 20.
Ulteriore modifica all'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.
(B.U. 14 giugno 1988, n. 26).
Art. 1. Intendente per la scuola in lingua tedesca.
1. Il quarto comma dell'art. 2 della
4. In sede di nomina, all'intendente sono riconosciuti, ai fini della progressione economica nella qualifica, i servizi di ruolo prestati presso scuole statali in qualità di preside o preside incaricato, nonché quelli con funzioni ispettive o analoghe a quelle della qualifica d'inquadramento. Al medesimo è esteso, inoltre, il beneficio di cui al secondo comma del successivo art. 35."
Art. 2. Norma transitoria.
1. La norma di cui al precedente art. 1 trova applicazione, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1983 ed a quelli economici dal 1° gennaio 1987, nei riguardi del precedente intendente scolastico, in sostituzione dei benefici economici attribuitigli in applicazione degli articoli 2 e 3 del
Art. 3. Disposizione finanziaria.
1. Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede: per l'anno 1988 mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento iscritto al capitolo 12100 del bilancio di previsione per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente; per il biennio 1989-90, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera a.1), del bilancio pluriennale 1988-90; per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.