§ 5.3.51 - L.P. 31 maggio 1988, n. 20.
Ulteriore modifica all'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:31/05/1988
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Intendente per la scuola in lingua tedesca.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Disposizione finanziaria.


§ 5.3.51 - L.P. 31 maggio 1988, n. 20.

Ulteriore modifica all'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

(B.U. 14 giugno 1988, n. 26).

 

     Art. 1. Intendente per la scuola in lingua tedesca.

     1. Il quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nel testo sostituito, da ultimo, dal secondo comma dell'articolo unico della legge provinciale 28 luglio 1987, n. 15, è ulteriormente sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, dal seguente:

     4. In sede di nomina, all'intendente sono riconosciuti, ai fini della progressione economica nella qualifica, i servizi di ruolo prestati presso scuole statali in qualità di preside o preside incaricato, nonché quelli con funzioni ispettive o analoghe a quelle della qualifica d'inquadramento. Al medesimo è esteso, inoltre, il beneficio di cui al secondo comma del successivo art. 35."

 

          Art. 2. Norma transitoria.

     1. La norma di cui al precedente art. 1 trova applicazione, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1983 ed a quelli economici dal 1° gennaio 1987, nei riguardi del precedente intendente scolastico, in sostituzione dei benefici economici attribuitigli in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 859, nonché dall'art. 3-bis del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

 

          Art. 3. Disposizione finanziaria.

     1. Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede: per l'anno 1988 mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento iscritto al capitolo 12100 del bilancio di previsione per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente; per il biennio 1989-90, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera a.1), del bilancio pluriennale 1988-90; per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.