§ 5.3.48 - L.P. 28 luglio 1987, n. 15.
Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:28/07/1987
Numero:15


Sommario
Art. unico.  Intendente per la scuola in lingua tedesca.


§ 5.3.48 - L.P. 28 luglio 1987, n. 15.

Modifica dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

(B.U. 4 agosto 1987, n. 35).

 

     Art. unico. Intendente per la scuola in lingua tedesca.

     1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     "2.All'intendente scolastico spetta il trattamento economico previsto dall'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per la qualifica di dirigente superiore ad esaurimento."

     2. Il quarto comma dello stesso articolo, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42, è ulteriormente sostituito dal seguente:

     "4.Qualora l'intendente, prima della nomina, abbia prestato servizio con qualifica dirigenziale o nelle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, troveranno applicazione, nei suoi confronti, in sede di nomina, le disposizioni in materia di valutazione dei servizi previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 1982, n. 859, nonché dall'art. 3- bis del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 8 marzo 1985, n. 72".