§ 5.3.31 - L.P. 13 aprile 1978, n. 14.
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:13/04/1978
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Il personale addetto alle scuole materne è collocato a riposo dal 1° settembre successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.
Art. 2.      Al terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono aggiunte le parole "nonché il personale di pulizia, ferme restando le mansioni delle assistenti di cui al secondo [...]
Art. 3. 
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6.      Nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato tre anni di servizio prestato presso scuole materne anche non provinciali e per il quale [...]
Art. 7.      Il terzo comma dell'art. 84 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:
Art. 8. 
Art. 9.      Le disposizioni del sesto comma dell'art. 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono applicate anche per il concorso previsto dal terzo comma dell'art. 69 della legge medesima.
Art. 10.      Il primo comma dell'art. 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      Per il personale transitato o assunto nei ruoli organici della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che all'atto del [...]
Art. 12.      Le norme di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estese, con le modalità ivi indicate e per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all'ENPAS, ai dipendenti [...]
Art. 13.      Il termine per la concessione dei contributi provinciali previsti dal primo comma dell'art. 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 5.3.31 - L.P. 13 aprile 1978, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia".

(B.U. 2 maggio 1978, n. 22).

 

     Art. 1.

     Il personale addetto alle scuole materne è collocato a riposo dal 1° settembre successivo alla data di compimento dei limiti massimi di età ovvero di servizio.

 

          Art. 2.

     Al terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono aggiunte le parole "nonché il personale di pulizia, ferme restando le mansioni delle assistenti di cui al secondo comma dell'art. 42 della presente legge".

 

Norme transitorie

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     Il servizio riconoscibile non prestato ad orario completo è riconosciuto, agli effetti previsti dalle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nella misura di 1/8 per ogni ora di servizio prestata riferita all'orario completo giornaliero.

 

          Art. 5. [2]

 

          Art. 6.

     Nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato tre anni di servizio prestato presso scuole materne anche non provinciali e per il quale l'ispettore, sentito il competente direttore di scuola materna, emette giudizio favorevole sull'effettivo servizio di attività didattica prestato per almeno sei mesi compresi tra il 1° febbraio 1977 e la data di approvazione della graduatoria del relativo concorso per titoli con delibera della Giunta provinciale si prescinde dal periodo di prova di cui all'art. 5 della legge provinciale 28 luglio 1977, n. 22.

     Nei confronti del personale addetto a scuole materne provinciali delle località ladine il giudizio di cui al primo comma è emesso dal competente intendente scolastico.

 

          Art. 7.

     Il terzo comma dell'art. 84 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Il personale inserviente di ruolo è ammesso al concorso di cui al terzo comma dell'art. 69, prescindendo dai limiti di età, dal titolo di studio e dall'ulteriore specializzazione".

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9.

     Le disposizioni del sesto comma dell'art. 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono applicate anche per il concorso previsto dal terzo comma dell'art. 69 della legge medesima.

 

          Art. 10.

     Il primo comma dell'art. 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento di quiescenza in forma di pensione spettante al personale assunto ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 per il servizio riconosciuto ai fini della carriera secondo le norme transitorie della presente legge è corrisposto oppure integrato a carico del bilancio provinciale fino a raggiungere la misura spettante da parte del C.P.D.E.L. con uguale anzianità di iscrizione".

 

          Art. 11.

     Per il personale transitato o assunto nei ruoli organici della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, che all'atto del passaggio risulti iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, l'iscrizione alla predetta assicurazione generale.

 

          Art. 12.

     Le norme di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estese, con le modalità ivi indicate e per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all'ENPAS, ai dipendenti dello Stato assunti dalla Provincia a norma dell'art. 66 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

 

          Art. 13.

     Il termine per la concessione dei contributi provinciali previsti dal primo comma dell'art. 75 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è prorogato al 31 dicembre 1978.

 

          Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.