Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 27/10/1955 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Allo scopo di permettere ai capaci e meritevoli, con preferenza ai bisognosi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti, le cui [...] |
Art. 2. La Giunta Provinciale bandirà annualmente un concorso per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, stabilendone il numero e la misura secondo le lettere a), b), c) e d) e [...] |
Art. 3. Con la presente legge è abrogata a tutti gli effetti la precedente legge provinciale n. 2 del 9 settembre 1953. |
§ 5.3.2 – L.P. 27 ottobre 1955, n. 4.
Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione. [1]
(B.U. 20 novembre 1955, n. 28).
Allo scopo di permettere ai capaci e meritevoli, con preferenza ai bisognosi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti, le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un Comune della Provincia, e ad altri cittadini, purché residenti stabilmente nella Provincia stessa.
Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:
a) in forma di borse di studio a studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere da Lire 80.000 a Lire 120.000;
b) in forma di borse di studio a studenti di scuole medie statali o private da Lire 40.000 a Lire 60.000;
c) in forma di contributi una tantum a studenti di scuole medie statali o private fino a L. 15.000;
d) in forma di premi e sussidi, fino all'ammontare massimo di Lire 150.000, a cittadini italiani, che frequentano scuole di grado superiore nazionali od estere, nonché corsi a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi la opportunità.
La Giunta Provinciale bandirà annualmente un concorso per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo precedente, stabilendone il numero e la misura secondo le lettere a), b), c) e d) e specificando eventualmente il numero da concedere a ciascun grado e tipo di scuola.
Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole medie saranno assegnati a quelli, che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio.
Nel bando di concorso o nel regolamento per l'esecuzione della presente legge la Giunta Provinciale potrà precisare i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo primo, anche allo scopo di soddisfare alle condizioni particolari della Provincia.
Con la presente legge è abrogata a tutti gli effetti la precedente
[1] Legge abrogata dall'art. 5 della